Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17094 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30177-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IOPPOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO SARZOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1353/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

J.A. impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, emesso a seguito di PVC nei confronti della associazione “Polisportiva Amici di Chiomonte”, con il quale era stata rilevata la mancata emissione di scontrini fiscali del bar dell’associazione, avviso notificato al contribuente quale coobbligato in solido con l’associazione a termini dell’art. 38 c.c..

La CTP di Torino accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 5.9.2018, rigettava l’appello dell’Ufficio.

Il giudice del gravame rilevava, alla stregua della documentazione prodotta (contratto di collaborazione a titolo gratuito), che la responsabilità dell’associazione, quanto alle violazioni fiscali, non sarebbe potuta ricadere sul contribuente, in quanto l’attività gestoria relativa alla gestione del bar era stata svolta da un terzo, il quale si era fatto carico dei relativi oneri fiscali.

Evidenziava pertanto la mancanza di elementi per riconoscere in capo al contribuente “la responsabilità della gestione del locale bar svolta in regime di indipendenza da altro soggetto che risulta obbligato”.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un solo motivo, cui resiste con controricorso parte contribuente.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che possa fondarsi la responsabilità del contribuente sul mero fatto che l’associazione mediante contratto di collaborazione gratuita si sarebbe spogliata di ogni impegno relativo alla conduzione del bar investendo la signora P. di ogni e più ampio carico relativo all’autonoma gestione dello stesso con particolare attenzione per la parte contabile fiscale.

La ricorrente ritiene che non assuma alcun rilievo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria tale pattuizione in forza della disposizione di cui all’art. 38 c.c., secondo la quale – diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata – la responsabilità tributaria incomberebbe in ogni caso sulla carica di vertice dell’associazione, indipendentemente dall’esistenza di attività gestoria svolta in concreto dal legale rappresentante.

In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’intervenuta definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, con riferimento alla posizione di altro coobbligato M.C. in data (OMISSIS) (procedimento Rg 31317), definizione agevolata che avrebbe spiegato efficacia anche a favore dell’odierno controricorrente.

L’eccezione va respinta.

La causa relativa all’altro coobbligato ben lungi dall’essere definita nei termini esposti dal controricorrente è stata decisa nel senso favorevole all’Amministrazione finanziaria con sentenza di questa Corte 2021 n. 1037.

Nel merito il ricorso è fondato.

In tema di associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege (Cass., Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12508), la quale si aggiunge alla responsabilità del fondo comune, stante l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente (Cass., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858).

Vero è che è stato affermato da questa Corte il principio secondo cui la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto.

Tuttavia tale principio riguarda le obbligazioni negoziali contratte dall’associazione, che presuppongono necessariamente lo svolgimento di attività gestoria di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione (Cass., Sez. VI, 4 aprile 2017, n. 8752; Cass., Sez. III, 16 gennaio 2006, n. 718), il quale crea con i terzi rapporti obbligatori (Cass., Sez. III, 25 agosto 2014, n. 18188). Diversamente – secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte – questo principio non è applicabile ai debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, in relazione al cui insorgere la responsabilità non è legata a una concreta attività gestoria ma in base alla carica ricoperta, dovendosi presumere che il legale rappresentante abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione (Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, nn. 19984, 19982; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 1602; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2018, n. 25650; Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 22861; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4478; Cass., Sez. V, 12 marzo 2007, n. 5746), tanto che egli può andare esente da responsabilità solo ove dimostri l’avvenuta cessazione dalla carica (Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26924).

E’, pertanto, sufficiente, ai fini della responsabilità tributaria, l’avere ricoperto la carica di vertice di una associazione non riconosciuta, non costituendo l’esercizio di attività gestoria dell’associazione fatto costitutivo della pretesa tributaria.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha richiesto che l’Ufficio dovesse dare la prova che il contribuente abbia concretamente agito in nome e per conto dell’ente, ponendo in essere attività gestoria, non ha fatto corretto governo dei suddetti principi.

Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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