Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17097 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34608-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALATI

100, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ACHILLE IROSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6623/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso proposto da D.M.G. avverso l’avviso di accertamento con cui in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 erano individuati costi indeducibili o solo parzialmente deducibili per complessivi Euro 104.421,89 e conseguentemente recuperati a tassazione i relativi importi indicati nell’atto impugnato.

L’Amministrazione finanziaria impugnava tale pronuncia avanti alla CTR della Campania che con la sentenza nr. 6623/2018 lo accoglieva parzialmente per la sola parte in cui si affermava il disconoscimento dei costi indicati nella dichiarazione del contribuente per l’importo di Euro 104,95, mentre lo rigettava per il resto.

Evidenziava per gli aspetti che qui rilevano che “la documentazione prodotta dal ricorrente su richiesta dell’Ufficio, costituita da fatture emesse da alcuni fornitori, è certamente idonea a dimostrare l’esistenza, ma anche l’oggettiva determinabilità oltre alla competenza ed inerenza, dei relativi costi”.

Affermava pertanto che poichè l’inerenza dei costi non era stata neppure contestata e l’oggettiva determinabilità si desume dalle fatture di cui non è posta in discussione la corrispondenza con operazioni esistenti, l’avviso doveva ritenersi illegittimo in parte qua. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione i affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 109 e dell’art. 2727 c.c. e seguenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che in base alla previsione normativa indicata in epigrafe i costi sono deducibili solo se sono certi, determinabili, inerenti e se appartengono alla competenza del periodo in cui sono dedotti, sicchè la CTR non avrebbe potuto affermare che in relazione a dei costi contestati non fosse stata messa in discussione l’inerenza.

Si osserva che la contestazione sollevata dall’Ufficio in merito all’indeducibilità per mancanza dei dati temporali della prestazione nonchè di riferimento ai contratti è comprensiva anche della messa in discussione dell’inerenza non potendosi in presenza di tali carenze stabilire nè a quale periodo attenessero le prestazioni pagate nè a quali clienti.

Si censura altresì l’affermazione della CTR secondo cui la mancata indicazione nelle fatture del periodo di svolgimento delle relative prestazioni sarebbe irrilevante trattandosi invero di un elemento indispensabile al fine di stabilire la competenza.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si rileva la mancanza assoluta di motivazione della pronuncia nella parte in cui afferma che la documentazione prodotta dal ricorrente costituita da fatture emesse da alcuni fornitori è certamente idonea a dimostrare l’esistenza ma anche l’oggettiva determinabilità oltre alla competenza ed inerenza dei relativi costi.

Occorre esaminare per priorità logico giuridica il secondo motivo che è infondato. Sul punto giova ricordare che si è infatti in presenza di una ipotesi di motivazione apparente, quando la motivazione, seppure graficamente esistente, risulta costruita in modo tale da non consentire il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e, quindi, da porsi al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232).

La sanzione di nullità colpisce, infatti, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione o che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che “presentano una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che non esternano un “ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232).

Ciò posto la sentenza della CTR ha espresso le ragioni in base alle quali ha ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dalle fatture emesse da alcuni fornitori, fosse idonea a dimostrare non solo l’esistenza, ma anche l’oggettiva determinabilità, oltre la competenza ed inerenza dei relativi costi.

In questa prospettiva ha evidenziato che le fatture riportavano l’indicazione del numero dei volantini distribuiti per conto del contribuente a diversi esercizi commerciali e del costo di ciascuno degli stessi, sicchè era consentito ricostruire il costo complessivo affrontato.

Il giudice di appello ha offerto una motivazione non meramente grafica e non inferiore al minimo costituzionale necessario, poichè permette di comprendere e criticare, come ha fatto ampiamente la ricorrente – l’iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione.

La prima censura è inammissibile non rispecchiando i principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale esige, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che nel ricorso per cassazione siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui è stata censurata la sentenza di primo grado sul punto (v., per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016 Rv. 640032 – 01).

Inoltre, per quel che attiene la contestata valenza probatoria riconosciuta dalla CTR alle fatture prodotte dal contribuente, occorre ricordare che qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’errata interpretazione di un documento è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso (o attraverso l’indicazione della sua esatta collocazione nel fascicolo di merito) – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La ricorrente ha invece omesso di indicare, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, specificamente, a pena di inammissibilità, i documenti su cui si fonda il ricorso mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di essi con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 4980/2014; n. 14784/2015; n. 23575/2015;n. 19150/2016; n. 23452/2017;n. 27475/2017; n. 5478/2018).

L’Ufficio si limita a contestare la valenza probatoria delle fatture che si afferma siano prive di dati temporali delle prestazioni, della mancata indicazione del nominativo dei clienti e del richiamo ad eventuali contratti, senza tuttavia trascrivere il contenuto dei documenti in tal modo precludendo a questa Corte di verificare la fedele rispondenza delle stesse a tutti i dati obbligatori, previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, tra i quali spicca la descrizione dettagliata del bene o del servizio, presupposto indispensabile ai fini del diritto alla deduzione del costo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.600, 00, oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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