Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17096 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29745/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, DE ROSE EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1472/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/08/2007 R.G.N. 1744/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI par delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di S. M. agli assegni familiari sulla indennità di disoccupazione agricola percepita per l’anno 1992. La Corte territoriale riteneva ammissibile la produzione fatta in appello dalla S. del documento comprovante la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, nonchè l’estratto conto assicurativo da cui risultava che la medesima aveva percepito per l’anno 1992 la indennità di disoccupazione agricola.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un unico motivo.

La S. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps, censurando la sentenza per violazione degli artt. 414 e 437 cod. civ., lamenta la acquisizione di documenti nuovi in appello.

Il ricorso non è fondato.

E’ stato infatti da ultimo ritenuto ( Cass. n. 6498 del 22/03/2011) che “Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa”.

Si è affermato con detta sentenza che “Appare anche importante rilevare che privilegiare la potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal fatto che, da un lato, in ragione della loro assorbente decisività, la loro ammissione in linea di massima non comporta l’esigenza di una complessiva riapertura dell’istruttoria, e, dall’altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra decisione e verità materiale (per il riferimento nella giurisprudenza delle sezioni semplici alla nozione di influenza causale più incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti, cfr. Cass. n. 9120/2006, n. 12179/2008, n. 21980/2009; n. 14133/2006 con riferimento al rito del lavoro)”.

Anche con la sentenza resa il 6 aprile 2011 nel procedimento avente RG 173/2009, ancora in corso di pubblicazione, si è affermato che il giudizio di indispensabilità della prova, che autorizza il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., ad ammettere, anche d’ufficio, nuovi mezzi di prova, implica, a differenza del giudizio di mera rilevanza, che il nuovo mezzo sia autonomamente dotato di una forza dimostrativa tale da sovvertire di per se sola, le sorti della controversia.

Nella specie, la documentazione depositata in appello, ossia l’estratto conto assicurativo da cui risultava la percezione della indennità di disoccupazione nel 1992 e la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, avevano una forza decisiva autonoma, valevole da sola a sorreggere la pretesa agli assegni familiari sulla medesima indennità.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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