Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17096 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e QUARANTA FRANCO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A., L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 170/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 13/07/2005 r.g.n. 274/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega PIGNATARO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.9.2002 l’INAIL proponeva appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta n 252/2002 del 13.3.2002 con cui, in accoglimento dell’opposizione, veniva dichiarata la illegittimita’ dell’iscrizione a ruolo operata dall’INAIL in relazione ad un presunto credito vantato verso il L.G. (cartella esattoriale n. (OMISSIS)) per violazione del termine stabilito dal D.Lgs n. 46 del 1996, art. 24, comma 4.

In particolare, l’Istituto appellante deduceva la fondatezza della propria pretesa creditoria, fondata sul mancato pagamento da parte dell’appellato dei premi assicurativi obbligatori per legge, dovuti in relazione alla posizione lavorativa del figlio L. S., con il quale il medesimo appellato aveva ammesso di avere avuto un rapporto di abituale collaborazione fin dal 1994. Rilevava, quanto alla ritenuta decadenza per decorso del termine previsto dal D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24, che il termine in questione doveva ritenersi ancora non applicabile alla fattispecie, trattandosi innanzitutto di credito accertato prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto e dovendo ritenersi, peraltro, che l’entrata in vigore del medesimo termine era slittata fino alla data del 1.1.2002.

Chiedeva pertanto, in accoglimento dell’appello, la riforma della impugnata sentenza e la condanna dell’appellato al pagamento della somma di cui alla cartella esattoriale opposta.

Si costituiva il L. chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza dell’8 giugno – 13 luglio 2005. l’adita Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il gravame, dichiarando non dovute dall’appellato le somme di cui alla cartella esattoriale oggetto di opposizione, in quanto, sulla base di una corretta interpretazione della normativa di riferimento, l’iscrizione a ruolo del credito non poteva essere operata prima del 31.12.2000, in applicazione dei termini previsti dal D.Lgs n. 46 del 1999, art. 25.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INAIL con tre motivi.

Il L. non si e costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente puntualizzato che la Corte d’appello ha ritenuto la inammissibilita’ della iscrizione a ruolo del vantato credito contributivo, ritenendo comunque di modificare la motivazione del Giudice di primo grado. In particolare, ha ritenuto che dal combinato disposto del D.Lgs n. 46 del 1999, artt. 24 e 25 emergerebbero due diversi regimi, di ammissibilita’ e decadenza della iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti degli enti previdenziali, distinti tra loro, di cui uno entrato in vigore sin dal 1999 e l’altro invece differito piu’ volte dal Legislatore sino all’1.1.2001.

A seguito di tale distinzione la Corte territoriale ha fatto discendere dal disposto del richiamato art. 24 una condizione di inammissibilita’ dell’iscrizione a ruolo che perdurerebbe fino al momento in cui intervenga una decisione del ricorso amministrativo, ma in ogni caso, non oltre il termine di cui all’art. 25, e cioe’ il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento oppure alla data di notifica del provvedimento.

Da tale ragionamento ha fatto discendere l’inammissibilita’ dell’iscrizione a ruolo del credito dell’INAIL avvenuta nel corso dell’anno 2000.

Questa interpretazione della richiamala normativa e’ contestata dall’INAIL, con il proposto ricorso, articolato in tre motivi.

Con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24 in relazione al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6, all’art. 443 c.p.c. ed al D.M. Lavoro 12 gennaio 1995, n. 227, art. 6, comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare, si sostiene che i Giudici della Corte di appello avrebbero omesso di considerare che la decisione del ricorso amministrativo deve sempre intervenire entro un determinato limite temporale, decorso il quale opera il principio de silenzio – rigetto ed il ricorso e’ da intendersi rigettato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24 in relazione al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 24 e alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Si osserva che il D.Lgs n. 46 del 1999, artt. 24 e 25 sono infatti strettamente connessi tra di loro, afferendo l’uno “Iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali” e l’altro al “termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali”. Inoltre, il cit.

art. 24, comma 4 prevede che “in caso di gravame l’iscrizione a molti e’ eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’art. 23”, e l’art. 25, al comma 2, prevede che “dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, puo’ sospendere la riscossione con provvedimento motivato….”.

Con il terzo motivo denunciandosi insufficienza e contraddittorieta’ di motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio (art. 360 c.p.c., n. 5), si osserva che dalla lettura della impugnata decisione non e’ dato comprendere da quale data l’INAIL avrebbe potuto iscrivere a ruolo il credito, considerato che nei ricorsi amministrativi nessun termine e’ perentorio giusto quanto disposto dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8; con la conseguenza che l’eventuale ricorso amministrativo potrebbe essere proposto dal debitore senza limite temporale. il ricorso e’ fondato.

L’art. 24 come appena accennato – pone alcune regole procedurali per gli istituti previdenziali nell’esercizio del potere di iscrizione a ruolo, che possono dare luogo alla illegittimita’ dello stesso in quanto emesso in carenza di potere. Il comma 2 del predetto articolo, prevede, infatti, nella ipolesi in cui l’ente solleciti l’adempimento mediante avviso bonario al debitore, che non si proceda alla iscrizione a ruolo se questi provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso stesso. Qualora, poi, ricevuto l’avviso, il debitore presenti domanda di rateazione, e questa venga accolla, si procede alla iscrizione a ruolo delle rate.

Nel caso come quello in esame – di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio ha invece un differimento dell’iscrizione a ruolo, che viene eseguita dopo la decisione dei competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 (comma 4), ossia entro il 31 dicembre dell’anno successivo. E’ evidente qui la ratio dell’attiva del contenzioso giudiziario nelle ipotesi in cui non sussista ancora la definitivita’ amministrativa della pretesa dell’ente, e quindi sia ancora possibile il ritiro in sede di autocontrollo.

Quanto poi alla interpretazione della locuzione “dopo la decisione del competente organo amministrativo” occorre rilevare che questa decisione non deve essere necessariamente esplicita, poiche’ la legge dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto. Con la formazione del silenzio rigetto viene quindi a cadere l’impedimento della iscrizione a ruolo.

E’ comunque necessario non confondere l’effetto sospensivo del procedimento, provocati dalla presentazione del ricorso amministrativo, con la possibilita’, per reme, di sospendere la riscossione in pendenza del gravame amministrativo. Questa facolta’, espressamente prevista dal D.Lgs n. 46 del 1999, art. 25, comma 2, regola la fattispecie diversa, di ricorso amministrativo proposto dopo l’iscrizione a ruolo, per la quale non opera evidentemente la preclusione di cui si e’ detto.

Nella specie, non e’ contestato che l’accertamento ispettivo e del 5.1 1.1999, che il ricorso amministrativo da parte della ditta risale al 16.12.1999 ed inoltre che l’iscrizione a ruolo e’ avvenuta dopo il 16 agosto 2000 – data in cui e’ stata avanzata la richiesta bonaria alla ditta debitrice – cioe’, successivamente alla l’orinazione del silenzio rigetto (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 6), ma, correttamente, entro il 31.12.2000. (erroneamente consideralo dal Giudice di appello termine dilatorio).

Per quanto precede il ricorso va accollo: conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra Corte di appello, designata come da dispositivo, che provvedera’ a decidere il merito della controversia oltre alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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