Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17090 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17090 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26589-2007 proposto da:
BANCO DI SICILIA S.P.A.

(c.f. 05102070827), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO

Data pubblicazione: 10/07/2013

271, presso l’avvocato ALBA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
2013

ricorso;
– ricorrente –

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contro

GIANDINOTO FRANCESCO, GIANDINOTO IGNAZIO, CAFISO

1

ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE
MONTESQIUEU

N.

28/F,

presso

il

dott.

ing.

BONACCORSI ARMANDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARCHESE SALVATORE, giusta procura a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

979/2006 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO ALBA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Catania,
in riforma della pronuncia di primo grado, revocava
l’ordinanza (avente valore ed efficacia di sentenza) con
la quale il giudice unico del tribunale di Caltagirone

a decreto ingiuntivo pendente tra la s.p.a. Banco di
Sicilia, in qualità d’ingiungente e Francesco ed Ignazio
Giandinoto unitamente ad Angela Cafisio, in qualità di
ingiunti, per avere gli opponenti riassunto il
procedimento, dopo la dichiarazione di fusione per
incorporazione del predetto Banco di Sicilia nella s.p.a.
Capitalia, nei confronti del cessionario del ramo
d’azienda, successore a titolo particolare del diritto
controverso, invece che del successore a titolo
universale. A seguito della revoca dell’estinzione, il
1
giudice di secondo grado disponeva la prosecuzione del
/I
giudizio davanti al giudice di primo grado per la
prosecuzione del processo e l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Capitalia.
A sostegno della decisione, n. 979 del 2006, la Corte
aveva affermato, per quel che ancora interessa, che la
riassunzione nei confronti del successore a titolo
particolare aveva provocato non l’estinzione del processo
per l’inutile consumazione del termine perentorio
previsto dalla legge ma un mero vizio di costituzione del
3

aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione

rapporto

processuale

emendabile

mediante

l’ordine

d’integrazione del contraddittorio. Il cessionario del
ramo d’azienda non poteva, infatti, essere ritenuto,
secondo la sentenza impugnata, un soggetto
processualmente irrilevante, ben potendo il procedimento

riassunto nei confronti del successore a titolo
universale proseguire nei confronti del successore a
titolo particolare, tenuto conto del potere di proporre
appello da parte dell’avente causa ex art. 111 cod. proc.
civ. Tale soggetto processuale, in conclusione, potendo
esercitare poteri processuali autonomi non poteva
ritenersi del tutto estraneo al processo riassunto, come
erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
il Banco di Sicilia s.p.a. affidandosi a due motivi.
Hanno resistito con controricorso Francesco ed Ignazio
Giandinoto nonché Angela Cafisio, i quali hanno altresì
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati

congiuntamente,

risultando logicamente connessi.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt.
110 e 111 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione ex
art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte
d’Appello di Catania erroneamente ritenuto riassunto il
giudizio mediante la notificazione dell’atto di
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riassunzione al successore a titolo particolare invece
che a quello a titolo universale. Il diritto controverso,
secondo la parte ricorrente non sarebbe pervenuto al
Banco di Sicilia società per azioni attraverso un
originario ed unico trasferimento proveniente

dall’incorporato Banco di Sicilia ma soltanto attraverso
un’ulteriore cessione effettuata dal successore a titolo
universale, Capitalia s.p.a., esclusivo legittimato
passivo in sede di riassunzione.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli
artt. 300, 302 e 305 cod. proc. civ. per avere il
giudice d’appello ritenuto sufficiente ad impedire
l’estinzione del processo il deposito dell’atto di
riassunzione nel termine semestrale applicabile ratione
temporis, essendo altresì mancata una richiesta di
proroga da parte degli opponenti. Peraltro, viene
aggiunto dalla parte ricorrente, il termine per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ., può essere assegnato solo nell’ipotesi
di notificazione nulla e non quando non sia stato
correttamente individuato il contraddittore necessario.
Ha conseguentemente errato la Corte d’Appello nel
ritenere che la riassunzione nei confronti del successore
a titolo particolare abbia determinato una situazione di
litisconsorzio necessario nei confronti del successore a
titolo universale dal momento che, nella specie, il dante
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causa del successore a titolo particolare non era
l’originaria parte del processo ma il suo successore a
titolo universale.
La riassunzione è,

secondo la parte ricorrente,

intervenuta illegittimamente per saltum, ignorando il

passaggio necessario con il successore a titolo
universale.
Devono essere preliminarmente affrontate le eccezioni
d’inammissibilità del ricorso prospettate dalla parte
contro ricorrente. La prima, relativa al difetto dello
jus postulandi in capo alla parte ricorrente per essere
la procura speciale ad litem stata conferita dal
responsabile dell’Ufficio Crediti e non dal legale
rappresentante della s.p.a. Banco di Sicilia è
manifestamente infondata dal momento che il potere
rappresentativo contestato risulta conferito
espressamente dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 27/1/2006. Deve rilevarsi, peraltro, che
nessuna censura è stata specificamente prospettata in
ordine all’esistenza, alla validità ed efficacia di tale
ultimo atto.
L’altra

censura

d’inammissibilità

relativa

alla

formulazione dei quesiti di diritto è fondata solo
limitatamente alla parte del primo motivo riguardante il
vizio di motivazione, in quanto dai quesiti esaminati non
risulta la formulazione della sintesi del motivo
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richiesta per tale tipologia di vizio dall’art. 366 bis
cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. Gli altri
quesiti ancorché sovrabbondanti, rappresentano in modo
adeguato le censure di violazione di legge che la parte
ricorrente ha prospettato. L’inammissibilità per

superfluità si può, conseguentemente limitare agli ultimi
due ma gli altri sono sufficienti a sostenere la piena
ammissibilità dei due motivi di ricorso in ordine al
vizio ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Tali due motivi, da trattarsi congiuntamente per logica
connessione, devono essere respinti per infondatezza.
Secondo il fermo orientamento di questa Corte :
“In tema di interruzione del processo, una volta eseguito
tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria
con la richiesta di fissazione di una udienza, il
rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con
integrale perfezionamento della riassunzione, non
rilevando a tal fine l’eventuale errore sulla esatta
identificazione della controparte contenuto nell’atto di
riassunzione, che opera, in relazione al processo, in
termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello
scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., quando
contenga gli elementi sufficienti ad individuare il
giudizio che si intende far proseguire. Pertanto, in caso
di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla
cessione dell’azienda dalla società incorporante ad altro
7

soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa
della fusione, è sufficiente – ai fini della tempestività
della riassunzione e per evitare l’estinzione del
processo – il deposito, presso la cancelleria del
giudice, dell’atto di prosecuzione del giudizio, ancorché

questo sia stato notificato soltanto nei confronti del
cessionario dell’azienda e successore a titolo
particolare nel diritto controverso, potendo
l’incompletezza del contraddittorio essere sanata dal
giudice attraverso l’ordine di integrazione del
contraddittorio nel confronti della società incorporante,
successore a titolo universale.

(Cass.17679 del 2009 cui

è seguita la conforme 1016 del 2013). Alla luce
dell’orientamento soprarichiamato, relativo a fattispecie
identica a quella formante oggetto del presente giudizio,
la riassunzione nei confronti del successore a titolo
particolare nel rapporto controverso invece che del
successore a titolo universale, non determina un’ipotesi
d’inesistenza della notificazione, come ritiene la parte
ricorrente, non potendo il destinatario dell’atto essere
ritenuto del tutto diverso rispetto all’esatta
identificazione del contraddittore essendo, al contrario,
il titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio,
in quanto cessionario del ramo d’azienda relativo al
recupero crediti. Peraltro il successore a titolo
particolare ha ampi poteri processuali, potendo
8

incontestatamente proporre appello avverso la sentenza
emessa nei confronti del dante causa in primo
grado.(Cass. 6444 del 2009; 11375 del 2010).
Va osservato, infine, che, alla stregua del consolidato
indirizzo di questa Corte, è del tutto sufficiente la

termine semestrale applicabile ratione temporis, ben
potendo la valida ed efficace instaurazione
contraddittorio intervenire successivamente alla
perenzione del termine medesimo, quando lo svolgimento di
un’attività notificatoria, ancorché invalida sia stato
eseguito. (Cass. 13683 del 2012)
In conclusione il ricorso deve essere respinto con
applicazione del principio di soccombenza in ordine al
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente procedimento che liquida in E
2000 per compensi oltre ad E 200 per esborsi ed accessori
di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2013.

tempestività del deposito dell’atto di riassunzione nel

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