Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17090 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 12/08/2016), n.17090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24123-2013 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MANCINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PERSICHETTI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3151/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2013 r.g.n. 7602/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato COSENTINO CLAUDIA per delega verbale MORRICO ENZO;

udito l’Avvocato PERSICHETTI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Don.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3151/2013, depositata il 3 maggio 2013, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma che aveva annullato, con le conseguenti pronunce, il licenziamento per giusta causa dalla stessa intimato il 4 giugno 2010 a L.C. per avere il dipendente, in qualità di Presidente della relativa Commissione, rilasciato libretti di circolazione a mezzi su rotaia nell’inosservanza delle disposizioni aziendali che regolano tale attività a tutela della sicurezza dell’esercizio ferroviario; e che aveva altresì condannato la società RFI al pagamento della somma, previa detrazione dell’aliunde perceptum, corrispondente ai compensi previsti per gli incarichi professionali già attribuiti al ricorrente e revocati a seguito del provvedimento espulsivo.

La Corte escludeva anzitutto che – in presenza di previsioni di fonte collettiva che, come nel caso in esame, sanzionassero il comportamento contestato con una misura conservativa – fosse consentito al giudice di procedere ad un’autonoma e più grave valutazione, così ritenendo legittimo il recesso. Rilevava, quindi, come alle condotte addebitate, di natura colposa, non fosse sovrapponibile l’art. 59, lett. c), del CCNL Attività Ferroviarie, che punisce con il licenziamento senza preavviso solo fatti o atti caratterizzati dal requisito dell’intenzionalità; nè l’art. 58, lett. e), che punisce con il licenziamento con preavviso la negligenza e l’inosservanza dei regolamenti e degli obblighi di servizio a condizione peraltro che esse abbiano determinato grave pregiudizio a beni o persone; nè l’art. 58, lett. i), che consente il licenziamento con preavviso “per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio”, così richiedendo una valutazione di globale inidoneità soggettiva, peraltro mai contestata e che avrebbe richiesto quanto meno l’allegazione della circostanza che le pratiche di rilascio libretti irregolarmente evase dall’appellante fossero state in numero percentuale di consistenza superiore a quelle regolari o comunque in numero particolarmente rilevante rispetto a queste ultime: con la conseguenza che la fattispecie doveva essere ricondotta nell’ambito di applicabilità dell’art. 56 e, pertanto, nel novero delle condotte sanzionabili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni. Quanto poi alla condanna al risarcimento del danno derivato al dipendente dalla perdita di compensi per incarichi aggiuntivi, la Corte osservava come la circostanza secondo cui la revoca di detti incarichi non fosse stata determinata dal provvedimento espulsivo non risultava essere stata in alcun modo allegata da RFI S.p.A. nè in memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., nè comunque nel corso del giudizio di primo grado, sicchè essa, anche in quanto tale da implicare nuovi accertamenti in fatto, era da considerarsi tardivamente dedotta; in ogni caso, rilevava la Corte come la stretta dipendenza della revoca degli incarichi dal licenziamento era comprovata dalle lettere contenenti le relative comunicazioni, che l’appellato aveva prodotto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana con tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione di norme di diritto (art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3) e del CCNL Attività Ferroviarie, censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale, nel valutare il licenziamento, ritenuto di fare esclusivo riferimento alle previsioni di fonte collettiva in materia disciplinare, senza considerare i parametri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo, parametri la cui applicazione nel caso concreto l’avrebbe invece condotta ad accertare che il comportamento posto in essere dal lavoratore era stato tale da ledere comunque il rapporto fiduciario, tenuto conto del suo elevato inquadramento, della rilevanza delle mansioni affidate e del conseguente intenso grado di affidamento riposto nell’esatto e diligente adempimento delle connesse prestazioni.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 51-61 CCNL Attività Ferroviarie e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 56, lett. e), e art. 58, lett. i) e l), censura la sentenza impugnata per avere la Corte, partendo da un’erronea interpretazione delle stesse, ritenuto che il comportamento posto in essere dal lavoratore rientrasse in una delle ipotesi previste per l’applicazione di una sanzione conservativa e conseguentemente escluso la legittimità e la proporzionalità del recesso alla stregua della disciplina di fonte collettiva.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte, sotto un primo profilo, errato nel ritenere che la società non avesse, fin dalla memoria di costituzione, allegato che la revoca degli incarichi fosse autonoma rispetto al licenziamento e, sotto altro profilo, per averne ritenuto provata la dipendenza causale da quest’ultimo.

Il primo motivo è infondato.

E’, infatti, consolidato l’orientamento, secondo il quale “ove il contratto collettivo preveda una sanzione non espulsiva in relazione ad un determinato comportamento negligente o manchevole del lavoratore, che invece il datore di lavoro invoca quale giusta causa del licenziamento, il giudice del merito non può ritenere la legittimità del recesso per la gravità del fatto addebitato senza prima procedere alla ricerca della comune intenzione delle parti al fine di accertare se le stesse, nella norma contrattuale, abbiano inteso contenere nei limiti della sanzione non espulsiva ogni comportamento del dipendente ovvero abbiano comunque consentito, per i casi di conclamata gravità, la possibilità del provvedimento espulsivo” (Cass. 14 dicembre 1989 n. 5627). Conformi Cass. n. 1173/1996; n. 13353/2011; n. 9223/2015.

A tale principio di diritto si è attenuta la sentenza impugnata, la quale, sul presupposto dell’intervenuto accertamento, da parte del primo giudice, della natura colposa delle condotte addebitate al dipendente, in quanto realizzate “in violazione di puntuali e specifiche disposizioni regolamentari e di organizzazione del lavoro” e peraltro senza che ne fossero “derivati in concreto danni nè al materiale e all’armamento ferroviario ovvero a cose di terzi, nè alle persone” (pag. 5), ha svolto l’indagine richiesta al giudice del merito, mediante applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., analizzando le fattispecie disciplinari del CCNL applicabile al rapporto e concludendo motivatamente nel senso che “dall’esame complessivo” delle stesse è dato desumere “con sufficiente chiarezza che le parti hanno voluto escludere la sanzione espulsiva per quelle condotte colpose, anche se reiterate e di particolare gravità, che si siano concretate nella inosservanza di regolamenti interni ed obblighi di servizio, ma che non abbiano tuttavia cagionato in concreto danni nè a cose dell’Azienda o di terzi nè a persone” (pag. 6).

Non rileva, d’altra parte, in senso contrario, il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale, per il quale le clausole del CCNL relative alla cessazione del rapporto di lavoro non devono essere considerate tassative e, comunque, non vincolano il giudice nella verifica della legittimità e proporzionalità del licenziamento, atteso che – come la sentenza esattamente rileva – l’indirizzo in questione ha sempre fatto “salvo il caso in cui il trattamento contrattuale sia più favorevole al lavoratore” (Cass. 21 maggio 1998, n. 5103; conforme, fra le altre, Cass. 19 agosto 2004 n. 16260).

Il secondo motivo risulta inammissibile, per difetto di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), posto che, con riferimento alla previsione contrattuale di cui all’art. 58, lett. i), riporta il passaggio motivazionale in cui se ne esclude l’applicabilità al caso in esame, senza peraltro formulare al riguardo una critica precisa e conferente; e analogamente, con riferimento alla previsione di cui alla successiva lettera I), si limita a considerazioni del tutto generiche, circa i tratti di maggiore gravità, presenti nel caso di specie, che ne giustificherebbero l’applicazione, in particolare senza chiarire su quale piano tale maggiore gravità andrebbe a situarsi, nel contesto di una disposizione che ricollega la sanzione espulsiva, nell’ipotesi di negligenza o di inosservanza di regolamenti e obblighi di servizio, comunque realizzata (con una sola o con plurime condotte reiterate nel tempo), al verificarsi di un pregiudizio – nella specie, pacificamente insussistente – alla sicurezza dell’esercizio ferroviario con danni gravi al materiale, all’armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone (lett. e).

Anche il terzo motivo è da ritenersi inammissibile.

La sentenza impugnata, infatti, esprimendo sul punto un’autonoma ragione decisoria, ha accertato un nesso di stretta dipendenza della revoca degli incarichi professionali “aggiuntivi” dal provvedimento espulsivo, esaminando la lettera 19/7/2010 di RFI e le successive del 28/7/2010 e valorizzando, della prima, il tenore letterale e, delle seconde, l’immediata connessione cronologica con l’adozione del licenziamento, sì da poter essere censurata esclusivamente, per ipotesi e ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’art. 360, n. 5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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