Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17094 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23585/2006 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

e sul ricorso 24879/2006 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato AMORESANO ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORCIONE LUIGI, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/02/2006 R.G.N. 1772/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento della domanda di C.S., il Ministero in epigrafe, nei cui ruoli il C., già dipendente delle Ferrovie dello Stato, era transitato per effetto delle procedure di mobilità stabilite dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, veniva condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di controvalore delle ed. concessioni di viaggio fruite dal ricorrente all’atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato.

La Corte del merito riteneva, preliminarmente, la tempestività dell’appello proposto dal Ministero, non essendo idonea,ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell’Avvocatura dello Stato essendosi l’Amministrazione costituita in quel grado a mezzo di proprio funzionario.

Nel merito la predetta Corte poneva a base della decisione il rilevo fondante che il D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, il quale garantiva al dipendente pubblico, in caso di trasferimento del personale tra amministrazioni, il trattamento economico, ove più favorevole, in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam, non poneva alcuna condizione al diritto del lavoratore di conservare il trattamento più favorevole e, quindi, stante la natura retributiva delle concessioni di viaggio, non vi era dubbio che esse facessero parte del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento.

Nè, rimarcavano i giudici di appello, rilevava che il C., all’atto del passaggio nei ruoli del Ministero, non avesse ancora maturato il diritto a pensione, in quanto il lavoratore non aveva chiesto di conservare il beneficio in natura delle concessioni di viaggio anche dopo la cessazione del rapporto, bensì di conservare tali benefici presso la l’Amministrazione di destinazione a titolo di trattamento di miglior favore ex D.C.P.M. richiamato.

Avverso tale sentenza il Ministero in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale assistita da un’unica censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardano l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il motivo del ricorso principale il Ministero ricorrente deduce violazione del D.C.P.M. n. 325 del 1988, ed erroneità e contraddittorietà della motivazione.

Deduce il Ministero, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che non sussiste il diritto del dipendente ferroviario, passato ad altra amministrazione, alla conservazione delle concessioni di viaggio a norma del D.M. 15 aprile 1987, art. 8, in caso di mancata maturazione, come nella specie, dei presupposti ordinari di anzianità per la maturazione del diritto a pensione.

Con il ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1993, art. 11 e degli artt. 325 e 326 c.p.c..

Allega che la Corte del merito ha erroneamente ritenuto non idonea ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello la notifica della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Il ricorso incidentale ancorchè ponga una questione pregiudiziale va considerato quale impugnazione incidentale condizionata.

Infatti questa Corte ha sancito che la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Peraltro, l’esame di detto ricorso incidentale condizionato tranne ove vi si prospetti una questione di giurisdizione, nel qual caso vale il principio secondo cui la contestazione del potere decisorio non può essere condizionato al risultato della lite riguardante il merito – può essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato, giacchè, in caso contrario, il ricorrente incidentale manca d’interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (per tutte V. Cass. 15362/08).

Nella specie l’attuale ricorrente incidentale è risultato totalmente vittorioso in grado di appello e, quindi, il suo ricorso incidentale va considerato quale impugnazione incidentale condizionata.

Tanto premesso passando all’esame dell’unico motivo del ricorso principale, rileva il Collegio innanzitutto, che risulta infondata l’eccezione d’inammissibilità, sollevata da parte resistente, per carenza dei motivi.

Invero il Ministero, pur riproponendo un questione sollevata nel giudizio di appello, deduce l’erronea applicazione del D.P.C.M. denunciato sotto il profilo della mancata considerazione che secondo giurisprudenza di questa Corte il beneficio in questione può essere conservato presso l’Amministrazione di destinazione se non si è maturata l’anzianità per il diritto a pensione. Il Ministero, quindi, svolge una precisa censura.

Nel merito rileva il Collegio che il ricorso, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, risulta fondato.

Invero è oramai ius reception nella giurisprudenza della Cassazione il principio secondo il quale, con riferimento al trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a norma del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle “concessioni di viaggio” solo se siano transitati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato e abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione.

In tali casi, si è affermato, l’anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto a pensione, atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzioni di continuità nell’unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 219 (tutte riferentesi alla risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l’anzianità di servizio decennale prevista dal citato art. 219, comma 5 (Cass. 3 dicembre 1997 n. 12286, Cass. 6 marzo 1999 n. 1916, Cass. 22 maggio 2000 n. 6663, Cass. 26 luglio 2000 n. 9819 e Cass. 18 aprile 2002 n. 5590).

Il principio in questione trova il suo presupposto, condiviso da questo Collegio, nella considerazione che con la c.d. mobilità volontaria si ha un fenomeno di mutamento del solo elemento soggettivo del rapporto di lavoro, subentrando un diverso datore di lavoro a quello originario – con il quale il rapporto di lavoro naturalmente cessa – in virtù di una vicenda di successione a titolo particolare in un rapporto che non subisce soluzione di continuità.

Pertanto non essendo contestato che all’atto del passaggio ex D.C.P.M. del resistente ad altra Amministrazione il lavoratore non aveva perfezionato il diritto al trattamento pensionistico- presupposto per il riconoscimento del beneficio in questione – non poteva essergli riconosciuto il mantenimento di detto beneficio.

Il ricorso principale è, quindi, fondato.

Consegue da tanto la necessità di esaminare il ricorso incidentale, che risulta infondato.

Infatti questa Corte ha più volte affermato che la notificazione delle sentenze di primo grado deve avvenire presso la stessa Amministrazione che ha provveduto alla propria difesa processuale tramite proprio funzionario. Tanto perchè la deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le Amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta una deroga anche al suddetto art. 11, comma 2, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Conseguentemente la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 192 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (V. per tutte Cass. 9 giugno 2007 n. 14279, Cass. 22 febbraio 2008 n. 4690 e Cass. 30 gennaio 2009 n. 2528).

Applicando siffatto principio al caso di specie discende che correttamente il Giudice a quo ha dichiarato ammissibile l’atto di appello, non ritenendo idonea, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso l’Avvocatura dello Stato essendosi l’Amministrazione, in quel grado, costituita a mezzo di proprio funzionario.

In conclusione, accogliendo il ricorso principale e rigettando quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel merito rigetta la domanda del C..

Stimasi, in considerazione della materia trattata e dei diversi orientamenti espressi dai giudici del merito, compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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