Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17099 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17655-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 24550/16, sez. 32, accoglieva il ricorso proposto da V.N. avverso l’avviso di accertamento 2013RM0954464 per rendita catastale.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 145/6/2019, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

11 contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo lamenta la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non essendosi la sentenza impugnata conformata ai principi stabiliti da detta norma nel valutare se la motivazione dell’avviso di accertamento fosse adeguata o meno evidenziando che, comunque, il predetto atto risultava adeguatamente motivato indicando le ragioni che giustificavano l’avvenuto riclassamento della microzona (cambiamenti del tessuto urbano, rivalutazione del patrimonio immobiliare, etc.) nonchè le indicazioni delle caratteristiche dell’unità immobiliare ed anche degli immobili di riferimento utilizzati per l’attribuzione del nuovo classamento.

Con il secondo motivo deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, spettava al contribuente fornire la prova che l’immobile di sua proprietà avesse caratteristiche tali da sottrarlo al classamento per microzone.

Va premesso che il ricorso risulta nella intestazione erroneamente proposto nei confronti di L.A. (usufruttuaria degli immobili) anzichè di V.N. (nudo proprietario).

Tuttavia dal testo del ricorso risulta con tutta chiarezza che lo stesso riguardava il V. di cui si dà atto che solo aveva impugnato in primo grado l’avviso di accertamento per cui è causa ed al cui difensore domiciliatario il ricorso è stato regolarmente notificato.

Il ricorso può dunque ritenersi ammissibile.

Ciò posto, i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, si rivelano manifestamente infondati

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve essere – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

A tale proposito non appare sufficiente il generico riferimento fatto alla microzona Parioli ove “è stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività riconducibile, oltre che ad interventi diffusi di riqualificazione edilizia anche ad insediamenti in zone limitrofe alla microzona di importanti poli di attrazione sociale e culturale”. Tale riferimento è infatti del tutto privo di concreti elementi di riferimento.

Quanto poi alla incongruità rispetto a fabbricati similari, l’atto impositivo deve indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.(Cass. 25037/17).

Sotto tale profilo non esiste un onere probatorio a carico del contribuente circa la sussistenza di caratteristiche dell’immobile che non lo rendano inquadrabile nella categoria e nella classe attribuite dall’Agenzia ma sussiste esclusivamente un diritto di difesa a contestare il classamento oggetto di controversia essendo comunque onere dell’Amministrazione di dimostrare la correttezza del proprio operato.

Il ricorso va quindi rigettato. Non avendo il contribuente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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