Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17096 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/08/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 12/08/2016), n.17096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25910/2012 proposto da:

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA

GRASSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO

D’AGOSTINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4101/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2012 R.G.N. 1456/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito l’Avvocato D’AGOSTINO ORONZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7/6/2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato in toto la domanda proposta da S.E. nei confronti di Anas s.p.a., diretta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dirigenziali sin dal 1991, aveva parzialmente accolto la predetta domanda limitatamente all’accertamento del diritto del lavoratore a ottenere l’inquadramento dirigenziale a far data dall’8/9/2000, condannando l’Anas s.p.a. a regolarizzare l’inquadramento del lavoratore con diritto alla percezione delle differenze retributive.

2. A fondamento del decisum la Corte territoriale evidenziava la rilevanza dell’ordine di servizio dell’8/9/2000 n. 689, dal quale si evinceva la volontà aziendale, al fine di garantire la continuità delle attività attinenti il servizio, di attribuire al S. le funzioni dirigenziali già svolte dall’ing. O., funzioni che erano risultate espletate, con assunzione della correlata responsabilità, fino alla nomina del successore Dott. A., avvenuta nell’aprile 2001, e anche oltre, nonostante l’attribuzione formale dell’incarico dirigenziale, poichè il Dott. A. lavorava in altra sede ed aveva scarsi contatti con la struttura cui il S. era preposto.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Anas s.p.a. sulla base di due motivi. Resiste il S. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Rileva che la Corte d’appello aveva del tutto omesso di considerare le deduzioni svolte in sede di memoria e in aperto contrasto con le risultanze istruttorie, travisando il senso di alcune deposizioni testimoniali ritenute rilevanti.

1.2. Il motivo è infondato. La ricorrente, infatti, lungi dall’indicare specificamente i profili di asserita violazione di legge e di carenza e contraddittorietà della motivazione, si è limitata a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti). Nè risulta correttamente dedotto il vizio motivazionale, posto che il rilievo di contraddittorietà non risulta indirizzato, come richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione risultante a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006, vigente ratione temporis, verso “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL in merito alla parte relativa alle declaratorie circa le mansioni svolte. Rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto che le mansioni svolte dal ricorrente fossero esorbitanti rispetto alla posizione economica e organizzativa posseduta dal lavoratore, laddove, leggendo la declaratoria del CCNL applicabile ratione temporis, si evidenzia come la qualifica dirigenziale non possa corrispondere alle mansioni come risultanti in concreto disimpegnate a seguito dell’istruttoria raccolta in corso di causa. Rileva che l’unica dimostrazione che il ricorrente aveva fornito era quella di essere stato preposto a un ufficio, senza provare di avere svolto in concreto mansioni dirigenziali relativamente a detto ufficio.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato. Va premesso che non è ravvisabile alcuna censura specifica riguardo alla rispondenza delle mansioni assegnate al lavoratore a quelle corrispondenti della declaratoria contrattuale di riferimento. I rilievi svolti, infatti, si limitano a sindacare l’attuazione in concreto delle mansioni assegnate, in ciò risolvendosi nella prospettazione di una non consentita rivalutazione del merito. Ciò posto, si evidenzia che la censura non involge il punto decisivo sul quale si fonda la statuizione, consistente nel riconoscimento dell’espletamento delle mansioni dirigenziali da parte del S., riconoscimento fondato sull’accertata circostanza che il ricorrente fu adoperato in sostituzione di un dirigente e svolse le funzioni proprie di quest’ultimo.

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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