Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1709 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 18324 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., e G.A.M., rappresentati e difesi,

giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to

Anna Rita Danza, elettivamente domiciliati presso lo studio legale

dell’Avv.to Luca Pagliaro, sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II

n. 252;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna, n. 44/09/2011, depositata il 31

maggio 2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 44/09/2011, depositata il 31 maggio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di F.G. e G.A.M., e accoglieva quello incidentale di questi ultimi nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza n. 94/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Rimini che, previa riunione, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso, per il 2004, nei confronti della società Cesea Impresit di S.M. & C s.n.c. (già Cesea Impresit di G.A.M. s.a.s.) – cancellata dal Registro delle imprese il (OMISSIS) – e dei suddetti F.G. e G.A.M., quali soci della s.a.s. nell’anno cui si riferiva l’accertamento, nonché accolto parzialmente il ricorso proposto da questi ultimi avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti della suddetta società e dei suddetti soci, per l’anno 2003, avente ad oggetto il recupero a tassazione di costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva;

– avverso la sentenza della CTR- che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 – l’Agenzia delle entrate propone ricorso principale per cassazione affidato a due motivi, cui resistono, con controricorso, F.G. e G.A.M., spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo;

– i contribuenti hanno depositato istanza di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito dalla L. n. 136 del 2018, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni previste nella detta disposizione normativa;

– con ordinanza del 28 maggio 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

-i contribuenti hanno depositato il 6 giugno 2019 documentazione relativa alla definizione agevolata chiedendo, ai sensi del citato art. 6, comma 10, la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020;

– i contribuenti, in data 12 novembre 2021 hanno depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per avere provveduto al pagamento di tutte le rate dovute, allegando relative quietanze;

– in data 24 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio, stante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR – nell’annullare il provvedimento impositivo per l’anno 2003 per mancata allegazione del p.v.c. rigettando implicitamente il motivo di doglianza inerente l’assunta commistione degli avvisi relativi alle annualità 2003-2004 – omesso di considerare che l’avviso emesso per il 2003 non conteneva alcuna ricostruzione sintetica del reddito operata dall’Ufficio solo per il 2004 (annualità definita in via di autotutela);

– con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 16, per avere erroneamente la CTR ritenuto illegittimo l’avviso notificato ai soci per l’anno 2003, non essendo stato allegato il richiamato p.v.c. (notificato soltanto al legale rappresentante della società) senza considerare che la motivazione per relationem dell’atto impositivo era stata garantita dalla riproduzione in quest’ultimo del contenuto essenziale del p.v.c.;

– con ricorso incidentale condizionato, i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., avendo, l’Ufficio emesso l’atto impositivo per l’anno 2003 nei confronti di una società estinta (in quanto cancellata dal registro delle imprese) e non già nei confronti degli ex soci in proprio, con conseguente illegittimità dello stesso;

– i contribuenti – avendo già formulato istanza di sospensione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 – hanno depositato, chiedendo la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, copia della domanda, tempestivamente presentata il 28 maggio 2019 di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), per l’anno 2003 (essendo per l’altro avviso dell’anno 2004 intervenuto annullamento in autotutela con conseguente affermata estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere), nonché del versamento, effettuato in data 23 maggio 2019, della prima rata di Euro 431,13;

– con memoria depositata il 12 novembre 2021, i contribuenti hanno formulato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di tutte le rate dovute, allegando relative quietanze;

– in prossimità dell’udienza camerale, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la Direzione provinciale di Bologna comunicato l’avvenuto pagamento da parte dei contribuenti previsto per il perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

– il giudizio va pertanto dichiarato estinto;

– ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, terzo periodo, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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