Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17098 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10566/2005 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI Domenico, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 447/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/04/2004 r.g.n. 996/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 5.7.02 il Tribunale di Pisa condannava l’INPS ad attribuire il beneficio pensionistico di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, a B.S. per esposizione ultradecennale all’amianto in ambiente di lavoro, seppur non superiore ai valori soglia previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991.

In parziale accoglimento del gravame interposto dall’INPS, la Corte d’Appello di Firenze, confermata l’irrilevanza del superamento (non accertato nel caso di specie) di tali valori soglia, si limitava a dichiarare cessata l’esposizione al rischio amianto del B. alla data del 28.4.93, compensando per intero fra le parti le spese del doppio grado.

Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ricorre l’INPS affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il B..

L’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico articolato motivo l’istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31, della L. n. 326 del 2003, art. 47, nonchè dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale asserito, in consapevole contrasto con il consolidato orientamento di questa S.C. e della Corte cost., che ai fini dei benefici pensionistici l’esposizione all’amianto non deve necessariamente superare la soglia di tollerabilità individuata dai predetti artt. 24 e 31, essendo sufficiente – come accertato nel caso del B. – un rischio di inalazione di polveri di asbesto in misura (percentualmente non accertata) meramente differenziata da quella ambientale generale, per altro basandosi su una consulenza tecnica espletata in altri processi concernenti la realtà produttiva della Saint Gobain e su una generica relazione dell’USL n. (OMISSIS) di Pisa, senza nemmeno verificare se il lavoratore avesse effettivamente svolto le mansioni ritenute a rischio espositivo e con quale frequenza. Deduce altresì vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto che, in difetto di sicuri parametri di delimitazione cronologica, il controricorrente sia rimasto esposto all’amianto fino al decorso dell’anno dall’entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio, ovvero fino all’entrata in vigore del divieto legislativo di utilizzo dell’amianto.

Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta la ritenuta irrilevanza del superamento dei valori soglia di cui ai summenzionati D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31, il che assorbe l’esame delle ulteriori doglianze mosse in ricorso.

Invero, per consolidato orientamento di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. 3.4.01 n. 4913; Cass. 8.11.04 n. 21257; Cass. 28.7.10 n. 17632;

Cass. 12.10.10 n. 21089), cui va data continuità, la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, deve intendersi come attributivo del beneficio pensionistico in questione solo ove risulti accertata nell’ambiente di lavoro una esposizione ultradecennale a dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, norme ora abrogate dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 5, in attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27.3.03.

Merita soggiungere che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 decies, introdotto dal cit. D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2, ha fissato (sempre in attuazione della già rammentata direttiva comunitaria) nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione a polveri di amianto.

La stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003, la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), che, se ha modificato ratione temporis la portata e la misura del beneficio contributivo accordato, da un lato ha confermato la necessità, anche con riferimento al periodo pregresso, di una soglia di esposizione quantitativamente precisata (cfr. Cass. 21257/2004;

Cass. n. 400/2007), dall’altro ha precisato la fattispecie costitutiva nel senso di richiedere, per l’acquisizione del beneficio previdenziale, l’esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa, con diversa unità di misura, dal D.Lgs. n. 277 del 1991 (cfr. ad es. Cass. n. 400/2007; Cass. n. 4650/2009).

Infine, è appena il caso di ricordare che in tanto la sentenza 12.1.2000 n. 5 della Corte cost. ha dichiarò la legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost. della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (come modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 1993, n. 271) in quanto la sua applicabilità poggiava su un sicuro riferimento temporale e su una nozione di rischio adeguatamente definito da chiari standard normativi, rinvenibili nel cit. D.Lgs. n. 277 del 1991, gli unici ad evitare che si sforasse ogni attendibile previsione di spesa in violazione – appunto – dell’art. 81 Cost., u.c..

In conclusione, in accoglimento del ricorso si cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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