Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17089 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 12/08/2016), n.17089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3096/2016 proposto da:

T.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA DI CIOCCIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 63,

presso l’avvocato MARCO CROCE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARCELLO RUSSO, MANUEL DE MONTE, giusta procura a margine dell’atto

di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 431/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PAOLA DI CIOCCIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e contesta la costituzione dell’avv. DE

MONTE;

udito, per il resistente M., l’Avvocato DE MONTE (che si

costituisce oggi per la discussione orale con comparsa di

costituzione) che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità sotto tutti

i profili.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.L. propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., sulla base di quattro motivi, della ordinanza di questa Corte del 14 gennaio 2016, n. 431, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti del 12 novembre 2014.

L’ordinanza impugnata ha invero ravvisato due distinte ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione: l’avere proposto il ricorso, in luogo che l’appello, avverso una decisione di primo grado; la carenza di interesse ad agire del T. per non avere il M. ancora accettato la candidatura a sindaco, ritenuta dal tribunale, e sulla cui statuizione, non censurata, si è formato il giudicato.

Non svolge difese l’intimato.

Il ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

Per la discussione orale si è costituito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso per revocazione deducono:

1) la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., commi 2 e 6, non contenendo essa lo svolgimento del processo e dei fatti rilevanti per la causa, come risulta anche dalla mancanza di p. 2 del provvedimento;

2) la violazione dell’art. 111 Cost., commi 2 e 7, in quanto il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione di legge, come era avvenuto mediante il proprio ricorso, invece dichiarato inammissibile;

3) l’erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto incontrovertibile, ossia che M.R. avesse accettato la candidatura a sindaco il 24 aprile 2014, errore in cui era già incorso il tribunale nel dichiarare la domanda inammissibile per difetto d’interesse; ciò risultava dai documenti ivi prodotti ex art. 372 c.p.c., ma ritenuti inammissibili; la S.C. è incorsa in errore nel rilevare la formazione del giudicato sul punto; inoltre, il M. era incompatibile per essere già presidente della F.I.R.A. s.p.a., ente strumentale della regione;

4) erronea supposizione dell’inesistenza di fatti rilevanti, per omesso riscontro di atti e documenti, essendo stata emanata l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Campobasso del 12 gennaio 2016, che ha disposto ulteriori indagini avverso due magistrati del Tribunale di Chieti, per non essersi astenuti dal procedimento de quo.

2. – Dispone l’art. 395 c.p.c., n. 4, che la sentenza può essere impugnata per revocazione ove sia “l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Ciò posto, il ricorso per revocazione si palesa inammissibile.

Invero, il primo motivo non denunzia un vizio revocatorio, ma una presunta illegittima formazione della motivazione dell’ordinanza, priva di svolgimento del processo (al riguardo, basti ricordare l’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).

Il secondo motivo parimenti non concerne un errore di fatto, oltre ad equivocare del tutto il disposto della norma costituzionale invocata, la quale non prevede affatto la facoltà di accesso indiscriminato in cassazione per saltum.

Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, posto che l’ordinanza impugnata si fonda su di una duplice ratio decidendi ai fini della dichiarata inammissibilità: onde, mal censurata l’una dal motivo secondo dell’odierno ricorso (inammissibilità del ricorso per cassazione, in luogo dell’appello), diviene inammissibile il motivo che censura l’altra, restando quella di per sè idonea a sostenere la decisione.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 600,00, oltre alle spese forfetarie ed agli accef85tt – di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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