Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17092 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELLA BORDOGNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAGGESE MARGHERITA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/08/2008 R.G.N. 521/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO IOPPOLI per delega PAFUNDI GABRIELE;

udito l’Avvocato BENIFEI ALBERTO per delega VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza impugnata respinge l’appello proposto da D.M. P.R. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 514/06 del 29 giugno 2006, di rigetto delle domande del D.M. P. di accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 12 settembre 2003 da Banche Popolari Unite s.c.p.a. – BPU Banca (ora Unione Banche Italiane s.c.p.a. – UBI Banca), con reintegrazione e condanna della datrice di lavoro al risarcimento del conseguente danno.

La Corte d’appello di Brescia precisa che:

a) i fatti contestati al D.M. non vengono da questi negati nella sua lettera di giustificazioni;

b) quanto alla falsa autorizzazione al congedo retribuito durante la grave malattia del padre, il ricorrente sostiene di averla redatta su indicazione del collega V.R. (che sarebbe stato al corrente anche della falsificazione della firma della dirigente del personale) per tacitare eventuali proteste dell’altro collega E. S. e potersi assentare all’occorrenza, lasciando il documento in un cassetto per poterlo mostrare ove necessario;

c) quanto alle firme apocrife del V., apposte sui fogli giustificativi dello straordinario e delle trasferte, il ricorrente sostiene di aver agito su autorizzazione del V. stesso e soltanto per inoltrare la pratica del rimborso, prevedente semplicemente una seconda firma per presa visione;

d) sono sufficienti tali elementi per legittimare il licenziamento per giusta causa del D.M.P., data l’assoluta gravita della sua condotta, a prescindere dal ruolo che nella vicenda ha avuto il V.;

e) nel lavoro bancario, infatti, l’elemento fiduciario è particolarmente rilevante, tanto più quando la prestazione si svolge completamente al di fuori del controllo del datore di lavoro che si rimette all’onestà dei dipendenti per l’attestazione della presenza in ufficio e della prestazione oraria svolta;

f) tutto questo rientra nell’obbligo di fedeltà, inteso come obbligo di correttezza e di tenuta di un leale comportamento verso il datore di lavoro, di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.;

g) la violazione dei suddetti doveri fondamentali, così come di quelli derivanti da direttive aziendali, legittima il licenziamento per giusta causa ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3 a prescindere da specifiche previsioni del contratto collettivo o del regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro;

h) nella specie, dalle ammissioni del lavoratore e dalle altre risultanze processuali, è emerso che il D.M.P. ha commesso, nella piena consapevolezza della loro irregolarità, gravi e ripetute violazioni al dovere di correttezza che portano a considerare legittimo e proporzionato ai fatti il licenziamento, negli stessi termini individuati nella sentenza di primo grado;

i) in particolare, per la falsa richiesta di congedo retribuito è risultato non rispondente al vero che la lettera falsificata fosse rimasta nascosta, essendosi accertato che, nell’ufficio, se ne teneva conto per stabilire quanti fossero, via via, i giorni rimasti a disposizione dell’interessato;

l) per le ore di straordinario è stato accertato che il dipendente, per anni, ha approfittato della fiducia in lui riposta dalla Banca, nella consapevolezza dell’inesistenza di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, nell’ufficio distaccato ove prestava servizio;

m) comunque, va confermata al riguardo la decisione del primo giudice in merito al riconoscimento di una parziale effettuazione di lavoro straordinario, nel periodo considerato;

n) la precedente osservazione e le deposizioni testimoniali portano, invece, ad escludere che il D.M. abbia effettuato le trasferte annotate sulle schede di presenza, visto che nel relativo periodo di riferimento la sua presenza in ufficio era assidua e, da alcune deposizioni testimoniali, è emerso un accenno allo svolgimento di un secondo lavoro nel settore alberghiero, tutti elementi incompatibili con l’asserito svolgimento di trasferte in luoghi sovente lontani da (OMISSIS), con rientro in giornata.

2. Il ricorso di D.M.P.R. domanda la cassazione della sentenza per sei motivi; resiste con controricorso l’Unione di Banche Italiane s.c.p.a (in breve: UBI Banca).

Le parti depositano anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1.- Preliminarmente deve essere precisato che il controricorso (per il quale la notifica è stata richiesta il 14 settembre 2009) risulta essere stato depositato oltre i termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ., visto che la notifica del ricorso è avvenuta il 3 agosto 2009 e tra quest’ultima data e il 14 settembre intercorrono quarantatre giorni.

Pertanto,in applicazione di un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, il controricorso stesso si deve considerare inammissibile e da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale, esercitata nella specie (Cass. 21 aprile 2006, n. 9396; Cass. 24 aprile 2007, n. 9897).

2 – Sintesi dei motivi del ricorso.

2- Con il primo motivo di ricorso si denuncia: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 30 ccnl 1 dicembre 2000 per i lavoratori dipendenti da Istituti di credito; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo de giudizio.

Si censura la sentenza impugnata nel punto in cui la Corte d’appello di Brescia ha ricavato per presunzione che V.R. avesse la qualifica di responsabile dell’unità operativa della Banca Popolare di Bergamo (ora UBI Banca) Immobiliare ove il ricorrente prestava servizio – e che, quindi, avesse il potere di controllare il lavoro svolto dal D.M. – senza, tuttavia, dare alcuna giustificazione motivazionale a tale presunzione a fronte di specifica contestazione sul punto.

In tal modo la Corte bresciana avrebbe omesso di considerare che, invece, come risulta dalle deposizioni testimoniali dello stesso V. e di altri dipendenti della Banca, nella suddetta sede distaccata nessuno dei tre addetti aveva il compito di controllare le modalità di lavoro degli altri: tutto era rimesso alla correttezza del singolo dipendente che dichiarava le ore lavorate in modo autonomo sottoscrivendo tale dichiarazione, che era poi controfirmata da un altro dipendente, senza che la Banca, per propria colpa, potesse svolgere un reale ed effettivo controllo sull’effettività delle ore indicate e anche degli straordinari e dei permessi.

Data questa anomala situazione di sostanziale assenza di controlli, il comportamento addebitato al D.M., il cui rapporto di lavoro con la Banca ha avuto una durata ultraventennale, avrebbe dovuto essere considerato inidoneo a legittimare il licenziamento per giusta causa, in quanto avrebbero dovuto essere valutate ai fini della buona fede sia le riscontrate incongruenze relative alle prestazioni straordinarie e alle trasferte sia la lettera con testo simulato e firma contraffatta di una collega redatta per ottenere indebitamente di un periodo di congedo retribuito di sessanta giorni in realtà mai autorizzato (peraltro solo predisposta, ma mai inviata).

3 – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 cod civ.; b) omessa, carente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Si sostiene che la Corte d’appello abbia affermato che il lavoratore ha dichiarato di aver svolto ore di lavoro straordinario mai prestate (con ciò violando gli artt. 2104 e 2105 cod. civ ) in contrasto con le risultanze processuali che, invece, dimostrerebbero che il D. M. ha realmente prestato le ore dichiarate, ma si è limitato ad aggiungere al documento di presenza la firma falsa del V. alla propria.

La suddetta apposizione della doppia firma sarebbe avvenuta per ingenuità del D.M. e per rispettare un’anomala richiesta della Banca, ma non avrebbe dovuto essere intesa come violazione dei doveri di fedeltà e correttezza nei confronti della Banca.

4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, a) violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 420 cod. proc. civ; b) omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia, c) omessa, carente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso rilevante ai fini del giudizio;

d) nullità del procedimento; e) violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost..

Si osserva che nella sentenza impugnata la Corte bresciana ha omesso di esaminare la censura del lavoratore relativa al rigetto delle proprie istanze istruttorie presentate nel giudizio di primo grado, disposto con una ordinanza del Tribunale nella quale, dopo la dichiarazione di ininfluenza dei suddetti ulteriori mezzi istruttori, è stata fissata l’udienza di discussione autorizzando, però, la Banca a produrre in giudizio …. i listini paga del ricorrente degli ultimi tre anni di rapporto.

In tal modo, il Tribunale ha autorizzato la datrice di lavoro a depositare irritualmente documenti precostituiti e oltretutto, non avendo concesso un termine per replicare, ha altresì violato il principio del contraddittorio e del giusto processo.

La Corte d’appello non avrebbe potuto ignorare tale censura, tanto più che i mezzi istruttori non ammessi avrebbero potuto chiarire la posizione del V. e dimostrare che su tutti i prospetti orari dei dipendenti dell’ufficio del ricorrente risultava apposto il visto apocrifo del V..

Da ciò si sarebbe potuto facilmente desumere che il comportamento contestato al D.M. non avrebbe potuto essere considerato come un illecito disciplinare.

5 – Con il quarto motivo di ricorso si denuncia: a) violazione dell’art. 36 ccnl, e dell’art. 2119 cod. civ.; b) omessa o carente motivazione; c) omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia; d) omessa, carente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso rilevante ai fini del giudizio; e) extrapetita e nullità del procedimento.

Si sottolinea che, mancando l’elemento della reiterazione, le violazioni contestate non avrebbero potuto essere sanzionate con un licenziamento per giusta causa, ma con sanzioni più lievi o, al massimo, con il licenziamento per giustificato motivo.

Infatti, tutto il procedimento disciplinare ha avuto inizio con il ritrovamento sul fondo di un1 cassetto di una lettera con testo simulato e firma contraffatta di una collega, redatta per ottenere indebitamente un periodo di congedo retribuito di sessanta giorni.

Tale documento non è però mai stata utilizzato dal D.M., tanto che anche nella lettera di contestazione la Banca si limita ad affermare che esso è “apparentemente inviato alla Direzione Risorse Umane – Amministrazione del personale”.

Ne consegue che ove la Corte d’appello afferma che, sulla base della suddetta lettera, il D.M. ha potuto godere del periodo di congedo retribuito ivi contemplato, imputa al lavoratore una condotta che non ha commesso e che la stessa Banca non ha contestato nei suddetti termini.

Ne deriva che, se si esclude tale condotta, resta solo un comportamento che, lungi dall’essere fraudolento, corrisponde soltanto ad un adeguamento ad una anomala prassi del datore di lavoro nel controllo degli orari seguiti dai dipendenti.

6.- Con il quinto motivo di ricorso si denuncia: : a) violazione dell’art. 36 c.c.n.l. e dell’art. 2119 cod. civ., b) omessa o carente motivazione; c) omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia; d) omessa, carente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso rilevante ai fini del giudizio; e) extrapetita e nullità del procedimento.

Si contesta la valutazione della Corte d’appello sul congedo parentale in quanto si sostiene che la lettera falsificata – rinvenuta nel corso di una “non meglio precisata e non autorizzata perquisizione”, effettuata in assenza del dipendente – non è mai stata utilizzata dal lavoratore il quale, con il tacito accordo del V. a fronte del disagio dovuto alla malattia di entrambi gli anziani genitori, si è limitato, nell’arco di sessanta giorni, ad assentarsi dal lavoro per gravi motivi di famiglia giustificabili per legge.

La contraddittorietà e l’incongruenza della sentenza impugnata consisterebbero nel fatto che, mentre per le ore di straordinario la Corte bresciana esclude ogni addebito, viceversa ritiene che il lavoratore sia venuto meno ai propri obblighi e al rapporto di fiducia con la Banca per un documento apocrifo mai utilizzato.

Anche per le trasferte, mancherebbe la prova dell’apposizione della firma falsa del V..

7.- Con il sesto motivo di ricorso si denuncia: a) violazione degli artt. 2110 e 2118 cod. civ. nonchè dell’art. 49 c.c.n.l. Bancari 1 dicembre 2000; b) falsa applicazione di legge; c) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Si rileva che il licenziamento in oggetto è intervenuto durante il periodo di malattia del lavoratore, sicchè, da questo punto di vista, avrebbe dovuto essere considerato inefficace fino alla fine del periodo di comporto.

La Corte bresciana non ha affrontato l’argomento, neanche con riguardo alla persistenza dello stato di malattia alla data di proposizione dell’appello.

3 – Esame dei motivi del ricorso.

8. – i sei motivi del ricorso – da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono fondati.

Nonostante, il formale richiamo alla violazione di norme di legge e contrattuali contenuto nell’intestazione dei motivi, in realtà – come riconosce lo stesso ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza – tutte le censure si risolvono in denunce di vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Tali denunce, però, in realtà riguardano l’asseritamente erronea o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, e oltretutto sono formulate senza tenere conto del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al Giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi, per tutte: Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

D’altra parte, il ricorrente – che nel primo, nel quarto e nel quinto motivo ha espressamente richiamato disposizioni contenute nel c.c.n.l. 1 dicembre 2000 per i lavoratori dipendenti da Istituti di credito – non ha nemmeno rispettato l’altrettanto consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis cod. proc. civ., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la Corte di cassazione sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della stessa Corte ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle soie clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (vedi, per tutte: Cass 30 dicembre 2009, n. 27876).

Comunque, nei limiti in cui sono procedibili e ammissibili, le censure prospettate risultano infondate.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diverse da quella accolta dal giudice di merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Dalla motivazione della sentenza risulta, in particolare, che la statuizione della Corte bresciana sulla sussistenza in concreto degli estremi della giusta causa del recesso uniformandosi ai consolidati principi affermati in materia nella giurisprudenza di legittimità, sono pienamente condivisi dal Collegio.

Infatti, alla suddetta conclusione – che, peraltro, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – la Corte d’appello è pervenuta attraverso un’attenta valutazione da un lato della gravità dei fatti addebitati al lavoratore considerati nella loro complessità, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, ritenendo che la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia stata in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare, in conformità con il costante orientamento di questa Corte in materia (vedi, per tutte:

Cass. 3 gennaio 2001, n. 35), ancorchè, ai suddetti fini, la valutazione della “non scarsa importanza” dell’inadempimento debba essere effettuata in senso accentuativo a tutela del lavoratore, rispetto alla regola generale di cui all’art. 1455 cod. civ. (vedi, per tutte: Cass. 22 marzo 2010, n 6848; Cass. 24 luglio 2006, n. 16864).

La sentenza impugnata ha altresì tenuto conto del particolare rigore con il quale si deve valutare la lesione del rapporto fiduciario da parte di un dipendente bancario – tanto più nel caso in cui operi al di fuori del diretto controllo del datore di lavoro, come accade nella specie – in applicazione del principio in base al quale nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l’intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (vedi, per tutte: Cass. 10 giugno 2005, n. 12263).

A fronte della descritta situazione, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

4. – Conclusioni.

9. In sintesi, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in considerazione della riscontrata tardività del deposito del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20,00 per esborsi, Euro 1000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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