Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17092 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28231-2019 proposto da:

AMICI DI TALAMONE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dagli

avvocati NICOLA MARIA TAMBURRO, ALESSIA CARRETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 628/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Toscana con sentenza nr 628/2019 rigettava l’appello proposto dalla Amici di Talamone s.r.l. nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente presentato nei riguardi degli avvisi di accertamento della Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all’omessa dichiarazione dell’imposta in questione avente ad oggetto un’area demaniale destinata ad ormeggio.

Il Giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell’amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel (OMISSIS).

Osservava che non è indispensabile per l’assoggettamento a tributo una specifica indicazione da parte del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti, non comportando un’applicazione analogica l’assimilazione di una zona non espressamente prevista dal regolamento ad altro tipo di area ivi prevista, costituendo soltanto applicazione di un rapporto di species a genus da ritenersi pienamente consentito.

Evidenziava che le aree in questione rientravano a pieno titolo nel presupposto del tributo secondo la previsione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62.

Avverso i suddetti atti impositivi la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Orbetello.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 84 del 1994, art. 16, e del D.Lgs. n. 182 del 2003, artt. 2 e 3, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune nel (OMISSIS) quale sede dell’autorità marittima.

Si sostiene che la sola autorità competente per l’area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l’Autorità marittima presente all’interno del Porto o l’Ufficio della guardia costiera.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei e della commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente anche agli ormeggi.

Si lamenta che la CTR avrebbe fornito una interpretazione non corretta dell’art. 62, applicata estensivamente al caso di specie in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69.

Il primo motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, esclude “dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti statuisce che: “sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi”. La L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. c), istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di “affidamento e controllo dell’attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, individuati con D.M. Ministero dei trasporti e della Navigazione”. Il D.M. Ministero dei Trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, all’art. 1, precisa che “i servizi di interesse generale nei porti, di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c), da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale”…vanno identificati anche nei “servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti”.

Dall’esame di tale quadro normativo emerge univocamente che l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale – da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale – rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.

Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass. n. 23583/2009; n. 31058/2018).

Presupposto di tale affermazione è, tuttavia, che sia stata istituita l’Autorità portuale.

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, (Riordino della legislazione in materia portuale) ha istituito, con l’art. 6, la figura dell’Autorità portuale nei porti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di -(OMISSIS) (D.P.R. 20 marzo 1996), di (OMISSIS) (D.P.R. 16 luglio 1998), di (OMISSIS) (D.P.R. 23 giugno 2000), di (OMISSIS) (D.P.R. 29 dicembre 2000), di (OMISSIS) (D.P.R. 12 aprile 2001), di (OMISSIS) (D.P.R. 2 aprile 2003) e di (OMISSIS) (L. n. 350 del 2003), senza pertanto contemplare il (OMISSIS) (Orbetello).

Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l’Autorità portuale del Comune di Orbetello e non si è quindi verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del Comune di Orbetello.

Se l’istituzione dell’Autorità portuale si pone dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e correlativamente trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie (Cass. 2018 n. 31058).

Questa Corte pertanto ha escluso che si possano configurare profili di illegittimità al regolamento comunale istitutivo della Tia nella parte in cui non esclude dalla tassazione sui rifiuti le aree portuali non sussistendo la supposta carenza di potere impositivo in carico al Comune in mancanza dell’istituzione dell’Autorità portuale (Cass. 2018 n. 31058).

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati e si sottrae alla critica che le viene mossa dovendosi peraltro evidenziare che la stessa Autorità marittima, come accertato dalla CTR, non ha istituito alcun servizio di raccolta e ha approvato il piano ai sensi del D.Lgs. n. 182 del 2003, art. 5, comma 4, nel quale non era previsto alcun servizio sostitutivo di quello reso dal Comune limitandosi solo alla raccolta dei rifiuti speciali non conferiti all’Amministrazione.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

Va richiamato sul punto l’orientamento già espresso da questa sezione, secondo cui per aree scoperte, costituenti il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto – solido o liquido – di cui l’estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo – terrestre o navale – utilizzato per fruire di quella estensione (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3829, che ha reputato legittimo l’avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d’acqua utilizzati per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto).

Difatti, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (nè limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d’individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (Cass. 2013 n. 3773).

Il legislatore nell’utilizzare l’espressione “aree scoperte”, per delimitare il luogo di imposizione della tassa, perseguiva la finalità pubblica di tutela dell’igiene e salubrità attraverso l’eliminazione di tutti i rifiuti solidi (definibili “urbani”) prodotti da insediamenti, permanenti e/o provvisori, di comunità umane.

Con riguardo alla necessità di una espressa previsione regolamentare che contempli una specifica categoria tariffaria relativa agli spazi acquei va condiviso il ragionamento della CTR laddove ha ravvisato conformemente a quanto espresso con la pronuncia di questa Corte (2012 n. 2754) un rapporto di species a genus fra le due aree sicchè la previsione regolamentare esistente trova applicazione per categoria e non per analogia.

La decisione impugnata si è pertanto conformata ai sopra enunciati principi sottraendosi alla censura che le viene mossa.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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