Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17097 del 08/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29743/2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimato –
e sul ricorso 628/2008 proposto da:
T.L., vedova P.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GABELLINI VARSO, giusta delega
in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta
delega in calce alla copia notificata del controricorso e ricorso
incidentale;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 826/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 06/07/2007 R.G.N. 170/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, riformando la statuizione di primo grado, condannava l’Inps ad erogare a P.S. la pensione ordinaria di invalidità dal 2 maggio 2006, ritenendo che il medesimo, già titolare di assegno di invalidità, dalla data indicata si trovasse nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua a causa delle menomazioni insorte all’arto anteriore sinistro, cagionate peraltro dalla caduta da una barella durante un ricovero ospedaliero.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale T.L. vedova del P. deceduto nelle more.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo l’Inps censura la sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi che sia stata concessa la pensione orinaria di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939 e quindi prestazione diversa da quella richiesta dall’interessato, che instava invece per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2. Sottolinea altresì l’Istituto l’errore della sentenza perchè la pensione ordinaria di inabilità non poteva essere concessa nel caso di insorgenza dello stato invalidante nel 2006, perchè, in relazione a quell’epoca, la legge del 1939 era stata sostituita dalla L. n. 222 del 1984, che prevede l’assegno di invalidità, ovvero la pensione di inabilità.
Con il secondo mezzo, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario.
Il primo motivo del ricorso principale va accolto, con conseguente assorbimento del secondo.
Non vi è dubbio infatti che nel 2006, epoca in cui il CTU ha accertato essere insorta la impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua, la norma del R.D.L. n. 636 del 1939 sulla pensione ordinaria di invalidità non fosse più in vigore, ma le prestazioni previdenziali per invalidità si compendiassero solo nella nuova L. n. 222 del 1984, che prevede l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Va invece rigettato il ricorso incidentale con cui la signora T., censurando la sentenza per difetto di motivazione, assume che la soglia invalidante per la pensione di inabilità era stata superata ancor prima del 2 maggio 2006, come deciso dalla sentenza impugnata sulla scorta della CTU, perchè il dante causa era invalido ancor prima della caduta dalla barella verificatasi in detta data, essendosi ricoverato per sindrome vertiginosa, onde, se fosse stata accertata l’invalidità dal 30 maggio precedente, sarebbe corretta la statuizione della sentenza impugnata sulla decorrenza dal 2 maggio 2006.
Nel ricorso incidentale infatti non si ascrive alla sentenza di avere trascurato elementi comprovanti l’insorgenza della inabilità prima della data del 2 maggio 2006, nè si ascrivono altri errori, onde quella formulata con il ricorso incidentale è una mera ipotesi, che non può condurre alla cassazione della sentenza.
Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che procederà alla decisione alla luce della L. n. 222 del 1984, art. 2.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011