Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1710 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2759-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FRATTAMINORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9624/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 14/10/2014, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. ed adottata la motivazione semplificata, osserva quanto segue.

1. Il ricorrente impugna la sentenza con cui la C.T.R. Campania ha accolto l’appello del Comune di Frattaminore confermando l’avviso di accertamento relativo all’omesso versamento negli anni 2005-2008 della Tarsu dovuta per un garage di sua proprietà in quanto il contribuente non aveva “provato e/o dimostrato di avere diritto all’esenzione, non essendo certamente sufficiente riferire che un immobile non produce rifiuti o che vessa in condizioni tali da non essere tenuto al pagamento del tributo”, dovuto in ragione della detenzione dei locali, indipendentemente dal loro utilizzo.

2. Il ricorso – che sarebbe stato comunque infondato nel merito (v. Cass. nn. 17622/16, 17623/16, 33/15, 18022/13, 7654/12, 17634/04) – è però risultato più radicalmente inammissibile (v. Cass. s.u. n. 627/08), poichè il ricorrente, nonostante l’apposita segnalazione contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., non ha dato prova del perfezionamento della notifica, mediante la produzione della “ricevuta postale” menzionata nella “relazione di notificazione eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53” a firma dello stesso avv. G., quale procuratore di sè stesso; nè il deposito di detta ricevuta è emerso dalla verifica disposta dal Collegio in camera di consiglio presso l’U.R.P.

3. In assenza di difese dell’intimato, le spese restano a carico del ricorrente che le ha anticipate. Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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