Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17091 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 16/06/2021), n.17091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19738-2020 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso all’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI VICENZA;

– intimata –

avverso il decreto n. 5832/20 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

9/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 9 giugno 2020, rigettava il ricorso proposto da O.N. (alias O.N.), cittadino della Nigeria proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il tribunale da una parte escludeva la credibilità delle dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dalla Nigeria per sfuggire alle minacce di morte dello zio paterno, dovute al fatto che si era rifiutato di onorare la tradizione di bere l’acqua con cui era stato lavato il corpo del padre appena deceduto), dall’altra riteneva che le dichiarazioni del migrante non integrassero i presupposti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, e art. 14, lett. a) e b).

Riteneva, inoltre, che non fosse possibile riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dato che le fonti internazionali consultate escludevano l’esistenza di una condizione di violenza indiscriminata e generalizzata nell’Edo State.

Reputava, infine, che non potesse essere concessa neppure la protezione umanitaria, tenuto conto della mancata dimostrazione di una compiuta integrazione in Italia e comunque dell’assenza di un rischio specifico in caso di rimpatrio giustificato dalla vicenda personale del ricorrente e dalle condizioni del suo paese di origine.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.N. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, costituite dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14, per quanto riguarda il diritto al rifugio e la protezione sussidiaria e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5 T.U.I., comma 5, e art. 19 T.U.I., comma 1, e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c ter), rispetto alla protezione umanitaria: il tribunale – a dire del ricorrente – ha ritenuto che non fossero stati allegati i presupposti necessari per il riconoscimento del diritto al rifugio e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), malgrado l’ O. avesse fin da subito rappresentato di essere stato costretto a fuggire per salvarsi dal maleficio lanciatogli dallo zio, per motivi religiosi e di appartenenza a un determinato gruppo sociale.

I giudici di merito, inoltre, hanno scaricato sul richiedente asilo le conseguenze negative derivanti dal mancato assolvimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di chiedere qualsivoglia dettaglio degli incidenti in cui era rimasto coinvolto l’ O. e di valutare adeguatamente il contenuto dei rapporti internazionali acquisiti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Oltre a ciò il tribunale ha erroneamente valutato il rischio effettivo per l’ O. di subire un grave danno a causa della situazione di violenza indiscriminata e diffusa esistente nell’intero territorio della Nigeria.

Del pari risulterebbe ingiustificato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, che – in tesi – è stato il frutto della banalizzazione della vicenda personale del richiedente asilo e dell’inadeguata valorizzazione dell’integrazione lavorativa e della permanenza in Libia per due mesi.

4. Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione, anche quale vizio di motivazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) – e), in quanto il tribunale si sarebbe limitato a qualificare genericamente il racconto come non credibile, senza prendere in considerazione i rapporti internazionali relativi alle condizioni delle Nigeria, ed in questo modo sarebbe venuto meno ai propri di doveri di cooperazione nella verifica delle situazioni allegate ai fini del riconoscimento della protezione in tutte le forme richieste.

5. Il terzo mezzo lamenta la violazione del principio di non refoulement di cui all’art. 3 CEDU e della Convenzione di Ginevra, art. 33, perchè il tribunale avrebbe trascurato di considerare che il migrante, in caso di rimpatrio, avrebbe corso il rischio di essere sottoposto a una seria minaccia alla propria vita, condizione che legittimava il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per il vincolo di stretta connessione che li lega, sono inammissibili.

6.1 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. n. 20580/2019).

Il Tribunale si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo risultava estremamente generico (“non avendo descritto in modo specifico nessuno dei tre incidenti occorsigli”).

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve, invece, escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019).

6.2 Nè è possibile ritenere che i vizi intrinseci del racconto del migrante dovessero essere superati attraverso un’attività di cooperazione istruttoria svolta dal collegio di merito, attraverso la sollecitazione a fornire maggiori dettagli.

La procedimentalizzazione legale della decisione in ordine alla affidabilità delle dichiarazioni del migrante non prevede infatti l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.

Al contrario il D.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e).

6.3 Il tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria vuoi per la non credibilità delle dichiarazioni del migrante, vuoi perchè le stesse non integravano, a suo giudizio, i presupposti per il riconoscimento di queste forme di protezione.

L’inammissibilità delle critiche rivolte alla prima ratio decidendi compromette l’ammissibilità delle censure rivolte alla seconda.

Difatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012).

6.4 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/2018).

Il tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente nell’Edo State risalenti al 2017.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 32064/2018).

6.5 Il tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole neppure della protezione umanitaria, in mancanza di una condizione di integrazione nel paese ospitante e dovendosi escludere l’esistenza di un rischio specifico per l’ipotesi di rimpatrio giustificato dalla vicenda personale del ricorrente e dalle condizioni del paese di origine.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre urla diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. n. 8758/2017).

6.6 Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta che la questione della permanenza in Libia sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione.

Il che comporta l’inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 7048/2016, Cass. n. 8820/2007, Cass. n. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

6.7 Risultano inammissibili le censure che, presupponendo la veridicità delle dichiarazioni dell’ O., lamentano la mancata valorizzazione delle stesse in funzione dell’applicazione del principio di non refoulement, dato che simili doglianze non evidenziano alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma sono espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

6.8 Infine, quanto al mancato esame della situazione di violenza diffusa esistente in Nigeria ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, occorre rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine.

In vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non giova la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni un’indicazione, verosimile, di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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