Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17095 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/07/2017),  n. 17095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10622-2014 proposto da:

C.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO ZUCCONI G.

FONSECA che la rappresenta difende, giusta atto di costituzione del

16/09/2016;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1061/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/02/2014 R.G.N. 596/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI FONSECA;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello d’Ancona con sentenza depositata in data 11/2/2014, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Camerino, rigettava la domanda proposta da C.P. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole il 18/12/09, con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dalLA L. n. 300 del 1970, art. 18.

A sostegno del decisum, i giudici dell’impugnazione argomentavano che il nucleo delle contestazioni mosse alla lavoratrice concerneva la violazione degli obblighi connessi alla custodia di cassa, che aveva registrato reiterati ammanchi nel periodo aprile 2008 – gennaio 2009 e consistiti: nella omessa denuncia alla autorità giudiziaria; nella mancata annotazione nel giornale di chiusura e comunicazione alla filiale di riferimento; nella custodia di somme ingenti nel cassetto di normale operatività in luogo della cassaforte di sportello, con abbandono della postazione non presidiata; nella impossibilità di rendicontazione dell’ammanco verificatosi il 2 dicembre 2008 nella cassa di cui era responsanile la C. quale direttrice reggente; nel breve lasso temporale in cui si erano verificati gli episodi contestati.

Rimarcavano altresì che l’atto di incolpazione, la cui fondatezza aveva rinvenuto riscontro all’esito della espletata istruttoria, si basava su elementi indicativi dell’atteggiamento gravemente trascurato e irrispettoso dell’obbligo di cura degli interessi datoriali e degli aspetti fiduciari insiti nelle mansioni affidate. Nell’ottica descritta si palesava priva di rilievo la sentenza di assoluzione in sede penale della lavoratrice, dall’accusa di appropriazione dei fondi oggetto degli ammanchi, giacchè la contestazione disciplinare non recava alcun riferimento alla condotta di indebita appropriazione di somme affidate in custodia, ma solo alle gravi negligenze che avevano qualificato la condotta della dipendente in relazione alle mansioni a lei ascritte, che giustificavano la risoluzione in tronco del rapporto.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione Paola C. affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 651 e 654 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5.

Si deduce che con sentenza del Tribunale di Camerino n. 94/2012 passata in giudicato, la ricorrente era stata assolta dal reato di cui all’art. 314 c.p., relativo all’appropriazione di somme di cui aveva la disponibilità quale operatrice di cassa, per non aver commesso il fatto. Si critica, quindi, la sentenza impugnata perchè, trascurando i dicta giurisprudenziali di questa Corte di legittimità, secondo i quali la sentenza irrevocabile di assoluzione emessa a seguito di dibattimento penale ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento del fatto e della sua illiceità penale, ha omesso di motivare su tale fatto decisivo per il giudizio.

2. Il motivo va disatteso per plurime concorrenti ragioni.

Si impone innanzitutto l’evidenza della carenza di specificità della censura nel cui contesto non è riportato integralmente il tenore della sentenza penale posta a fondamento della doglianza.

La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha infatti posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere elaborata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. Ha, infatti, affermato che “l’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (vedi in motivazione Cass. sez. lav. 17/1/2017 n. 995, Cass. 31/7/2012 n. 13658, Cass. 15/10/2012 n. 17649, cui adde Cass. 13/12/2006, n. 26627, Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n. 1416).

Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass. 18/10/2011 n. 21560, Cass. 13/3/2009 n. 6184; Cass. 30/4/2010 n. 10537); tanto sia sotto il profilo nella riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. cit. n. 21560/2011), in relazione ai quali detto primo motivo si presenta del tutto carente.

3. Sotto altro versante non può sottacersi che la censura si palesa non coerente con il contenuto della decisione.

I giudici del gravame hanno infatti dato atto della intervenuta assoluzione della lavoratrice in sede penale dal reato di appropriazione dei fondi oggetto degli ammanchi, rimarcando – con statuizione non oggetto di specifica censura da parte ricorrente – che la contestazione disciplinare non alludeva affatto a tale condotta, bensì alla grave violazione di doveri di diligenza connessi all’espletamento delle mansioni a lei ascritte ed alle specifiche norme operative di settore, che si era tradotta in una “discontinuità nella tenuta e custodia dei fondi affidati”.

Anche sotto tale profilo, quindi, la critica si espone ad un giudizio di inammissibilità, prima ancora che di infondatezza, presentandosi priva di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata, non rientrando nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, i motivi per i quali si richiede la cassazione, che siano privi del carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. ex aliis, Cass. 18/2/11 n. 4036, Cass. 3/8/2007 n. 17125).

4. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto dimostrata la ascrivibilità al comportamento della dipendente degli ammanchi di cassa oggetto di contestazione, benchè la espletata istruttoria non avesse fornito dati probatori al riguardo. In tal senso si evidenzia come non assolto l’onere probatorio posto a carico della parte datoriale ed inerente al fatto addebitato sia nella sua materialità che nella componente psicologica. Ci si duole, infine, che la Corte di merito abbia tralasciato di considerare che il ripianamento immediato degli ammanchi da parte dei dipendenti delle Poste, costituiva pratica diffusa, seguita nello specifico anche dalla ricorrente, benchè non avesse dato origine alle mancanze stesse.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si deduce che, diversamente da quanto argomentato da parte dei giudici del gravame, la contestazione disciplinare riguardava proprio gli asseriti ammanchi di cassa, sicchè, non potevano addebitarsi alla lavoratrice nè tali fatti nè il comportamento gravemente negligente in concreto a lei ascritto. Direi difetto di autosufficienza e comunque merito.

6. Con il quarto mezzo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per omessa, errata o insufficiente motivazione.

Si critica la esegesi del quadro probatorio disposta dalla Corte di merito sul rilievo che una accurata disamina delle dichiarazioni testimoniali raccolte avrebbe dovuto indurre ad evidenziare la assoluta infondatezza degli addebiti.

7. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio.

Al di là di ogni considerazione in ordine al difetto di specificità delle doglianze laddove non riproducono il tenore degli atti che si assumono erroneamente interpretati (terzo motivo), non può sottacersi che pur mediante vizi di violazione di legge, denunciati promiscuamente anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in realtà la ricorrente lamenta principalmente una erronea valutazione dei dati istruttori acquisiti che, se rettamente apprezzati, avrebbero dovuto escludere la fondatezza degli addebiti a lei ascritti, dunque, un vizio motivazionale.

Preme rilevare al riguardo, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n. 195, Cass. 16/7/2010 n. 16698).

In tale prospettiva, le critiche non appaiono rispettose dei dettami sanciti dall’art. 360, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Deve al riguardo considerarsi che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La parte ricorrente deve dunque indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n. 8053). Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è dunque scomparso ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”.

Pertanto, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

8. Nello specifico la Corte distrettuale ha argomentato compiutamente in ordine alle questioni oggetto di doglianza, avendo dedotto che la contestazione formulata non riguardava l’appropriazione delle somme da parte della lavoratrice e che “le violazioni delle procedure si connotano di gravità a prescindere dall’eventuale sottrazione delle somme indicate o dal conseguimento di tali vantaggi”. Pur tralasciando di considerare l’omissione della prescritta denuncia all’autorità giudiziaria dei rilevanti ammanchi, della mancata annotazione degli stessi nel giornale di chiusura e della comunicazione alla filiale (circostanze peraltro confermate dai testimoni escussi), la Corte ha rimarcato la gravità della condotta posta in essere dalla lavoratrice, in quanto incompatibile con l’adempimento degli obblighi connessi alla peculiarità delle mansioni svolte e indicativa, anche per la reiterazione degli episodi in un breve aro temporale, di un atteggiamento gravemente trascurato e irrispettoso “dell’obbligo di doverosa cura degli interessi datoriali”, tale da non consentire la prosecuzione anche solo momentanea del rapporto.

L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, non risponde qUindi, ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente il pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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