Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17093 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE SINDACALE REGIONALE UIL PA PENITENZIARI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNI BRUNA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 447/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/03/2006 R.G.N. 81/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega MANZI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Associazione Sindacale regionale di categoria UILPA – Penitenziari proponeva ricorso L. n. 300 del 1970, ex art. 28 contro il Ministero della Giustizia, perche’ fosse dichiarata l’antisindacalita’ della condotta del Provveditorato regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, consistito nell’aver trasferito l’agente scelto S. P., coordinatore del Gruppo aziendale UIL, dalla Casa di reclusione di (OMISSIS) alla Casa circondariale “(OMISSIS)” della stessa citta’, senza il nullaosta previsto per i rappresentanti sindacali dall’art. 6 accordo nazionale quadro, nell’aver tenuto nei confronti dello stesso agente un comportamento discriminatorio in occasione di detto trasferimento, motivato dalla sola sua aderenza al sindacato, nonche’ nel venir meno all’obbligo di informativa sui distacchi in generale, con ogni conseguente provvedimento, atto a rimuovere gli effetti della pretesa condotta sindacale.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, con decreto in data 15- 7-2005, respingeva il ricorso, atteso che non di trasferimento si trattava, ma di sospensione di un precedente distacco, piu’ volte prorogato, per cui il lavoratore tornava alla sua iniziale sede di lavoro e non ravvisandosi un diritto alla proroga del distacco ne’ in capo al lavoratore ne’ in capo al sindacato.

Su opposizione dello stesso UILPA, il Giudice con sentenza 15/11/2005, riformava parzialmente il decreto, dichiarava antisindacale il provvedimento di assegnazione alla Casa circondariale “(OMISSIS)”, senza nullaosta, ordinando che l’agente S. fosse destinato alla Casa di reclusione di (OMISSIS) e condannando la pubblica amministrazione al pagamento di due terzi delle spese di lite.

Il Ministero proponeva appello avverso la detta sentenza, ribadendo, tra l’altro, come non di trasferimento si trattasse, ma di mancata proroga di un distacco disposto formalmente in data 12-4-2001 e piu’ volte prorogato, la’ ove il S. risultava assegnato alla Casa circondariale, sin dal momento in cui i due carceri si erano scissi in due diverse amministrazioni, e quindi in data precedente alla sua nomina a rappresentante sindacale.

L’appellato resisteva evidenziando come l’antisindacalita’ di un trasferimento dovesse valutarsi in relazione ad ogni spostamento della sede di lavoro ove il sindacalista svolgesse la sua attivita’ a favore del sindacato.

In via incidentale chiedeva che la dichiarazione di antisindacalita’ fosse estesa al comportamento discriminatorio nei confronti dello stesso S. e alla mancata informativa sui distacchi, con condanna della PA al pagamento integrale delle spese dei due gradi di giudizio.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 24-3-2006, in accoglimento dell’appello respingeva l’opposizione al decreto e compensava le spese di entrambi i gradi.

In sintesi la Corte territoriale accertava che si era trattato non di trasferimento bensi’ di mancata proroga di un distacco, ben noto e preesistente alla nomina del S. a coordinatore del Gruppo aziendale UIL, per cui non era necessario il nullaosta, e rilevava che neppure potevano ravvisarsi gli ulteriori comportamenti antisindacali denunciati dal sindacato e gia’ respinti sia in sede di decreto che di opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza la Associazione Sindacale Regionale UIL PA Penitenziari ha proposto ricorso con tre motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis.

Il Ministero della Giustizia e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 22, comma 1, in sostanza deduce che il S. all’epoca della elezione a rappresentante del Gruppo aziendale LUI (23-3-2002) era distaccato a tempo indeterminato e che fin da tale data egli aveva svolto l’attivita’ sindacale, consolidando il legame con i lavoratori presso la Casa di reclusione di (OMISSIS), per cui la mancata proroga del distacco dopo tre anni risultava senz’altro in contrasto con l’art. 22 dello Statuto dei lavoratori.

Il motivo e’ infondato, in quanto la Corte territoriale ha respinto la tesi della associazione sindacale, rilevando che “il provvedimento di distacco alla Casa di reclusione di (OMISSIS), dove peraltro il S. aveva sempre lavorato pur risultando assegnato alla Casa circondariale “(OMISSIS)” con provvedimento 5-5-1999 (ma allora i due istituti carcerari, circondariale “(OMISSIS)” e di reclusione di (OMISSIS), sempre nel Comune di (OMISSIS), non erano separati; lo divennero solamente nel 2001), fu formalizzato il 12/4/2001. Inizialmente si trattava di provvedimento a tempo indeterminato e solo successivamente venne trasformato a tempo determinato, con vari provvedimenti di proroga. Orbene, quando il S. venne eletto quale coordinatore GAU, in data 23-3-2002, ben era nota questa sua situazione di distacco, situazione di per se’ precaria…..Diverso sarebbe il caso se il distacco fosse avvenuto dopo l’elezione a rappresentante sindacale, in quanto, in tale fattispecie, si verrebbero in discussione interessi sindacali di collegamento con una data sede o con un dato ufficio. Ma nel caso di cui si discute tale provvedimento era anteriore all’elezione e conseguentemente ben era nota la sede di assegnazione”.

Tale accertamento di fatto non e’ stato censurato dalla ricorrente sotto il profilo della congruita’ e logicita’ della motivazione e, a ben vedere, neppure risulta in contrasto con l’indirizzo, invocato dalla ricorrente, che configura comunque una violazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori negli allontanamenti oggettivamente idonei a ledere la liberta’ e l’attivita’ sindacale (cfr. Cass. 9/8/2002 n. 12121, Cass. 23-1-2008 n. 1442), in quanto, con la motivazione sopra richiamata, la Corte territoriale, in sostanza, ha anche negato la sussistenza nella fattispecie di una siffatta idoneita’.

Con il secondo motivo la ricorrente, denuncia violazione dell’art. 6, comma 1, dell’Accordo quadro Nazionale per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del 24-3-2004, sostenendo che nel caso di specie “il rappresentante sindacale S. e’ stato trasferito a prestare servizio in una sede diversa da quella di abituale occupazione senza il previo nulla osta da parte della UIL PA”, come previsto dalla citata norma collettiva.

Il motivo e’ anch’esso infondato.

La detta norma collettiva dispone testualmente che “I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in una sede diversa solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza”.

Sul punto la Corte territoriale, dopo aver affermato, come sopra, che non di trasferimento si trattava bensi’ di mancata proroga di un distacco, legittimamente ha rilevato che la sede propria del S. era “indubitabilmente” la Casa circondariale “(OMISSIS)”.

Del resto i due “istituti” (come si e’ detto fino al 2001 neppure separati) erano in effetti entrambi nella stessa sede di (OMISSIS), di guisa che in alcun modo risultava violata la norma collettiva citata.

Con il terzo motivo la ricorrente, denuncia violazione dell’art. 6, comma 2, dell’accordo richiamato nel secondo motivo, che stabilisce che “Nell’ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale localita’ ove e’ ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali….in un Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione puo’ essere disposto solo previo N.O. delle 00.SS. di appartenenza”.

Sul punto, a parte, ugualmente, la considerazione preliminare che nel caso di specie non si e’ trattato di trasferimento, legittimamente la Corte territoriale ha rilevato che la norma collettiva pur “sempre parla di servizio o ufficio diverso da quello di assegnazione” (che per il S. era la Casa Circondariale “(OMISSIS)” e non la “Casa di reclusione di (OMISSIS)”).

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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