Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17097 del 11/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.11/07/2017), n. 17097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20344/2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PAOLO IOSSA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO DE GUGLIELMI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 699/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 04/08/2010 R.G.N. 1329/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SCIPLINO ESTER per delega verbale Avvocato SGROI
ANTONINO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 4.8.2010, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che, argomentando dalla natura in parte restitutoria e in parte retributiva della dazione, aveva condannato l’INPS a corrispondere a A.F. gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme alla stessa corrisposte a titolo di 75% dei contributi versati al Fondo speciale per i dipendenti di servizi di esattorie, L. n. 377 del 1958, ex art. 32 e L. n. 587 del 1971, art. 7.
Ricorre contro tale pronuncia l’INPS, articolando un unico motivo di censura. A.F. resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di censura, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 377 del 1958, art. 32 e L. n. 587 del 1971, art. 7, per avere la Corte di merito ritenuto che la corresponsione del 75% dei contributi versati al Fondo speciale per i dipendenti di servizi di esattorie avesse natura in parte restitutoria e in parte retributiva e avere conseguentemente applicato l’art. 429 c.p.c., che consente il cumulo degli accessori dovuti sulla sorte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
2. Il motivo è fondato, avendo questa Corte già fissato il principio secondo cui il diritto al pagamento una tantum della somma pari al 75% della contribuzione integrativa, riconosciuto dalla L. n. 377 del 1958, art. 32, agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell’erogazione “una volta tanto” di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati, onde sulla somma erogata è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Cass. nn. 19824 del 2013, 8635 del 2014 e, da ult., 20430 del 2016).
3. Non essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017