Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1710 del 29/01/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1710 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 1509-2014 proposto da:
DI CASOLA MONICA DCSMNC82C66I843E, POTENZA
ANGELICA, elettivamente domiciliate in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avv. GIUSEPPE DI
CASOLA, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
SOCIETA’ PADA SRL,
PROVINCIA ROMANA DELLA COMPAGNIA DI GESU’;
– intimate e sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del
Dott. T. BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Data pubblicazione: 29/01/2015
avverso l’ordinanza R.G. 523/2011 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA – Sezione Distaccata di SORRENTO del 19.11.2013,
depositata il 21/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
Ric. 2014 n. 01509 sez. M3 – ud. 13-11-2014
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1509/2014
RITENUTO IN FATTO
Le sigg. Monica Di Casola, Angelina Potenza e Sonia
Garzoni propongono istanza di regolamento di competenza ex
art. 42 c.p.c., affidato a 3 motivi, avverso l’ordinanza
19/11/2013 di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio nei
loro confronti proposto della società P.A.D.A. s.r.l. avente
ad oggetto il riscatto ex artt. 38 e 39 1. loc. dell’immobile
da quest’ultima condotto in locazione, stante la rilevata
pendenza avanti alla Corte d’Appello di Napoli del giudizio
riservata del G.I. del Tribunale di Torre Annunziata del
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d’impugnazione della pronunziata declaratoria di risoluzione
del contratto di locazione tra le medesime intercorso per
morosità della medesima.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Con requisitoria scritta d.d. 10/6/2014 il P.G. presso
la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo le istanti si dolgono sostanzialmente
dell’erroneità della declaratoria di sospensione, non
ricorrendo nel caso un’ipotesi di pregiudizialità necessaria
richiesta all’art. 295 c.p.c.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito
indicati.
1509/2014
Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto più
volte modo di affermare, salvi soltanto i casi in cui la
sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta
da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi
passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto
di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito
con sentenza non passata in giudicato, è possibile la
sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi
dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione
sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo
decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato
dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione
delle parti in modo diverso da quello dello stato originario
di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia
l’autorità della sentenza di primo grado ( v. Cass.,
19/6/2012, n. 10027. E, conformemente, Cass., 24/5/2013, n.
13035; Cass., 19/9/2013, n. 21505; Cass., 18/11/2013, n.
25890; Cass., 15/1/2014, n. 674; Cass., 18/3/2014, n. 6207).
Orbene, nel disporre la sospensione necessaria del
giudizio avanti a sé pendente in ragione del ravvisato
carattere pregiudiziale della domanda di risoluzione del
contratto -stante la sua efficacia retroattiva- rispetto a
quella di riscatto, pendente in grado di appello, il giudice
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che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza
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di merito ha nell’impugnato provvedimento invero disatteso il
suindicato principio.
Del medesimo,
stante l’erroneità della pronunzia
censurata fondata sul disposto dell’art. 295 c.p.c. laddove
valutazione di cui all’art. 337, 2 ° co., c.p.c., s’impone
pertanto (assorbiti gli altri motivi) la cassazione, con
conseguente disposizione di prosecuzione del giudizio avanti
al Tribunale di Torre Annunziata.
Spese rimesse.
P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio avanti al
Tribunale di Torre Annunziata. Spese rimesse.
Roma, 13/11/2014
il giudice di merito avrebbe dovuto compiere la diversa