Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17090 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11660-2012 proposto da:

CALZATURIFICIO ADELCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in

persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI preso

lo studio dell’avvocata GABRIELE VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABRIELE RUSSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente-

nonchè contro

SO.BA.RI.T S.P.A., ora EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2272/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/11/2011 R.G.N. 3661/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dal Calzaturificio Adelchi s.r.l. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che le aveva accolto parzialmente l’opposizione alla cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di Euro 702.255,64 a titolo di recupero somme concesse per uno sgravio contributivo connesso ad assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro conclusi nel periodo novembre 1995 – maggio 2001, riducendolo ad Euro 135.315,00;

che il recupero da parte dell’Inps era avvenuto a seguito della decisione dell’11.5.1999 della Commissione Europea sulla ritenuta illegittimità degli aiuti di Stato;

che la Corte territoriale ha spiegato che il termine decennale di prescrizione era stato interrotto dalla notifica della cartella esattoriale opposta il 9.5.2007 e che l’affidamento invocato dalla società rimaneva escluso dalla pubblicazione nella G.U.C.E, sin dal 1983, delle comunicazioni della Commissione che informavano i potenziali beneficiari della precarietà degli aiuti di Stato loro concessi;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Calzaturificio Adelchi s.r.l. in liquidazione con un motivo, al cui accoglimento si è opposto l’Inps con controricorso, anche in rappresentanza della Società di cartolarizzazione dei crediti (S.C.C.I. s.p.a);

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è insussistente l’eccezione preliminare dell’Inps in ordine alla dedotta mancanza di procura nella copia del ricorso notificato, atteso che la stessa risulta, invece, apposta a margine del ricorso;

che con un solo motivo la società ricorrente deduce il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, circa la eccepita prescrizione ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, assumendo che al riguardo la Corte di merito si era limitata ad affermare che la prescrizione applicabile era quella decennale, decorrente dalla decisione della Commissione europea, e che la stessa era stata interrotta dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 9.5.2007;

che il ricorso è infondato, in quanto la motivazione adottata dalla Corte di merito è adeguata rispetto alla censura mossa ed è anche conforme all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità;

che, invero, questa Corte si è già espressa in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 6671 del 3.5.2012), statuendo che “agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio, mentre il “periodo limite” decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero. Nè si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., perchè lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, sicchè l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Nè, infine, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, poichè questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, mentre l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all’applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell’art. 2946 c.c., esclude la sussistenza di una lacuna normativa;

che si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 6756 del 4.5.2012) che “in tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. (Fattispecie in tema di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, secondo la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, ritenuti recuperabili dalla S.C. senza il limite del termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25)”;

che nella stessa sentenza di questa Corte n. 6671/2012 (conf. anche da Ord. sez. 6 – Lav. n. 16581/2013 e n. 2555/2016) si è affermato che il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999) della decisione della Commissione europea dell’11.5.1999 che, sancendo l’incompatibilità con il mercato comune – nei limiti indicati – degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l’azione diretta al loro recupero;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in quanto il presente ricorso, concernente una questione particolare, è stato depositato in epoca di poco antecedente a quella in cui cominciava ad affermarsi il summenzionato orientamento giurisprudenziale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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