Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17092 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34509-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO PASTORELLI;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 14/03/2014

R.G.N. 100/2013 – sub 43;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. con decreto 14 marzo 2014, il Tribunale di Treviso, in accoglimento della sua opposizione, a norma dell’art. 98 L. Fall., avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. dal quale era stato escluso il credito di Euro 4.908,20, ammetteva ad esso S.A. in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, per tale credito, di cui Euro 4.500,74 per retribuzioni e Euro 407,46 per T.f.r., oltre rivalutazione fino all’esecutività dello stato passivo e interessi legali fino al “primo riparto utile”;

2. avverso tale decreto il Fallimento ricorre tempestivamente per cassazione con cinque motivi, mentre il lavoratore intimato non svolge difese;

3. il ricorso, in origine erroneamente iscritto a ruolo come successivo a quello iscritto al n. R.G. 10614/14, è stato distintamente iscritto al numero attuale, come da ordinanza di questa Corte del 21 novembre 2019 e quindi, in esito a rinvio a nuovo ruolo per l’incombente, rifissato all’odierna adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. il Fallimento ha comunicato rinuncia al ricorso notificata il 3 ottobre 2019, comportante l’estinzione del processo, anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio”, ossia non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 18 settembre 2008, n. 23840; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971);

2. non occorre provvedere sulle spese del giudizio, non avendo parte intimata svolto attività difensiva;

3. il tenore della pronuncia esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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