Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1709 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16944-2011 proposto da:

COMUNE DI RACALE P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA STEFANIZZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.L., c.f. (OMISSIS), M.S. c.f. (OMISSIS),

P.D. c.f. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

LUIGI FABBRI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI RENNA,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12

(Atto di costituzione del 17/08/2011);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 534/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/03/2011 R.G.N. 1558/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito l’Avvocato RENNA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

1. La Corte d’ Appello di Lecce, con sentenza n. 434/2011 resa nei confronti degli eredi dell’originario ricorrente P.P. e del Ministero dell’Interno quale successore dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010), ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città di accoglimento della domanda risarcitoria proposta da P.P. nel settembre 2006 a seguito di un giudizio cautelare che lo aveva visto vittorioso.

2. In particolare, il P., segretario comunale del Comune di Racale, aveva chiesto già nel novembre 2005 all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di permanere in servizio ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16, fino al limite massimo consentito e, quindi, oltre il 1.4.2006: primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. La predetta Agenzia, tuttavia, rilevato che il richiedente non aveva accompagnato alla richiesta l’assenso formale del Comune presso cui prestava servizio, assunse la determinazione n. 30/2006 dell’11.1.2006, con la quale fu disposto il collocamento in pensione del Segretario per limiti di età a decorrere dal 1 aprile 2006. P.P., dunque, convenne in giudizio, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed il Comune di Racale, chiedendo la sospensione cautelare dell’atto di collocamento in pensione, in modo che fosse consentito il proprio mantenimento in servizio sino ai due anni successivi al 1.4.2006. Il Tribunale Giudice del lavoro di Lecce rigettò la domanda cautelare. Proposto reclamo al collegio, il Tribunale lo accolse con ordinanza del 18/30 maggio 2006 e dispose la reintegra immediata del ricorrente nel posto di lavoro.

4. La Corte d’Appello, pur affermando l’insussistenza dell’obbligo del Comune di prestare l’assenso al mantenimento in servizio, ha condiviso il giudizio del Tribunale relativo all’accertamento dell’inadempimento del Comune di Racale rispetto all’obbligo di consentire l’effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro del Segretario, nonostante la conoscenza dell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare e della revoca del collocamento in quiescenza adottata dall’Agenzia.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Racale sulla base di tre motivi. Gli eredi di P.P. hanno resistito con tempestivo controricorso. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto ai fini della sola partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

Questioni preliminari.

1) I contro ricorrenti hanno sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso per l’omesso deposito del contratto collettivo nazionale sul quale lo stesso si fonda (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Inoltre, ad avviso della medesima parte, il ricorso sarebbe inammissibile perchè caratterizzato da una esposizione dei fatti e delle vicende processuali del tutto carente ed imprecisa, tale insomma da non consentire la comprensione delle effettive posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di merito e, quindi, inidonea a supportare la denuncia di vizio di motivazione.

a) Ritiene la Corte che tali rilievi non siano fondati. In particolare, questa Corte ha precisato (Cass. SS.UU. 23329/2009; 8085/2011) che l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorchè la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, sì che la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune.

b) Inoltre, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c. presuppone la mancanza di una parte espositiva che esponga in via sommaria il fatto sostanziale e processuale. Nel caso di specie, ciò che rilevano i contro ricorrenti non è tale mancanza ma una rappresentazione sostanzialmente non aderente alla realtà e di comodo delle vicende processuali e storiche relative al rapporto di impiego.

Esame dei motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Racale lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16, del C.C.N.L. artt. 52 e 53, relativo ai Segretari Comunali e Provinciali e dell’art. 112 c.p.c., ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

1.2. In particolare, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove la stessa da un lato ha riconosciuto che non fosse necessario alcun consenso del Comune di Racale, ai fini del mantenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età del P., e dall’altro ha comunque accertato la responsabilità dell’Ente derivante dalla mancata espressione del consenso stesso. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la Corte d’Appello aveva operato una illegittima correlazione tra la pretesa del Segretario a rimanere in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età e la diversa questione insorta tra le parti relativa alla contemporanea apertura (in data 27 giugno 2006) di un procedimento disciplinare nei confronti del P. da parte del Comune di Racale, che aveva condotto alla revoca dell’incarico con D. n. 12 del 7 luglio 2006. Tale evento aveva determinato altro contenzioso definito con verbale di conciliazione ed accettazione di una somma pari ad Euro 20.000 da parte del P. con rinuncia ad ogni pretesa di natura indennitaria derivante dal Decreto del 7 luglio 2007.

1.3. Il motivo è infondato. Come afferma la sentenza impugnata, con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente P.P. aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in Euro 14.093,23, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento al momento della cessazione delle funzioni di segretario comunale ed il trattamento di quiescenza erogato dall’INPDAP, nonchè all’importo dei diritti di segreteria e dell’indennità di posizione non percepiti nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno 2006;

1.4. esulano, dunque, dall’oggetto della causa sia la valutazione della legittimità della condotta del Comune relativamente al diritto riconosciuto al P. dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16, che la valutazione delle circostanze successive al 30 giugno 2006. Non formava oggetto di giudizio, in particolare, l’esame delle vicende connesse al successivo procedimento disciplinare cui il P. fu soggetto a decorrere dal 27 giugno 2006, peraltro pacificamente definite dalle parti transattivamente;

1.5. costituisce, al contrario, oggetto del presente giudizio la pretesa del P. ad essere risarcito dei danni patrimoniali subiti a seguito della omessa esecuzione dell’ordine di ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro emesso dal Tribunale del lavoro di Lecce con l’ordinanza del 18/30 maggio 2006 a seguito di reclamo;

1.6. il primo punto da esaminare, attesa la difesa del ricorrente che su ciò incentra il motivo di ricorso ora in esame, è quello della legittimazione passiva in capo al Comune di Racale rispetto all’obbligazione di effettivo ripristino del rapporto lavorativo, disposto dall’ordinanza collegiale. Il ricorrente, infatti, da una parte si ritiene non responsabile del collocamento in quiescenza del P. alla data del 1 aprile 2006, non avendo omesso alcuna attività dovuta, e dall’altra afferma di aver proceduto a reintegrare il P. in adempimento dell’ordinanza collegiale del 18/30 maggio 2006;

1.7. è opportuno ricordare (così Cassazione civile, sez. lav., 15/05/2012, n. 7510) che la disciplina del rapporto di lavoro dei segretari comunali è stata ripetutamente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha delineato i seguenti principi:

a) il rapporto di impiego di questi dipendenti è sempre stato caratterizzato dalla non coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza le prestazioni. (Cass. SU 20 giugno 2007, n. 14288). Con l’importante riforma del relativo ordinamento introdotta dalla L. n. 127 del 1997 e dal D.P.R. n. 465 del 1997 (le cui norme sono state, poi, trasfuse nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, contenente il regime definitivo), l’amministrazione datrice di lavoro dei segretari è diventata l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 102, oggi abrogato a seguito dell’intervenuta soppressione dell’Agenzia, di cui si è detto);

b) è rimasta confermata la peculiarità della non coincidenza – di regola, salvo i pochi casi di permanenza in disponibilità, con utilizzazione diretta da parte dell’Agenzia, ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 7, comma 1, dell’amministrazione datrice di lavoro (Agenzia) con quella che ne utilizza le prestazioni (Comune o Provincia);

c) in ragione di tale distinzione, nelle controversie giudiziarie relative al rapporto tra segretario comunale ed ente utilizzatore non sussiste una situazione di litisconsorzio necessario con la predetta Agenzia (Cass. n. 16698 del 2010; Cass. 17065/2016);

d) tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dall’amministrazione locale nell’ambito dei rapporto di lavoro con la stessa instaurata (tra cui la revoca dall’incarico ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 71), rappresentano manifestazione di poteri propri del privato datore di lavoro (Cass. 12902/2009);

1.8. la non coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella presso la quale il Segretario presta servizio ha determinato, nella fattispecie in esame, la conseguenza che entrambi tali soggetti, ciascuno per la propria parte, siano stati tenuti a cooperare per consentire al dipendente di riprendere la propria prestazione lavorativa e che l’inadempimento di ciascuna di tali proprie e specifiche obbligazioni abbia generato la consequenziale obbligazione risarcitoria di cui all’art. 1218 c.c..

Questa Corte, infatti, ha da tempo affermato che è da riconoscere al privato una tutela piena nei confronti di un atto che appartiene alla gestione di un rapporto di lavoro assunto dalla PA con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato (vedi, per tutte: Cass. SU 19 ottobre 1998, n. 10370; Cass. 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. 3 marzo 2012, n. 3419);

1.9. la sentenza impugnata ha accertato (a pagina tre) che a fronte dell’emanazione dell’ordine di reintegrazione del P. da parte del Tribunale di Lecce solo l’Agenzia aveva ottemperato all’ordine di ripristino della iscrizione all’albo e ciò ha considerato quale inadempimento risarcibile. In particolare, come affermato anche dai contro ricorrenti che richiamano, pure in memoria, la documentazione allegata al proprio fascicolo, dopo il pronunciamento del Tribunale di Lecce, adito con reclamo cautelare per ottenere la sospensione del collocamento in quiescenza e la riammissione in servizio cui entrambe le amministrazioni pubbliche si erano opposte deducendo l’insussistenza del diritto, si è verificato che l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha adottato la Delib. 26 giugno 2006, n. 588, con la quale ha revocato la propria determinazione n. 30 del 16/1/2006 di collocamento a riposo del P. ed ha disposto la contestuale nuova iscrizione del medesimo nell’albo. Il Comune di Racale, invece, non ha (come pure lo stesso ha sostenuto anche nel ricorso per cassazione) provato di aver reintegrato il P. nelle proprie funzioni, ma si è limitato, dopo la notifica dell’ordinanza avvenuta il 19 giugno 2006, con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 27 giugno 2006 a prendere atto dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Lecce n. 13/06, senza però in concreto riattivare il rapporto. Il ricorrente, dunque, non ha in alcun modo dimostrato l’erroneità dell’ accertamento compiuto dalla Corte d’Appello, non ha indicato, riportandone almeno il brano, in quale punto della delibera di G.C. n. 136 del 27/6/2006 sia stato disposto di ottemperare all’ordine del Tribunale e non ha indicato, infine, neanche la sede processuale in cui tale documento sia stato prodotto. Il ricorrente si è limitato a sostenere di aver iniziato una procedura disciplinare, che avrebbe condotto alla revoca dell’incarico il successivo sette luglio 2006, nello stesso giorno in cui aveva esplicitato la presa d’atto. Ciò non consente di ritenere provato l’adempimento nè altra ragione legittima di estinzione dell’obbligo di ripristino del rapporto;

1.10. Trova, dunque, applicazione il principio espresso da SS.UU. 13533/2001 e seguito da numerose altre sentenze (da ultimo, tra le più recenti, Cass. 826/2015) secondo cui in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

2.1. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 414 c.p.c., numeri 3, 4 e 5, ed omessa e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In sostanza, il ricorrente critica la sentenza della Corte d’ Appello di Lecce perchè non ha accolto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo di primo grado, fondata sulla considerazione che il ricorrente non aveva indicato con quale atto il Comune avesse contribuito a determinare il proprio, illegittimo, collocamento in quiescenza, nè quale fosse la norma violata tale da determinare il diritto al risarcimento del danno. Vengono riportati, poi, taluni brani del ricorso introduttivo di primo grado ritenuti significativi della consapevolezza del P. dell’assenza di responsabilità del Comune nel collocamento in quiescenza al compimento del sessantacinquesimo anno. Tale carenza del ricorso di primo grado, secondo il ricorrente, si sarebbe risolta nella contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Inoltre a prova ulteriore della nullità del ricorso introduttivo, il ricorrente adduce la circostanza che non erano stati notificati i conteggi analitici relativi alle voci di danno pretese nè risultavano allegati al fascicolo di parte: ciò avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa.

2.2. Deve rilevarsi che la formulazione del motivo è contemporaneamente riferita sia al vizio di violazione di legge processuale che al vizio di motivazione e vengono contemporaneamente richiamati l’art. 360 c.p.c., numeri 3 e 5. Questa tecnica di formulazione del motivo (come ritenuto da Cass. 19443/2011), che mescola mezzi d’impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si rivela inammissibile non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e infine la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

2.3. Il motivo, inoltre, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il Comune ricorrente, infatti, si è limitato a trascrivere solo taluni brevi brani dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c., dai quali non è dato evincere il suo tenore complessivo e non ha depositato unitamente al ricorso per cassazione l’atto su cui fonda il mezzo in esame, nè ha offerto specifiche indicazioni perchè ne sia individuata l’esatta ed attuale allocazione. Tali omissioni violano il preciso disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, nell’ormai pacifica interpretazione datane da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui anche quando vengano denunciati errores in procedendo – in cui il giudice di cassazione è giudice del fatto e può dunque accedere agli atti per verificare la sussistenza – è necessario che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – Cass. Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; v. sugli oneri di indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, Cass., Sez. Un., Ord. n. 7161 del 25 marzo 2010; Cass. 2002/2016).

3.1 Il terzo motivo di ricorso, infine, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 54 del 1982, art. 6, che consente al dipendente di permanere in servizio per raggiungere una maggiore anzianità contributiva, ed omessa e contraddittoria motivazione su un ulteriore punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In sostanza il ricorrente critica il convincimento della Corte di merito che non ha rinvenuto, nella mera proposizione della domanda di pensione rivolta all’INPDAP i 10 febbraio 2006, valutandola unitamente alla energica e capillare tutela giudiziale approntata dal P. a difesa del proprio diritto nel medesimo periodo, una univoca volontà di rinunciare al diritto a permanere in servizio.

3.2 Il motivo, che propone nuovamente l’illustrazione di vizi eterogenei rispetto alle categorie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, mescolandoli, è anche ulteriormente inammissibile laddove lo stesso, attraverso la censura del ragionamento svolto dalla Corte d’Appello, tende a far rinnovare, in sede di legittimità, il giudizio di merito sui fatti di causa.

3.3 Anche, poi, a voler considerare una residua idoneità del denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, a provocare in questa sede una valutazione di insufficienza della motivazione sul punto, giacchè la valutazione del significato e della portata del complesso degli elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v. Cass. 10 novembre 2008, n. 26935, Cass. 28 settembre 2007, n. 20390), va rilevata la infondatezza del motivo. Infatti, la Corte d’Appello ha motivato il proprio convincimento in modo chiaro e privo di considerazioni illogiche facendo applicazione dei principi generali in materia. Il negozio di rinunzia, infatti, quando non sia prevista una forma vincolata, può perfezionarsi anche attraverso un comportamento concludente, purchè si tratti di un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto che si assume rinunziato.

3.4 E’ evidente che tale qualificazione di incompatibilità, ha riferito sinteticamente ma efficacemente la sentenza impugnata, non può ravvisarsi nel caso di specie. Ciò in quanto la richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico (che avrebbe sostituito la fonte di sostentamento costituita dalla retribuzione) da parte dal P. intervenne quando si era ormai palesata la volontà dell’Agenzia di non recedere dal proposito di non riconoscere il diritto alla permanenza in servizio senza l’assenso del Comune di Racale. Alla domanda, peraltro, si affiancò il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato negli stessi giorni, finalizzato ad ottenere il trattenimento in servizio.

4. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza. Non si deve, infine, provvedere sulla regolamentazione delle spese nei riguardi del Ministero dell’Interno che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in solido, in favore dei contro ricorrenti, liquidate nella misura di Euro 4200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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