Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17095 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30741-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ERRECI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO CAVALLINI,

12, presso lo studio dell’avvocato VITTORINO ANTONIO D’AMORE,

rappresentata e difesa dagli avvocati D’ACIERNO CARMELA, SERGIO

MOSCARIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2255/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro R.A. in qualità di legale rappresentante della società Erreci Costruzione s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 2255/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 13.3.2019 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa dell’estratto ruolo relativo all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (anno di imposta 2011).

Con la sentenza impugnata, la C.T.R. confermava la sentenza di primo grado, ritenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato, perchè emesso a seguito di avviso di accertamento che non risultava ritualmente notificato.

La C.T.R. in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento, quale atto prodromico rispetto all’estratto di ruolo, riteneva che l’Ufficio avesse depositato “un atto recante una incompleta relata di notifica, dalla quale non risultano in alcun modo compiute le formalità imposte dalla legge processuale nel caso di notifica del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e).

A seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la contribuente si costituisce, resistendo con controricorso.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e degli artt. 140 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto non correttamente perfezionato il procedimento di notifica dell’avviso di accertamento.

Si sostiene che la procedura di notifica esperita nella specie sarebbe giustificata dalla assoluta irreperibilità del contribuente affermando di aver provveduto ad effettuare le dovute attività di ricerca attestate dalla documentazione prodotta (la cartolina verde che attesterebbe l’irreperibilità del destinatario vale a dire la società Erreci Costruzione s.r.l. presso l’indirizzo della sede sociale in via (OMISSIS) e di R.A., legale rappresentante della società sempre presso il medesimo indirizzo, nonchè l’annotazione nei registri del Comune del Comune di (OMISSIS) del (OMISSIS) dell’atto da notificare con prot. (OMISSIS)) con l’affissione all’albo per otto giorni consecutivi.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si rileva che la corretta e regolare notificazione dell’avviso di accertamento renderebbe definitiva la pretesa tributaria in assenza di impugnazione non proposta nei termini di legge.

Il primo motivo è infondato.

Giova in primo luogo ricordare che in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

In quest’ottica, la notificazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è ritualmente eseguita solo nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nè di ulteriori ricerche al di fuori del detto comune (Sez. 1, Sentenza n. 11152 del 13/12/1996; conf. Sez. 1, Sentenza n. 5100 del 09/06/1997).

Ciò in applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017).

In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Cass. n. 2877 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 24260 del 2014).

Secondo la Corte, quindi, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n. 6788/2017).

Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (Cass. n. 6911/2017; Cass. 2018 n. 19958).

La CTR ha escluso sulla base della medesima documentazione versata in atti che fossero stata dimostrati i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura regolata dall’art. 60, richiamato in rubrica.

Si tratta di una valutazione in fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qui neppure dedotta.

La doglianza, infatti, pur lamentando una violazione di legge si risolve nella sostanza nella non più ammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito.

Il secondo motivo è parimenti infondato alla luce della mancata dimostrazione della corretta e regolare notifica dell’atto presupposto avviso di accertamento) che ha consentito al contribuente di poter impugnare il ricorso contro l’estratto ruolo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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