Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1710 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 23/01/2019), n.1710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16592-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2665/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 31 ottobre – 10 novembre 2016 numero 2665 la Corte d’Appello di Bari dichiarava improseguibile l’appello proposto dall’INPS nei confronti della società (OMISSIS) Srl e riassunto nei confronti del curatore del fallimento della società appellata, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società avverso la cartella esattoriale notificata per il recupero di contributi previdenziali omessi, pari ad Euro 2.917.124,48;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale, premesso che il giudizio di appello si era interrotto per il sopravvenuto fallimento della società appellata, osservava, all’esito della riassunzione dell’INPS, che nel sistema delineato dalla L. fallimentare, artt. 52 e 95, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura concorsuale avrebbe dovuto essere dedotta nelle forme dell’insinuazione al passivo; pertanto il creditore che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore poi fallito non poteva coltivare la propria azione nella sede originaria;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in unico motivo, cui il curatore del fallimento della (OMISSIS) srl ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE spa non hanno opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 96, comma 2, n. 3, assumendo che la norma della L. fallimentare, art. 96 – nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 – prevedeva l’ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice, ordinario o speciale, non passata in giudicato e pronunziata prima della dichiarazione di fallimento; in tali casi il curatore poteva proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Ha dedotto che la sentenza impugnata si poneva in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la suddetta disposizione trovava applicazione non solo in caso di sentenza di accoglimento ma anche in caso di rigetto di una pretesa creditoria vantata verso l’imprenditore insolvente, semprechè la pubblicazione della sentenza di primo grado fosse anteriore alla apertura della procedura concorsuale;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che invero, a tenore del R.D. n. 267 del 1942, art. 96, comma 2, n. 3, sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento ed il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi sul testo corrispondente del R.D. n. 267 del 1942, art. 95, comma 3, vigente anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, la norma va interpretata estensivamente e riferita anche al caso, qui ricorrente, in cui la pretesa creditoria verso il soggetto poi fallito sia stata respinta dal primo giudice (ex aliis: Cass. sez. lav. 23.12.2010 nr. 26041 e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. sez. 6, 13 aprile 2015 nr. 7426; Cass. sez. 6, 10 maggio 2018 nr. 11362). Ciò comporta (Cass. sez. 1 nr. 26041 citata), peraltro, che ove a seguito della impugnazione della sentenza di rigetto della domanda da parte del creditore il giudizio sia proseguito nei confronti del curatore, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado è destinata a spiegare efficacia nei confronti del fallimento (allo stesso modo di quella proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda del creditore nella sentenza di primo grado).

In sostanza, la cognizione del credito verso il fallito in tali casi rimane di spettanza del giudice dell’appello, dovendo proprio per questo il creditore presentare la sua domanda di ammissione al passivo fallimentare con riserva.

La Corte territoriale nel dichiarare improseguibile l’appello dell’INPS, riassunto nei confronti del curatore, all’esito del fallimento della società appellata nel corso del giudizio di secondo grado, non si è conformata ai principi di diritto sopra esposti;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., in conformità alla proposta del relatore, e gli atti rinviati alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, perchè provveda alla applicazione dei principi enunciati;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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