Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17094 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 12/08/2016), n.17094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7244-2012 proposto da:

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIA ANNA RIZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ANAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 740/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/09/2011 R.G.N. 391/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega Avvocato MORRICO ENZO;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza n. 740 del 2011, la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza (non definitiva) del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto la sussistenza tra Anas s.p.a. e Simone M. di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal novembre 1998. La Corte argomentava che la prestazione lavorativa era iniziata prima della stipulazione del primo contratto di lavoro a termine intercorso tra le parti, cui avevano fatto seguito numerosi altri contratti, e che la proposta eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso era infondata, non essendo prescritta l’azione per far valere la nullità del termine, nè risultando comportamenti del lavoratore in tal senso concludenti, tali non essendo la riscossione del trattamento di fine rapporto o la ricezione del libretto di lavoro, che sono adempimenti necessitati e sostanzialmente inevitabili, ed anzi dovendosi ritenere che il lavoratore intendesse svolgere un’ulteriore attività lavorativa alle dipendenze dell’appellante, tanto da avere accettato numerose, successive assunzioni.

2. Per la cassazione della sentenza Anas s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso M.S., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, cui ha resistito Anas s.p.a. con controricorso.

3. Il ricorso principale e quello incidentale condizionato sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

4. E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in sede sindacale in data 3.5.2016.

5. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal procuratore speciale di Anas s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, regolamentando le reciproche posizioni, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le spese di lite.

6. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

7. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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