Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17093 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, (ud. 28/01/2019, dep. 26/06/2019), n.17093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.S., difeso da sè stesso, il quale dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

s.nocera-avvocatinocera-pec.it e al fax n. 081/916932;

– ricorrente –

nei confronti di:

R.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. 3898/2015 della Corte di appello di Salerno,

emesso il 2 luglio 2015 e depositato il 9 luglio 2015, n. 34/2015

R.G.;

letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del cons.

Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento depositato il 7 gennaio 2015, ha respinto il ricorso L. n. 898 del 1970, ex art. 9 proposto dal sig. N.S. nei confronti della sig.ra R.A., inteso a ottenere la modifica delle condizioni del divorzio e in particolare: a) la revoca del contributo mensile di 500 Euro, aggiuntivo rispetto all’assegno divorzile e all’assegno di mantenimento della figlia, e finalizzato al pagamento di un aiuto domestico, sia perchè non dovuto ab origine sia perchè non più giustificato in seguito al miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra R. e al raggiungimento della maggiore età della figlia; b) in subordine la limitazione della debenza del contributo sino alla maggiore età della figlia; c) l’imposizione in pari quota agli ex coniugi delle spese mediche e scolastiche della figlia.

2. La Corte di appello di Salerno, con decreto n. 3898/2015, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal sig. N. riducendo l’importo del contributo a 250 Euro mensili a decorrere dalla data del decreto e ha compensato le spese di entrambi i gradi dei giudizio.

3. Propone ricorso per cassazione il sig. N.S. affidandosi a sette motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2; b) omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 circa la ritenuta destinazione della somma di 500 Euro mensile non esclusivamente alle esigenze della figlia; c) violazione e falsa applicazione delle norme di giurisprudenza e sulle tesi della dottrina prevalente sulla distinzione fra spese straordinarie e ordinarie per i figli; d) omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa le ragioni della decorrenza alla data della decisione della disposta diminuzione del contributo mensile a 250 Euro; e) omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa il rigetto della domanda di revoca dell’assegno divorzile nonostante la R. possa disporre di un trattamento pensionistico mensile sopravvenuto di 783 Euro; f) violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 1 della legge sul divorzio (L. 6 marzo 1987, n. 74); g) omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 sulle spese straordinarie.

4. Non svolge difese la sig.ra R.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi fra loro. In sostanza con essi il ricorrente vuole proporre, in primo luogo, una interpretazione divergente dell’accordo intervenuto fra le parti all’udienza del 27 settembre 2011 e in base al quale il sig. N. si è impegnato a versare, oltre alle somme già corrisposte, a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra R. e di contributo al mantenimento della figlia, l’ulteriore somma mensile di 500 Euro da destinare al pagamento di un aiuto domestico, in considerazione delle condizioni di salute della sig.ra R. che non vi si può dedicare adeguatamente, e da imputare, in parti uguali, alla R. e alla figlia. Secondo il ricorrente in realtà tale ulteriore esborso era finalizzato esclusivamente a garantire la conduzione domestica imputabile alla presenza della figlia nell’abitazione familiare. Si tratta però di una interpretazione che la Corte di appello ha già valutato ritenendola non corrispondente, e anzi in contrasto, con il tenore testuale dell’impegno assunto per iscritto dal sig. N. oltre che illogica, se si fa riferimento al fatto, esplicitato nella dichiarazione citata, per cui il contributo all’aiuto domestico doveva essere considerato nella sua destinazione alla vita familiare e quindi diretto, in misura equivalente, sia a favore della R. che della figlia convivente. Sulla base di questa motivazione la Corte di appello ha coerentemente ritenuto che l’impegno del N. sia venuto meno solo in parte per effetto del trasferimento progressivo della figlia a (OMISSIS) e ha pertanto ridotto alla metà il contributo ancora dovuto dal sig. N. a titolo di aiuto domestico in favore dell’ex moglie.

6. Anche sulla considerazione della irrilevanza del sopravvenuto trattamento pensionistico in favore della sig.ra R. e sulla decorrenza, fissata dalla Corte di appello, alla data di deposito del decreto impugnato per cassazione la Corte di appello ha fornito una motivazione che non può essere censurata secondo lo schema del non più vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Escluso che il ricorrente abbia indicato fondatamente fatti decisivi controversi e non valutati dalla Corte di appello resta da verificare se sui due punti indicati la motivazione resa sia meramente apparente o comunque tale da presentarsi non satisfattiva del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111 Carta fondamentale (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014). Il Collegio ritiene che tale vizio non ricorre nel caso in esame in cui la Corte di appello ha fissato la dimidiazione del contributo di cui si discute alla data del 9 luglio 2015, quando la figlia dell’obbligato stava per compiere 19 anni e si era ormai definitivamente insediata a Roma per seguire i suoi studi universitari, tenendo anche conto delle condizioni patrimoniali dei genitori e della parziale permanenza della figlia presso la madre. Nè risponde a criteri logici la pretesa coincidenza della data di decorrenza della decurtazione con il compimento della maggiore età ((OMISSIS)).

7. Quanto invece alla ritenuta non decisività dell’apporto economico proveniente dal sopravvenuto trattamento pensionistico di 783 Euro mensili, ai fini delle richieste di revoca totale del contributo mensile di 500 Euro e di condivisione delle spese mediche e scolastiche della figlia, la Corte di appello ha ritenuto, in primo luogo, che trattasi di una entrata che, se pure rilevante ai fini della determinazione del reddito, è destinata a sopperire allo stato di invalidità civile della R.. La Corte ha valutato altresì che la prosecuzione dell’esborso della somma di 250 Euro mensili, e il carico integrale delle spese mediche e scolastiche, da parte del N., che, in tal modo ha visto diminuire l’onere complessivo della sua contribuzione, in mancanza di deduzioni di circostanze sopravvenute incidenti negativamente sul suo reddito, non sia tale da attribuire alla sig.ra R. un reddito complessivo eccedente le proprie esigenze di vita essenziali sicuramente superiori a quella di una persona in normali condizioni di salute. Si tratta di una motivazione che non appare censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali e con imposizione al ricorrente dell’obbligo di versare la ulteriore somma, corrispondente a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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