Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17095 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 12/08/2016), n.17095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20409-2010 proposto da:

ALPITEL S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21 23, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO CARLO

e BOURSIER NIUTTA, che la rappresentano e difendono unitamente

all’Avvocato ALDO SERALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.f.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.E. (OMISSIS), in persona de legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA RASCONA’, che lo rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 28/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/02/2010 r.g.n. 298/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28/2010, depositata l’11.2.2010, la Corte d’Appello di Torino in accoglimento parziale degli appelli dell’INAIL e dell’INPS dichiarava non dovute dall’Alpitel per prescrizione le sole somme pretese per contributi e sanzioni maturate anteriormente al 15.3.2000; respingeva per il resto ogni altra domanda svolta da Alpitel con i ricorsi introduttivi, confermando la cartella esattoriale opposta. A sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che avesse errato il giudice di prime cure nel ritenere che i lavoratori di cui al verbale di accertamento dell’INPS fossero da considerare lavoratori in trasferta e non trasfertisti; e che non fossero perciò dovute le somme pretese dagli Istituti a titolo di contributi, premi e sanzioni aggiuntive. Infatti, premesso che Alcatel si occupava di istallazione impianti telefonici, elettrici e per telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, la Corte sosteneva che il personale preso in considerazione dagli ispettori svolgesse ripetutamente e continuativamente attività fuori dalla sede o dal centro operativo di appartenenza, in luoghi sempre diversi, venendo così il lavoro esterno a costituire l’oggetto dell’obbligazione primaria dei suddetti lavoratori, che ricevevano indennità volta per volta diverse, necessariamente rapportate alle maggiori o minori distanze dei singoli cantieri. Secondo la Corte non assumeva rilievo, invece, ai fini della configurazione della fattispecie, l’aspetto della continuità o meno dell’erogazione dell’indennità. E non poteva essere condiviso il messaggio dell’INPS 5.12.2008 n. 27271 che pareva seguire la tesi già accolta dal tribunale e favorevole alla appellata Alpitel Spa. Per la Corte andava però accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale nei confronti dell’INPS, relativamente alle somme dovute per periodi antecedenti la data del 15.3.2000, mentre le somme spettanti all’INAIL si riferivano a periodi successivi.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Alpitel S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Gli intimati Inps ed Inail hanno resistito con controricorso. Alpitel ed INAIL hanno depositato memorie ex art. 378 c.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6che ha sostituito il D.P.R. 30 maggio 1955, art. 27 nonchè dell’art. 51 (ex art 48), commi 5 e 6 T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), dai quali si evince che per ricadere nel regime dell’art. 51 cit., comma 6 è necessario che lo svolgimento dell’attività lavorativa fuori sede sia immanente alla prestazione lavorativa, nel senso che debba contenere in sè la necessità dello spostamento sul territorio lavoratore. Mentre si ricade nel regime di esenzione relativo alla trasferta, previsto nel quinto comma, nel caso in cui l’attività si esaurisca compiutamente nel medesimo luogo (anche se con elevata frequenza diverso); com’era appunto per i lavoratori della Alpitel assunti per prestare la loro attività in una sede ben individuata anche se molti di loro, ma non tutti, con elevata frequenza operavano in un luogo diverso da quello coincidente con il cantiere al quale erano addetti.

1.1 Il primo motivo è infondato laddove sostiene che la fattispecie del lavoro in trasferta ricorra in ogni caso di esecuzione della prestazione in luogo fisso diverso dalla sede di lavoro; mentre la fattispecie del trasfertista postulerebbe una prestazione di lavoro eseguita in movimento. Laddove invece, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.5289/2014, 4837/2013, 18237/2013, 20388/2013), la distinzione va ricavata avendo riguardo non alla natura della prestazione (in movimento o meno) ma al fatto che il trasfertista sia obbligato in base al contratto a lavorare in luoghi sempre variabili (ancorchè fissi e non in movimento), senza avere una sede fissa; mentre il lavoratore in trasferta è solo quello che si muove dalla propria sede fissa. La distinzione non inerisce ai contenuti della prestazione lavorativa, bensì alle ragioni dello spostamento territoriale in relazione al reale contenuto del contratto di lavoro. Talchè non può essere accolta la tesi secondo cui i lavoratori trasferisti sarebbero soltanto quelli la cui attività consiste in una prestazione resa in movimento sul territorio (in itinere). Al contrario, l’ipotesi del c.d. trasfertismo ricorre nei casi in cui il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell’impresa nella cui organizzazione egli è inserito; com’è risultato appunto nel caso di specie secondo l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale. Mentre la fattispecie della trasferta presuppone la predeterminazione di un luogo fisso di esplicazione dell’attività lavorativa ed un provvisorio ed occasionale mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Non ricorrono perciò i presupposti per il regime di esenzione contributiva nel caso di erogazione di emolumenti a titolo di indennità di trasferta a lavoratori trasfertisti ed a nulla contano in proposito le modalità o la frequenza dell’erogazione.

2.- Col secondo motivo si deduce omesso esame ed omessa valutazione di fatti dedotti decisivi per la decisione della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto la Corte aveva ignorato quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello in ordine alla erroneità comunque della quantificazione dei contributi pretesi dall’INPS in relazione a quei lavoratori per i quali il lavoro in trasferta era meramente saltuario (compreso tra uno e dieci giorni), come risultava dal tabulato fornito dall’azienda e dal verbale ispettivo.

Il motivo è inammissibile perche difetta di specificità, in quanto non riporta il contenuto degli atti ai quali la censura si riferisce. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

D’altra parte l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale, in conformità al verbale di accertamento, inerisce al solo personale operaio (il 60% circa della forza lavoro Alpitel) addetto ad attività di installazione svolte ripetutamente e continuativamente fuori sede, in cantieri diversi. E non riguarda altro genere di personale.

3.- Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 15 e 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa valutazione di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto secondo quanto dedotto in sede di costituzione in appello le sanzioni avrebbero dovuto essere determinate nella misura ridotta prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 15 e 16 come indicato dalla circolare dell’INPS n. 88/2002. Nella fattispecie l’incertezza normativa e giurisprudenziale era certa, se solo si considera che la Corte torinese espressamente aveva dichiarato di non voler aderire all’interpretazione della norma fornita dai provvedimenti dell’Istituto previdenziale.

Anzitutto va disattesa l’eccezione dell’INPS ed affermato che il motivo è ammissibile, poichè la richiesta di corretta applicazione delle sanzioni ancorchè effettuata in appello – attenendo all’esatta portata della domanda degli istituti – non può essere considerata un’eccezione tardiva; e quindi non poteva essere ignorata dalla Corte (essendo al contrario rilevabile pure d’ufficio). Sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n. 7691 del 21/08/1996 e Sez. L, Sentenza n. 331 del 14/01/2002″ Ai fini dell’applicazione in sede processuale del D.L. n. 536 del 1987, art. 4, lett. b), convertito nella L. n. 48 del 1988 – che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile nell’ipotesi in cui l’omissione contributiva dipenda “da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa” – si deve considerare che, essendo le suddette incertezze da qualificare non come fatto impeditivo della irrogazione della sanzione nella sua misura maggiore, ma come parte integrante della fattispecie costitutiva dell’obbligo di pagare la sanzione in misura agevolata, il giudice deve rilevare e valutare, indipendentemente dalle tempestive deduzioni del soggetto tenuto al pagamento dei contributi, se all’epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti”.

Inoltre, parimenti, ai fini della decisione della stessa questione, che attiene all’esatta applicazione della legge, a nulla rileva la mancata produzione della circolare dell’INPS richiamata dalla Corte territoriale.

Il motivo è infondato nel merito posto che, come pure risulta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 6 – L, Ordinanza n. 4077 del 01/03/2016), in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo, l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto. Mentre nel caso di specie la ricorrente non ha proceduto all’integrale versamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali interessate (L. n. 388 del 2000, ex art. 116, commi 15 e 16).

4.- Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 2005, art. 3, comma 9 e 10 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè contraddittorietà della motivazione per aver la sentenza dichiarato non dovute all’INPS le somme per contributi e sanzioni maturate anteriormente al 15.3.2000 in quanto prescritte; e nel contempo dichiarato non prescritte le somme dovute all’INAIL; mentre non risultava dagli atti che le somme spettanti all’INAIL si riferissero a periodi successivi. Lo stesso INAIL aveva affermato che la sede si era limitata a calcolare i premi sulle somme indicate nel verbale per il periodo 1.3.2000-31.12.2004 (l’anno 2005 non costituiva omissione in quanto denunciabile in autoliquidazione 2006) per cui almeno il periodo dall’1.3.2000 al 14.3.2000 risultava prescritto.

Il motivo è infondato, atteso che i contributi INAIL si prescrivono in cinque anni L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9 con inizio della decorrenza quanto alla prima rata dall’inizio della lavorazione e per le rate successive dal 16 febbraio di ogni anno ai sensi del TU n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44. Il pagamento avviene con il meccanismo della autoliquidazione; al 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l’anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; e pagare il premio di autoliquidazione; talchè soltanto da tale data sorge il diritto dell’INAIL al pagamento ed inizia quindi a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.Pertanto in relazione all’accertamento ispettivo compiuto il 15.3.2005 nessuna prescrizione è maturata per i premi dovuti a partire dal 2000. I premi del 2000 andavano infatti versati entro il 16 febbraio 2001 per cui nessuna prescrizione era maturata alla data dell’atto interruttivo.

7. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4100 di cui Euro 4000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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