Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1710 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1710 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA
sul ricorso 22207-2012 proposto da:
MONACO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PO 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2011 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 07/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MILITERNO che ha
chiesto l’accoglimento.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate di Santa Maria Capua Vetere, con avviso di
liquidazione emesso nei confronti di Giovanni Monaco nella sua qualità di
sindaco della società Autospazio s.r.I., chiedeva il pagamento di una somma
a titolo di omessa registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con la quale si condannavano i sindaci e gli

del danno derivante dalla negligente gestione della società stessa.
Avverso l’atto impositivo, proponeva ricorso Giovanni Monaco,
evidenziandone l’illegittimità in riferimento agli artt. 57 e 37 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, in quanto il Monaco in tale sentenza è stato condannato
per un importo, 1.340.205 euro, inferiore a quello (pressoché doppio e pari a
2.679.734,75 euro) corrispondente al risarcimento del danno complessivo
riconosciuto al danneggiato, la citata società Autospazio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n.
630/16/09, accoglieva il ricorso del contribuente, sul presupposto che
“l’Ufficio ha ritenuto di dover chiedere al ricorrente, condannato al
risarcimento in favore dell’Autospazio s.r.l. della somma di 1.340.205 euro, il
pagamento dell’imposta di registro non in ragione del dispositivo riguardante
la sua condanna, ma sulla base dell’intero importo statuito in sentenza,
contravvenendo alla funzione intrinseca della disposizione che regola
l’imposta di registro…”.
Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, affermando che il giudice di primo
grado aveva ignorato che l’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 pone il
principio della solidarietà in materia di imposta di registro.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n.
294/46/11, depositata il 7 luglio 2011 e non notificata, accoglieva l’appello
dell’Agenzia delle entrate, rilevando che, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 57
del 1986, la liquidazione della sentenza va fatta sulla base dell’importo
complessivo da risarcire, senza considerare il diverso grado di responsabilità
dei soggetti coinvolti.

//V

amministratori della società al pagamento di una somma per risarcimento

Il contribuente proponeva ricorso, ritualmente notificato, affidato ad un
motivo; l’Agenzia delle entrate si difendeva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,
comma 1, n. 3, il ricorrente contribuente • deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 57 e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto

e patrimoniale del ricorrente solo in ragione del capo che prevede la sua
condanna a 1.340.205 euro, e pertanto l’Agenzia avrebbe dovuto calcolare
l’imposta di registro su quest’importo, e non sull’intera somma. Ritiene il
ricorrente che la responsabilità solidale ex art. 57 cit. sussiste solo nel caso
in cui le parti siano avvinte da un litisconsorzio obbligatorio, non anche
quando questo sia facoltativo, come nel caso di specie.
L’Agenzia delle entrate si difende rilevando che l’art. 57 cit., nel disporre che
sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta “le parti in causa”,
esprimerebbe il principio della solidarietà passiva per il pagamento
dell’imposta di registro, senza operare alcuna distinzione tra i soggetti
obbligati al pagamento del tributo, né l’art. 37 sarebbe conferente,
concernendo il quantitativo dell’imposta da versare, laddove i gradi di
giudizio successivi siano ancora da esperire.
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale,
infatti, la sentenza per la quale era stata omessa l’imposta di registro
riportata nel ricorso del contribuente non attribuiva a quest’ultimo un diverso
grado di responsabilità rispetto agli altri soggetti coinvolti nella vicenda (che
altrimenti sarebbero comunque tutti coobbligati, a prescindere dal grado di
responsabilità di ognuno), ma lo condannava solo in ragione di un capo,
unicamente in relazione al quale la Commissione Tributaria Provinciale,
correttamente, aveva ritenuto dovesse essere calcolata l’imposta di registro.
Ebbene, pur dovendosi ribadire la natura solidale ex art. 57 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, della responsabilità tributaria (cfr., in questo senso,
Cass. 19 novembre 2014, n. 24623, 12 novembre 2014, n. 24098:

la sentenza alla base dell’avviso per cui è causa influisce sulla sfera giuridica

quest’ultima precisa altresì che non sussiste litisconsorzio necessario tra i
vari condebitori d’imposta nella lite tributaria ed il contraddittorio è
regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo
dei coobbligati solidali), l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il
pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un
giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio

del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto
racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il
presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera
situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio,
sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza
(Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass. 5
dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro,
occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere
l’indice della capacità contributiva colpita dall’imposta), dovendosi invece
avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno
dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che
ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo,
infatti, pur nell’identità delle questioni, ben può permanere l’autonomia dei
rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli
petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano
distinte. In effetti la responsabilità dei sindaci di una società, prevista
dall’art. 2407, comma 2, cod. civ., per omessa vigilanza sull’operato degli
amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi,
quanto in quelli fra i primi, ma l’azione rivolta a farla valere non va proposta
necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere
intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione
dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in
solido (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178).

facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto

Pertanto l’imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto
in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della
solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del
soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente
estraneo al rapporto considerato nella sentenza (in questo senso Cass. 31
luglio 2007, n. 16917, che, in un caso simile a quello oggetto del presente

che aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso
dall’Ufficio nei confronti di un sindaco di società, evocato in giudizio dalla
medesima società insieme ad altri amministratori e sindaci per un’azione di
responsabilità accolta per altri litisconsorti ma non nei confronti del suddetto
sindaco). Del resto sarebbe irragionevole che due soggetti, responsabili di
una stessa condotta e condannati al pagamento di una stessa somma di
denaro – per il solo fatto di essere condannati il primo mediante una
sentenza contenente anche altro capo di sentenza di condanna a carico di
altro soggetto e il secondo no – siano tenuti a pagare imposte di registro
diverse.
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata
con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa
composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie
verifiche relative ai capi di sentenza in merito ai quali il ricorrente è stato
effettivamente condannato e deciderà nel merito oltre che sulle spese di
questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia
alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.
Il Consigliere estensore
Lorenzo Delli Priscoli

Il Presidente
menico Cundemi

giudizio, ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale

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