Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17091 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21944-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

EL.DE.CHI S.R.L., EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 942/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/09/2011 R.G.N. 1579/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Rossano, che aveva accolto l’opposizione della società EL.DE.CHI s.r.l. alla cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive per il periodo maggio 1997 – 1999, così confermando la gravata decisione;

che le somme pretese dall’Inps concernevano il recupero dei benefici contributivi connessi all’assunzione di lavoratori mediante contratti di formazione e lavoro, benefici che la Commissione Europea aveva ritenuto che costituissero illegittimi aiuti di Stato;

che la Corte territoriale ha condiviso il ragionamento del primo giudice secondo il quale la cartella esattoriale era stata notificata alla società intimata il 6.7.2009, vale a dire ben oltre il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps con due motivi, mentre la società EL.DE.CHI s.r.l. è rimasta solo intimata;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col primo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, dell’art. 14 del Regolamento n. 659/1999 del Consiglio delle Comunità europee, degli artt. 2943, 2945 e 2946 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonchè il vizio di motivazione, il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che, secondo la difesa di parte ricorrente, il diritto dell’Inps a recuperare gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione nazionale per la stipula di contratti di formazione e lavoro, in conseguenza della decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999 di ritenere illegittimi gli aiuti di Stato, è soggetto al solo termine ordinario della prescrizione decennale;

che col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, della decisione della Commissione europea 2000/128/CE, del principio del legittimo affidamento, nonchè per vizio di motivazione, l’Inps imputa ai giudici di merito di aver erroneamente riconosciuto alla controparte la tutela connessa al principio del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato;

che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;

che, invero, questa Corte si è già espressa in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 6671 del 3.5.2012), statuendo che “agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio, mentre il “periodo limite” decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero. Nè si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., perchè lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, sicchè l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Nè, infine, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale la L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, poichè questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, mentre l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all’applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell’art. 2946 c.c., esclude la sussistenza di una lacuna normativa;

che si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 6756 del 4.5.2012) che “in tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. (Fattispecie in tema di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, secondo la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, ritenuti recuperabili dalla S.C. senza il limite del termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25)”;

che nella stessa sentenza di questa Corte n. 6671/2012 (conf. anche da Ord. sez. 6 – Lav. n. 16581/2013 e n. 2555/2016) si è affermato che il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999) della decisione della Commissione europea dell’11.5.1999 che, sancendo l’incompatibilità con il mercato comune – nei limiti indicati – degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l’azione diretta al loro recupero;

che nella fattispecie non risulta essersi verificata la prescrizione decennale del credito oggetto di causa, avendo l’Inps iniziato l’azione di recupero entro il decennio decorrente dal 4.6.1999, dal momento che la cartella esattoriale fu notificata il 6.7.2007, alla quale la società si oppose con ricorso del 6.8.2007; che, pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio del procedimento, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione ai fini della esatta quantificazione del credito in esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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