Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17091 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

VILLA DI LUCINA 38, presso lo Studio dell’avvocato ORSINI ROBERTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE PASQUALE MARCELLINA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL TESORO;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7829/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/06/2006 R.G.N. 4449/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato DE PASQUALE MARCELLINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 3648/2000 del 31 ottobre 2000, che ha condannato l’INPS al pagamento, in favore del P., della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento con decorrenza da aprile 1999, anzichè stabilire per la suddetta pensione la decorrenza da agosto 1985 (recte: dal 25 agosto 1995, data della presentazione della domanda amministrativa e, quindi, dal 1 settembre 1995).

La Corte d’appello di Napoli afferma che:

a) effettivamente risulta agli atti che il Tribunale di Benevento, pur avendo fondato la motivazione della sentenza impugnata sulla integrale ricezione della c.tu., nel dispositivo se ne è poi discostata, ove ha fissato per entrambe le provvidenze richieste la decorrenza da aprile 1999;

b) infatti, dagli esiti peritali emerge chiaramente una diversificazione di decorrenza dei due benefici, nei termini indicati dall’appellante;

c) manca, tuttavia, qualunque elemento in ordine al c.d. requisito socio-reddituale, non avendo il P. fornito, neppure in secondo grado, alcuna prova del reddito proprio e del coniuge;

d) è noto, infatti, che tra i requisiti stabiliti per ottenere la pensione di inabilità, oltre a quello sanitario, è richiesto anche quello reddituale, riferito sia all’assistito sia ai coniuge;

e) in mancanza di apposita impugnazione incidentale non si può intervenire sul diritto a pensione, riconosciuto in primo grado, pur in mancanza del suddetto requisito.

2- Il ricorso di P.A. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo.

L’intimato Ministero del Tesoro non svolge attività difensiva, mentre l’INPS si limita ad apporre procura al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla prova del requisito reddituale.

Si sottolinea che la Corte partenopea ha rigettato l’appello del P. per la mancanza di qualsiasi elemento in ordine al c.d.

requisito socio-reddituale, desunta dal fatto che l’interessato non avrebbe fornito la prova del reddito proprio e del coniuge, quale condizione necessaria per ottenere la richiesta pensione di inabilità.

Orbene, siffatta affermazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe il frutto dell’omesso esame della documentazione regolarmente prodotta e depositata agli atti contenente la prova del requisito reddituale richiesto per ottenere la pensione di inabilità (all’epoca riguardante solo l’interessato e non il coniuge).

Del resto, l’esistenza di tale prova è desumibile anche dal fatto che il Giudice di primo grado ha riconosciuto il beneficio.

Si sostiene, quindi, che la mancata valutazione di risultanze processuali determinanti per l’esito del giudizio costituisce vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza.

2.- Il ricorso deve essere accolto.

In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione ai lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (vedi, per tutte: Cass. 17 giugno 2008, n. 16395; Cass. 1 marzo 2011, n. 4995);

b) infatti, il principio di non contestazione si applica in relazione alla prova dei fatti costitutivi anche indisponibili, quali sono quelli relativi a prestazioni assistenziali o previdenziali (Cass. 30 giugno 2009, n. 15326);

c) d’altra parte, la rilevabilità d’ufficio – o la deducibilità ad opera delle parti – dell’inosservanza di un elemento costitutivo o di un requisito di fondatezza della domanda è esclusa allorchè la sussistenza di tale elemento o requisito sia configurabile, alla stregua delle istanze e delle deduzioni delle parti, come fatto pacifico e incontroverso e perciò estraneo al thema decidendum (Cass. 6 maggio 1995, n. 493; Cass. 13 novembre 1999, n. 12607, Cass. 3 marzo 2001, n. 3093);

d) inoltre, anche nel rito del lavoro l’appello non ha effetto pienamente devolutivo, e pertanto, ai sensi degli arti 434, 342 e 346 cod. proc. civ., il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure mosse dall’appellante, e non può estendere l’indagine su punti della sentenza di primo grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna censura; ne consegue che deve ritenersi formato il giudicato interno – rilevabile anche d’ufficio in ordine alle circostanze poste dal giudice di primo grado e dal giudice d’appello alla base delle rispettive decisioni in ordine alle quali non siano stati formulati specifici motivi d’appello (Cass. 29 settembre 2003, n. 14507; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 1 luglio 2003, n. 1033; Cass. 2 gennaio 2001, n. 6;

Cass. 9 gennaio 2002, n. 191);

e) ciò vale anche per le questioni rilevabili d’ufficio, sulle quali si sia formato il giudicato interno in conseguenza della pronunzia esplicita o implicita assunta su di essa nel precedente grado di giudizio (Cass. 11 novembre 2003, n. 16904; Cass. 26 giugno 2006, n. 14755);

f) infine, è jus receptum che, anche nel giudizio di cassazione, è rilevabile d’ufficio l’esistenza del giudicato interno, così come quella del giudicato esterno (vedi, per tutte: Cass. SU 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. SU 28 novembre 2007, n. 28664).

Dai suesposti principi si desume che, sul punto attualmente controverso, la sentenza impugnata – oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria e basata su una incompleta valutazione delle risultanze processuali (nella parte in cui erroneamente nega la sussistenza in atti della prova del requisito socio-reddituale per la pensione di inabilità e, nel contempo, ritiene di non poter intervenire sul punto “in mancanza di apposita impugnazione incidentale”) – risulta essere in contrasto con il fondamentale principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come applicabile nel giudizio di appello.

Infatti, la Corte partenopea, a fronte di un ricorso in appello avente come oggetto esclusivo la richiesta di correzione della decorrenza della pensione di inabilità come stabilita dal Giudice di primo grado, in assenza di appellanti incidentali, ha ritenuto di esaminare – peraltro pervenendo a conclusioni inesatte e tra loro poco coerenti – la questione del requisito socio-economico, così estendendo la propria indagine su un punto della sentenza di primo grado che non era stato investito, neanche implicitamente, da alcuna censura e sui quale, quindi si era formato un giudicato interno.

Ciò dopo avere, comunque, accertato l’esattezza dell’assunto dell’appellante, avendo rilevato che risulta agli atti che il Tribunale di Benevento, pur avendo fondato la motivazione della sentenza impugnata sulla integrale ricezione della c.t.u. nel dispositivo se ne è poi discostata, ove ha fissato per entrambe le provvidenze richieste la decorrenza da aprile 1999, mentre nella relazione del c.t.u le decorrenze dei due benefici richiesti erano state diversificate “nei termini indicati dall’appellante”.

Erano, infatti, state rispettivamente previste per la pensione di inabilità la decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25 agosto 1995 e, quindi, dal 1 settembre 1995 e non da agosto 1985, come erroneamente indicato nella sentenza attualmente impugnata) e, invece, per l’indennità di accompagnamento la decorrenza da aprile 1999.

3- Da quanto esposto si desume che, risultando confermato anche dalla sentenza della Corte partenopea – non impugnata sul punto – che l’esatta decorrenza del diritto del P. alla percezione della pensione di inabilità è il 1 settembre 1995 e risultando, altresì, che sul punto relativo alla sussistenza del requisito socio- economico, erroneamente esaminato dalla Corte d’appello, si era in realtà già formato il giudicato interno – per effetto della pronunzia implicita assunta al riguardo dal giudice di primo grado non contestata in appello – le suddette circostanze avrebbero dovuto essere considerate sufficienti per l’accoglimento dell’appello del P..

4- Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi:

1) la conferma sia della statuizione della sentenza di primo grado relativa alla condanna dell’INPS al pagamento, in favore di P. A., dell’indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 1999 oltre interessi legali di competenza sia della statuizione, contenuta nella medesima sentenza sulle spese;

2) la condanna dell’INPS al pagamento della pensione di inabilità, in favore di P.A., a decorrere dal 1 settembre 1995, oltre interessi legali di competenza, nonchè la condanna dell’INPS e del Ministero del Tesoro alle 0spese processuali del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo;

3) la condanna dell’INPS e del Ministero del Tesoro anche al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento della pensione di inabilità, in favore di P.A., a decorrere dal 1 settembre 1995, oltre interessi legali di competenza.

Conferma, per il giudizio di primo grado, sia la statuizione relativa alla condanna dell’INPS al pagamento, in favore di P. A., dell’indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 1999 oltre interessi legali di competenza sia la statuizione sulle spese della sentenza del Tribunale di Benevento n. 3648/2000 del 31 ottobre 2000.

Condanna l’INPS e il Ministero del Tesoro alle spese del giudizio di appello, liquidate in solido in Euro 1450,00, di cui Euro 400,00 per diritti ed Euro 1000,00 per onorari.

Condanna l’INPS e il Ministero del Tesoro anche al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2000,00 per onorari e in ulteriori Euro 40,00 per esborsi.

Oltre accessori di legge, IVA, CPA per tutti i gradi del giudizio e con distrazione in favore dell’avv. Marcellina de Pasquale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA