Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1709 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. III, 26/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30702-2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Cosimo Catrignanò, con

studio a Lecce, via Scarambone 34/A, elettivamente domiciliato

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato

il 19/03/2019, di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione

del giudizio nella controversia RG 315/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo in ragione della sua mancata comparizione alla seconda udienza di rinvio, fissata ex art. 309 c.p.c..

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c.: assume, al riguardo, che in tema di immigrazione doveva ritenersi inapplicabile l’istituto dell’estinzione del giudizio, in quanto la ratio della norma che si assume inosservata era estranea alla materia dell’immigrazione per la quale dovevano ritenersi precluse “soluzioni di carattere processuale”, imponendosi sempre una “decisione di merito”.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Deve premettersi che la censura non investe affatto la regolarità della comunicazione dell’udienza fissata ex art. 181 e 309 c.p.c., soltanto incidentalmente enunciata nell’esposizione del fatto: ragione per cui il vaglio del Collegio, alla luce dell’unica e specifica doglianza proposta è incentrato esclusivamente sulla compatibilità della statuizione di estinzione del giudizio per mancata comparizione con la natura dei procedimenti in materia di immigrazione.

1.3. Si osserva, al riguardo, quanto segue.

Per le controversie che hanno ad oggetto la domanda di protezione internazionale, sono state introdotte reiterate modifiche processuali in ordine al rito da applicare.

Infatti:

a. D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 (di attuazione della direttiva 2005/85/CE c.d. “procedure”) tali procedimenti erano regolati in primo grado dal rito camerale, con possibilità di reclamo dinanzi alla Corte d’Appello;

b. successivamente, con l’entrata in vigore dal 6.10.2011 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di semplificazione e riduzione dei procedimenti civili di cognizione”) è stato introdotto (art. 19) il rito sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. e segg., con doppio grado di merito;

c. infine, sopraggiunta dal 19.4.2017 la vigenza della L. n. 46 del 2007 (di conversione del D.L. n. 13 del 2017), è stato nuovamente prescritto il rito camerale, ex art. 737 c.p.c. e segg., con eliminazione, tuttavia, del grado d’appello.

1.4. Al riguardo, si rileva che, in relazione alle conseguenze della mancata comparizione delle parti, questa Corte ha, da ultimo, affermato che “in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere” (cfr. Cass. 6061/2019).

1.5. Il principio – richiamato dal ricorrente e declinato con esclusivo riferimento alle controversie che, disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e dall’art. 35bis (introdotto dalla L. n. 46 del 2017), vedono l’applicazione del rito camerale – risulta conforme anche a precedenti arresti che, nell’affermarlo, lo hanno espressamente fondato sulla natura dei procedimenti, “caratterizzati dalla particolare speditezza e celerità e dominati dal costante impulso officioso, come attestato dall’assunzione in capo all’ufficio degli oneri notificatori, dalla piena disponibilità di ogni mezzo di prova da parte del giudice, dalla brevità dei termini fissati per la decisione.” (cfr. Cass. 23915/2011, ed in precedenza, Cass. 18043/2010; Cass. 16884/2002).

1.6. Tale argomentazione è riferita, dunque, alla natura officiosa del rito processuale da applicare prescelto dal legislatore, e non alla materia trattata.

2. Proprio per tale ragione, il principio non può essere automaticamente esteso al caso in esame in cui alla controversia, a seguito dell’intervento legislativo portato dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (v. supra lett. b), è stato applicato il rito sommario di cognizione regolato, in appello, dall’art. 702quater c.p.c..

2.1. Si tratta, dunque, di verificare, in termini ermeneutici, se quanto è stato riferito alle regole ed alla natura del rito camerale possa essere esteso anche al processo sommario di cognizione che presenta certamente caratteristiche di celerità ed alcune peculiarità istruttorie (cfr., ad esempio art. 702ter c.p.c., comma 5) ma che, tuttavia, è riferito all’impostazione ed alla dialettica processuale riservata al rito ordinario di cognizione, al quale maggiormente si ispira pur nell’esigenza di imprimere un spinta acceleratoria alle cadenze procedimentali.

2.2. Il Collegio ritiene che non sia ravvisabile alcuna ragione che consenta di ritenere che ove, ratione temporis, nel grado d’appello il rito applicato sia quello disciplinato dall’art. 702quater c.p.c., a seguito di una doppia mancata comparizione del ricorrente non possano trarsi le conseguenze processuali disciplinate dal combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c..

2.3. Non consentono di giungere ad una diversa soluzione neanche le peculiarità introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 poi modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. dalla a) alla g), che ha rimarcato l’esigenza di ottenere una decisione per ogni grado di merito e per il giudizio di legittimità entro il termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso.

2.4. Tale previsione, infatti, lungi dall’incidere sul rapporto fra principio dispositivo, eventuale mancata comparizione ed obbligo decisorio del giudice, rimarca soltanto la necessità di una cadenza temporale serrata (affidata a termini che sono, comunque, ordinatori), dettando anche prescrizioni di carattere organizzativo in ordine alla trattazione in via d’urgenza, con un chiaro riferimento alle priorità che devono essere indicate dai capi degli uffici nei programmi di gestione.

2.5. In buona sostanza, anche nella materia della protezione internazionale, ove si applichi il rito sommario di cognizione ed il ricorrente, anche nel grado d’appello, non mostri interesse ad una decisione di merito – attraverso un comportamento consapevole, e cioè la doppia mancata comparizione preceduta da regolare comunicazione dell’udienza di rinvio – deve ritenersi applicabile il meccanismo estintivo disciplinato dagli artt. 309 e 181 c.p.c., ordinariamente vigenti nel rito prescelto dal legislatore, dovendosi escludere che la dichiarazione di estinzione del giudizio possa configurare, in tale situazione, un pregiudizio nè per i diritti fondamentali del richiedente asilo la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, nè per l’interesse della controparte pubblica che, ove intenda arrestare il meccanismo estintivo, ben può comparire dinanzi al giudice e richiedere la decisione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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