Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17090 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.B., B.R., B.C., B.

G., B.F., BO.CO., tutti nella

qualità di figli ed eredi legittimi di BO.GA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 4, presso lo

studio dell’avvocato AVALLONE NUNZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VECCHIONE GIOVANNI, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7258/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2005 R.G.N. 3842/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per inammissibilità del ricorso e

comunque rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18.11/30.12.2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 10.5.2001 che condannava l’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento ed alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in L. 700.000.

Osservava la corte territoriale che la richiesta di riliquidazione delle competenze “nella misura di legge e comunque nella misura ritenuta equa” risultava inidonea ad individuare l’oggetto della domanda, non avendo l’appellante indicato le somme richieste, nè specificato nell’atto di appello le voci di tariffa di cui si chiedeva la rideterminazione e la misura degli onorari ritenuti spettanti in modo da consentire la determinazione del petitum in base alla tariffa professionale.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso gli istanti in epigrafe con due motivi.

Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto rilevando che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il petitum risultava determinato con riferimento alla prospettata violazione dei minimi tariffari.

Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione per avere la corte territoriale, con contraddittoria argomentazione, omesso di considerare che era stata depositata negli atti di causa la nota spese dalla quale si evincevano le attività svolte e le conseguenti voci richieste.

Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, non è meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata si è ispirata, infatti, facendone corretta applicazione, al principio di diritto, consolidato ormai nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice di appello gli elementi idonei alla determinazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, che si assumono non valutati o erroneamente valutati, senza che tali indicazioni possano rinvenirsi in atti diversi da quello che instaura il giudizio di impugnazione, ivi comprese le note e le memorie illustrative successive, la cui funzione è meramente illustrativa delle censure tempestivamente formulate (v. ad es., Cass. n. 23085/2008; Cass. n. 15516/2009; Cass. n. 19419/2009).

In particolare, va ribadito che se il giudice di appello, a fronte di specifiche contestazioni in ordine ai criteri di determinazione del compenso, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale operata dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota analitica prodotta in primo grado dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, al fine di consentire il controllo di conformità della liquidazione ai criteri legali inderogabili, nondimeno il potere-dovere del giudice d’appello presuppone che, quando la parte deduce la violazione dei minimi di tariffa, la stessa indichi nell’atto di impugnazione gli importi e le singole voci riportate nella nota spese, con conseguente irrilevanza di comportamenti integrativi successivi, tenuto conto che l’onere dell’appellante in tal senso individuato vale a configurare l’ambito del devolutum in base ad una mera allegazione di merito, secondo la funzione propria del giudizio di appello.

Sulla base di tali criteri interpretativi, la sentenza impugnata ha correttamente statuito l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto inidonea a consentire la rideterminazione dei compensi professionali, per l’assoluta genericità della censura a tal fine formulata, priva di ogni specifica indicazione circa le voci di tariffa di cui si chiedeva la rideterminazione e gli onorari in conseguenza ex lege spettanti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA