Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17089 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 01/08/2006, rep. n. 71453;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/05/2006 R.G.N. 133/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega FAVATA EMILIA;

udito l’Avvocato ASSENNATO G. SANTE per delega AMODEO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per fondatezza ergo accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato l’8-16 agosto 2006, l’INAIL chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 24 maggio 2006 e notificata il 28 giugno successivo, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, l’aveva condannato a costituire in favore di D.R. “la rendita nella misura del 16% con decorrenza 1/5/00”.

In particolare, la Corte territoriale ha richiamato le conclusioni del C.T.U. nominato in appello, secondo cui, a causa del lavoro svolto, il lavoratore era affetto da un modesto danno funzionale di tipo ostruttivo polmonare, “da qualificarsi come danno biologico, con grado di inabilità nella misura del 16%” ed ha conseguentemente condannato l’INAIL, “ai sensi … del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. a)”, nei termini indicati.

Resiste alle domande D.R. con rituale controricorso.

L’Inail ha altresì depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, l’INAIL deduce la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 66 e 74 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

In proposito rileva che, risultando pacificamente dagli atti che la denuncia della malattia professionale del D. era avvenuta nell’aprile 2000, alla fattispecie non era applicabile la L. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione del fatto che, a norma del secondo comma di tale articolo di legge, le disposizioni ivi stabilite trovano applicazione esclusivamente con riguardo agli infortuni verificatisi ed alle malattie professionali denunciate dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e di indennizzo del danno biologico, che è stato emanato il 12 luglio 2000 e pubblicato sulla G.U. il 25 luglio successivo.

La deduzione sarebbe, secondo l’INAIL, rilevante nel caso in esame, in quanto l’art. 13 citato assume a presupposto del diritto alla rendita la perdita dell’integrità psico-fisica, diversamente dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, che ha riguardo alla perdita dell’attitudine al lavoro. L’Ente ricorrente ne trae la conseguenza che sono altresì diversi nei due casi i criteri su cui viene parametrata l’indennità.

Nel controricorso, D.R. deduce l’improcedibilità del ricorso, in difetto della produzione da parte dell’INAIL degli atti da cui risulterebbe che la malattia era stata denunciata nell’aprile 2000, con le conseguenze di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso sarebbe altresì inammissibile, in quanto l’INAIL avrebbe dovuto formulare la censura in questione già in appello, dopo il deposito della C.T.U. in tale sede disposta ed effettuata, la quale, esprimendosi in termini di “inabilità”, avrebbe palesato l’errore in cui era incorso il consulente.

Nel merito e in via subordinata, il controricorrente deduce l’infondatezza del ricorso.

Le due deduzioni di inammissibilità del ricorso sono manifestamente infondate.

La prima, in quanto il riferimento alla data della domanda svolta in via amministrativa operato dall’INAIL nel ricorso per cassazione non era neppure necessario ai fini della tesi sostenuta della inapplicabilità al caso esaminato della norma di legge di cui alla L. n. 38 del 2000, art. 13 e quindi era altresì superflua la relativa produzione in giudizio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, essendo all’uopo sufficiente l’altro dato anch’esso menzionato nell’atto e relativo all’avvenuto riconoscimento della rendita Inail da 1^ maggio 2000 (dato pacifico e che a sua volta presuppone comunque per legge l’anteriorità della domanda in via amministrativa), quindi in data antecedente a quella indicata come di efficacia della norma di cui si lamenta conseguentemente la violazione.

Quanto alla seconda deduzione, essa non appare pienamente comprensibile, anche in considerazione della genericità della stessa, che ad es. non indica quale sia stato il quesito sottoposto al consulente, quale reazione diversa dalla richiesta di rigetto della domanda avrebbe dovuto sollecitare nell’ente.

Il ricorso è viceversa fondato.

Secondo quanto ricordato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha infatti riconosciuto il diritto di D.R. alla rendita Inail, con decorrenza dal 1^ maggio 2000, “ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, lett. a)”, qualificando come danno biologico comportante un grado di inabilità del 16% gli esiti di una malattia di origine professionale, contratta nello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

In proposito, infatti, la considerazione del danno biologico nel sistema legislativo degli indennizzi INAIL in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali costituisce il frutto della novella legislativa indicata, la quale all’art. 13, comma 2, lett. a) prevede appunto per la prima volta l’indennizzo delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica (danno biologico, determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del lavoratore danneggiato: cfr., ad es., Cass. 13 maggio 2008 n. 1940) valutate in base ad una specifica tabella delle menomazioni, ma unicamente quanto ai danni biologici “conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi e denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3”, relativo anche alla tabella delle menomazioni (cfr. Cass. 8 ottobre 2007 n. 21022).

Trattasi del D.M. 12 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 172, suppl. ord. del 25 luglio 2000, entrato in vigore il successivo 9 agosto 2000, relativo alla “Approvazione di Tabella delle menomazioni, Tabella indennizzo danno biologico, Tabella dei coefficienti, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Poichè la decorrenza della rendita riconosciuta al D. dal 1^ maggio 2000 rende indiscutibile il fatto che la malattia in questione si è verificata o è stata denunciata dall’interessato in data antecedente al 9 agosto 2000, l’indennizzo (nella specie mediante rendita) del danno biologico era estraneo al sistema previdenziale INAIL. La malattia denunciata dall’originario ricorrente andava pertanto valutata in termini di incidenza della stessa sulla sua attitudine al lavoro, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, (naturalmente ove questa sia effettivamente stata la richiesta formulata dall’interessato col ricorso al giudice del lavoro).

In base alle considerazioni svolte, il ricorso dell’INAIL va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA