Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17094 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34511-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO PASTORELLI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato FABIO PULSONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO FURLAN;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 17/03/2014

R.G.N. 100/2013 – SUB 111.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. con decreto 17 marzo 2014 (comunicato il 18 marzo 2014), il Tribunale di Treviso, in accoglimento della sua opposizione, a norma dell’art. 98 L. Fall., avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (già s.p.a.) dal quale era stato escluso il credito di Euro 41.921,08, ammetteva ad esso M.G. in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 c.c. bis, n. 1 per tale credito, di cui Euro 23.167,87 per retribuzioni e Euro 18.753,21 per T.f.r., oltre rivalutazione fino all’esecutività dello stato passivo e interessi legali fino al “primo riparto utile”;

2. esso escludeva l’efficacia dell’accordo sindacale del 31 agosto 2012, a sensi dell’art. 411 c.p.c., della lavoratrice (e di tutti gli altri dipendenti) con la datrice (OMISSIS) s.p.a., di sua liberazione dall’obbligo di pagamento di T.f.r., ferie, permessi e rateo di tredicesima mensilità maturati e residui all’epoca del loro trasferimento alle imprese controllate (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS) s.r.l., Officine (OMISSIS)), affittuarie dei rami d’azienda della prima con prosecuzione dei rapporti di lavoro alle loro dipendenze, per effetto della risoluzione dei contratti di affitto, comportante la retrocessione di tutti i lavoratori alla società affittante, poi dichiarata fallita;

3. il Tribunale riteneva l’autonomia della vicenda circolatoria regressiva dei rami d’azienda affittati rispetto all’accordo di liberazione suindicato e regolati i suoi effetti sui rapporti ritrasferiti in base all’art. 2112 c.c.: con il conseguente onere di pagamento dei debiti suddetti, non estinti dalle imprese affittuarie, a carico della società retrocessionaria. Esso escludeva poi i crediti contributivi nei confronti dell’Inps, per difetto di legittimazione del lavoratore e la mancanza di prova del credito contributivo, in ordine tanto all’an che al quantum, verso il Fondo integrativo;

4. avverso tale decreto il Fallimento ricorre per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore resiste con controricorso;

5. il ricorso, in origine erroneamente iscritto a ruolo come successivo a quello iscritto al n. R.G. 10614/14, è stato distintamente iscritto all’attuale, come da ordinanza di questa Corte del 21 novembre 2019 e quindi, in esito a rinvio a nuovo ruolo per l’incombente, rifissato all’odierna adunanza camerale;

6. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. il Fallimento ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, quale, nell’accordo sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c., accanto alla liberazione da parte del lavoratore dell’affittante (OMISSIS) s.p.a. dalle obbligazioni in esso indicate, la rinuncia alla sua solidarietà, ai sensi dell’art. 2112 c.c., nei confronti dell’affittuaria (OMISSIS) s.r.l. relativamente ad ogni obbligazione derivante dai precorsi rapporti di lavoro con (OMISSIS) s.p.a., con la conseguente regolazione contrattuale, espressamente pattuita dai lavoratori, e non in base alla norma di legge citata (per effetto della suddetta rinuncia), della retrocessione del ramo d’azienda, fisiologica in un trasferimento temporaneo, quale l’affitto (primo motivo);

1.1. il motivo è infondato;

1.2. il fatto è stato esaminato dal Tribunale in riferimento all’accordo sindacale in oggetto, proprio per la parte relativa al suo effetto sulla retrocessione del ramo di azienda, a seguito dell’inadempimento dalla società affittuaria ai debiti dell’affittante trasferiti (al p.to 2 di pgg. 2 e 3 del decreto);

1.3. ma esso è pure privo di decisività, per la nullità della rinuncia alla solidarietà in oggetto;

1.4. infatti, al contrario del consenso che il lavoratore può prestare alla liberazione del cedente (o affittante, a norma dell’art. 2112 c.c., penultimo comma) dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro al tempo del trasferimento, cui sarebbe tenuto in solido con il cessionario (così reso esclusivo responsabile), con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. (art. 2112 c.c., comma 2, ut. pt.), altrettanto non può avvenire per la rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà dell’affittante, al momento di retrocessione dell’azienda (o di suo ramo, ai sensi dell’art. 2112 c.c., penultimo comma, ultima parte), per le obbligazioni inadempiute dall’affittuario, non soltanto già dell’affittante (anteriori al trasferimento e non estinte dall’affittuario, come nel caso di specie), ma anche proprie dell’affittuario rimasto inadempiente, in applicazione dei principi stabiliti dall’art. 2112 c.c. anche nell’ipotesi di circolazione regressiva dell’azienda (Cass. 4 settembre 2003, n. 12909; Cass. 26 luglio 2011, n. 15255; Cass. 1 ottobre 2018, n. 23765);

1.5. ciò è precluso dalla nullità di eventuali rinunce, anche in forma di conciliazioni in sede giudiziale, amministrativa o sindacale (secondo il rinvio dell’art. 2113 c.c., u.c.), per l‘indisponibilità dal lavoratore rinunciante di diritti che non siano già maturati nè acquisiti al suo patrimonio, ma ancora in via di maturazione o addirittura (come appunto nel caso di specie) destinati a sorgere solo in futuro: con la conseguente nullità dell’atto di rinuncia, siccome diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. 26 maggio 2006, n. 12561; Cass. 8 settembre 2011, n. 18405, in specifico riferimento ad invalidità della rinunzia dei lavoratori, con verbale di conciliazione, ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato e così pure del diritto di chiedere l’accertamento della sua effettiva natura: dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro);

2. il Fallimento deduce poi violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., per ammissione allo stato passivo del Fallimento dell’intero credito richiesto, senza una pronuncia sull’eccezione della curatela di nullità del ricorso in opposizione, meramente ripropositivo della richiesta di ammissione dei medesimi crediti, senza specificazione in riferimento alle voci, in particolare per ritenute previdenziali, escluse in sede di verifica (secondo motivo);

2.1. il motivo è infondato;

2.2. occorre in via di premessa evidenziare il suo difetto di specificità, per la mancata trascrizione del contenuto della domanda di insinuazione, così da consentire a questa Corte una compiuta verifica in ordine all’effettiva sua ampiezza e formulazione: in violazione della prescrizione di adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicazione puntuale nel ricorso anche degli atti processuali su cui si fonda e di trascrizione nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, con la specificazione della sede in cui gli stessi siano rinvenibili e la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 19 agosto 2015, n. 16900);

2.3. la denunciata omissione di pronuncia deve poi essere esclusa per l’implicita pronuncia di rigetto dell’eccezione di nullità (Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718), di cui il Tribunale ha dato espressamente conto (al primo capoverso di pg. 2 del decreto);

3. il Fallimento deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per erronea statuizione sulle spese, poste a carico della curatela nonostante la soccombenza del lavoratore sulle domande relative ai contributi previdenziali obbligatori e complementari (terzo motivo);

3.1. anch’esso è infondato;

3.2. in sede di legittimità non è sindacabile la statuizione sulle spese, di spettanza del giudice di merito (e qui succintamente motivata per la sostanziale soccombenza del Fallimento); con il solo limite di violazione del principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esulando tuttavia dal potere di controllo della Corte di cassazione la valutazione, nel potere discrezionale del giudice di merito, dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte: sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502); 3.3. nel caso di specie tale ipotesi non ricorre, posto che anzi la curatela è risultata prevalentemente soccombente;

4. il Fallimento deduce infine violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9 e L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, per erronea condanna della curatela, con la rifusione delle spese del giudizio, al rimborso delle spese generali in misura del 12,50%, non più in vigore all’epoca della statuizione (marzo 2014), per l’abrogazione delle tariffe professionali, in assenza di loro previsione dal D.M. Giustizia n. 140 del 2012, di disciplina della liquidazione da un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate; spese generali quindi ripristinate dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, condizionatamente all’emanazione di un D.M., poi entrato in vigore (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) il 2 aprile 2014 (quarto motivo);

4.1. il motivo è infondato;

4.2. il Tribunale ha correttamente applicato il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, di attuazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, conv. in L. n. 27 del 2012, secondo cui i nuovi parametri di commisurazione dei compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass. s.u. 12 ottobre 2012, n. 17405; Cass. 2 luglio 2015, n. 13628);

4.3. i nuovi parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, essendo in tali casi dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21205);

4.4. nel caso di specie, la liquidazione del rimborso per spese generali è stato conforme alla normativa vigente, siccome spettante ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 10 (“Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta… sia in sede di liquidazione giudiziale… una somma per il rimborso delle spese forfettarie3, rimesso al decreto ministeriale del comma 6 dello stesso articolo (appunto D.M. n. 55 del 2014, entrato in vigore dopo la liquidazione del Tribunale), soltanto nella sua misura massima. Non sono infatti comprese, a norma del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 2, “nei compensi… le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario” per la diversità tipologica e concettuale esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell’attività professionale svolta per il cliente; in particolare le spese cd. generali (o forfettarie) sono quelle di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicchè il loro rimborso è dovuto anche senza prova di averle sostenute. Ed è consolidato il principio, secondo cui il rimborso cd. forfettario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza: questa dovendosi ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693, proprio in riferimento al periodo di vigore del D.M. n. 140 del 2012, con richiamo di precedenti conformi in motivazione);

5. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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