Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1710 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18901-2005 proposto da:

C.M., e D.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio dell’avvocato DEL RE

GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato PORRONE ANNIBALE con

delega apposta alla copia della Sentenza;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. T.G. elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato DI PIETROPAOLO

CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEL

BORRELLO ANGELO, MARINO CORRADO ANTONIO con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

A.R.G.R., LA PREVIDENTE ASSIC SPA, S.

G., IL SOLE ASSIC RIASSIC SPA IN LIQ, GENERALI ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 791/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Terza Sezione Civile,emessa l’8 marzo 2005; depositata il 24/03/2005;

R.G.N. 1321/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

o il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.B., con atto notificato il 26.5.95, premesso che, viaggiando in (OMISSIS) a bordo della sua auto Passat, quest’ultima era stata frontalmente investita da un’auto condotta da D. M. e di proprietà di C.M., la quale sopraggiungendo dall’opposta direzione di marcia aveva invaso la corsia di marcia percorsa da esso esponente, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il D., la C. ed Il Sole Ass.ni e Riass.ni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti.

Mentre il Sole si limitava a contestare il quantum della domanda, la C. ed il D. negavano la propria responsabilità per il sinistro de quo, assumendo che quest’ultimo si era verificato per il concorso di responsabilità di S.G. e del T. (l’auto Fiat condotta dal primo si era, infatti, improvvisamente spostata a destra ed era andata così a collidere con l’auto condotta dal D., che a sua volta, per l’urto improvviso, era finita per scontrarsi con l’auto del T. che procedeva a forte velocità); e proponevano domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati a causa del sinistro stesso, chiedendo che venissero chiamati in causa il S. e la sua assicuratrice Axa Ass.ni s.p.a., nonchè La Previdente Ass.ni s.p.a., assicuratrice dell’auto dell’attore, per sentirli condannare, in solido tra loro e con il T., al risarcimento dei danni subiti.

I terzi chiamati eccepivano la tardività della chiamata e negavano in ogni caso la fondatezza delle pretese dei convenuti.

Il Tribunale adito dichiarava l’esclusiva responsabilità del D. nella causazione dell’incidente e, dato atto dell’avvenuto pagamento della provvisionale di Euro 14.451,43, nelle more assegnata ad A.R., costituita in giudizio per sè e per la figlia adottiva minore S.T., in sostituzione dell’attore defunto, rigettava ogni ulteriore pretesa di parte attrice; rigettava le domande avanzate nei confronti dei terzi S., Axa e La Previdente.

Proposto appello dalla C. e dal D., si costituivano in giudizio le Assicurazioni Generali s.p.a., nei cui confronti, quale impresa designata dal F.G.V.S., era stato riassunto il giudizio di primo grado, interrotto a seguito della messa in l.c.a. della soc. Il Sole Ass.ni, nonchè quest’ultima in l.c.a., le quali in via di appello incidentale si limitavano a censurare la sentenza in relazione alla loro condanna, in solido con C. e D., alla rifusione delle spese a favore dei terzi chiamati, S., Axa e La Previdente; S. ed Axa deducevano l’avvenuto passaggio in giudicato nei loro confronti della sentenza e comunque l’infondatezza dell’appello; l’ A. e la Milano Ass.ni s.p.a., quest’ultima quale incorporante della La Previdente, contestavano a loro volta il gravame principale.

Con sentenza depositata il 24.3.05 la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello principale ed accoglieva invece quello incidentale.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la C. ed il D., con tre motivi, mentre la sola Axa ha resistito con controricorso.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalle altre parti intimate ( A., Milano Ass.ni, S., Il Sole in l.c.a. ed Assicurazioni Generali).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2054 c.c. in relazione alle risultanze processuali.

Con il secondo motivo deducono la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c..

Con il terzo motivo denunciano l’erronea pronuncia sulle spese.

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura ex art. 83 c.p.c., comma 3, essendo stata la stessa apposta in calce alla copia notificata della sentenza d’appello.

Tale eccezione deve ritenersi fondata alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte.

Infatti nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, in quanto l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso ed il controricorso.

Ne consegue che, se la procura speciale non è rilasciata sugli atti suddetti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma della norma suddetta, vale a dire con atto pubblico o scrittura privata riconosciuta.

Ed invero, è stato correttamente ritenuto che “in base al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5 deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, che rechi un’indicazione generica della procura speciale rilasciata sulla copia notificata della sentenza impugnata, non essendo possibile alla controparte, in tal caso, di verificare che la procura sia stata rilasciata anteriormente (o contemporaneamente) alla notificazione del ricorso per cassazione, come richiesto dall’art. 365 c.p.c.” (Cass. civ., sez. lav., 8.8.2000, n. 10446).

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della soc. Axa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della soc. Axa Ass.ni delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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