Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17098 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17570-2019 proposto da:

SOCIETA’ ARREDAMENTI MOBILIARI E ATTIVITA’ VARIE A RESPONSABILITA’

LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIA LAZZERI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8604/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 20199/16, sez. 11, rigettava il ricorso proposto dalla SAMAV srl. avverso l’avviso di accertamento 2013RM1158117 per estimi catastali.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 8604/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in ragione del non avvenuto riconoscimento da parte del giudice di seconde cure della mancanza di adeguata motivazione da parte dell’atto di riclassamento dell’immobile di sua proprietà.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per avere la sentenza giustificato un aumento massivo ed indiscriminato delle classi degli immobili in ragione unicamente dello scostamento rilevato dei valori nella microzona senza tenere conto delle caratteristiche dei singoli immobili.

Con il terzo motivo lamenta l’avvenuta variazione del classamento nonostante questo fosse stato già aggiornato nel 2007.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono manifestamente fondati.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e,se del caso, contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

La sentenza impugnata non si è attenuta i predetti principi.

La stessa si è richiamata al provvedimento di riclassamento in riferimento alla microzona Salario-Trieste sostenendo che tra il valore medio di mercato e quello medio catastale si era verificato uno scostamento superiore al 35% che giustificava il provvedimento di riclassamento e che l’aumento della classe che ineriva ai profili estrinseci dell’immobile (verde pubblico, presenza di servizi, negozi etc) trovava la sua ragione nella centralità del quartiere Trieste e nella sua rete di negozi e di servizi pubblici e privati.

Quanto poi ai caratteri specifici dell’unità immobiliare del contribuente, la sentenza non ha effettuato alcuna analisi delle sue caratteristiche intrinseche nè ha svolto una specifica verifica dell’immobile interessato nè tanto meno ha considerato una comparazione con altri immobili similari, ritenendo che ciò non fosse richiesto dalla normativa vigente.

La motivazione della sentenza impugnata in quanto del tutto generica non risulta in conclusione essere coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte dianzi citati.

I due motivi vanno quindi accolti.

Resta assorbito il terzo motivo.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese dell’intero giudizio in ragione dei contrastanti iniziali orientamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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