Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17088 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12019-2012 proposto da:

G.L.A.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dall’avvocato RODOLFO

ROSSINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/04/2011 R.G.N. 522/10.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 30 aprile 2011, la Corte d’Appello di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e rigettava la domanda proposta da G.L.A.B. nei confronti di B.P., avente ad oggetto la condanna del medesimo al risarcimento del danno conseguente all’infortunio occorsogli mentre era impegnato nella verifica dei lavori di sostituzione di alcune lastre di copertura di un capannone;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l’infortunio e l’eventuale comportamento omissivo del datore, valendo l’inottemperanza all’ordine da questi impartito di non assumere in sua assenza iniziativa alcuna ad interrompere il nesso medesimo.

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a quattro motivi; il B. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p., della L. n. 257 del 1992, art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 agosto 1994, art. 10, del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 11, del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34, e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 70, in una con il vizio di motivazione, lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’irrilevanza ai fini del verificarsi dell’infortunio della presenza di amianto nelle lastre oggetto dei lavori di rimozione cui veniva adibito il ricorrente;

che, nel secondo motivo le censure attinenti alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e art. 8, comma 8, del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 8 e 9, del D.P.R. n. 164 del 1956,. artt. 10, 16 e 70, dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 40 c.p. nonchè al vizio di motivazione, investono il convincimento espresso dalla Corte territoriale in relazione all’indifferenza dell’assenza del lavoratore dal luogo di esecuzione dei lavori ai fini della configurabilità in capo al medesimo della responsabilità dell’evento, tenuto conto altresì della non disponibilità nel luogo di lavoro delle dotazioni minime di sicurezza e dell’inosservanza degli obblighi di informazione e formazione;

– che il vizio di motivazione è dedotto nel terzo motivo in relazione al travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere effettivamente impartito l’ordine di non dare inizio ad alcuna attività prima dell’arrivo del datore e l’erroneità della valutazione di abnormità del comportamento;

– che con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c. e art. 40 c.p., in una con il vizio di motivazione, il ricorrente deduce la non conformità a diritto della conclusione cui perviene in ordine all’idoneità del comportamento del ricorrente ad interrompere il nesso di causalità dell’evento rispetto agli evidenziati comportamenti omissivi del datore;

– che l’impugnazione proposta dal ricorrente risulta complessivamente infondata atteso che, stante l’inconfigurabilità del vizio di motivazione denunciato nel terzo motivo con riguardo all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa l’effettività dell’ordine impartito dal datore di non svolgere alcuna attività prima del suo arrivo in cantiere, accertamento solidamente fondato sulle dichiarazioni rilasciate ai tecnici della ASL dallo stesso ricorrente e dal suo collega di lavoro, delle quali è stata congruamente esclusa la non veridicità, sulla quale neppure può indurre dubbi la dichiarazione della sig.ra Be., riportata in ricorso, si deve ritenere conforme a diritto e logicamente congrua, derivandone l’infondatezza del quarto motivo, la conclusione cui perviene la Corte territoriale per la quale, la riferibilità dell’incidente all’autonoma iniziativa del ricorrente, improvvidamente (per l’errore di valutazione dallo stesso compiuto senza che la valutazione medesima gli fosse stata in qualche modo demandata sulla tenuta delle lastre) assunta in difformità della prassi seguita nello svolgimento di analoghi lavori per lo stesso datore ed in violazione delle precise direttive comportamentali da questi ricevute nell’occasione era idonea ad interrompere il nesso di causalità con i vari comportamenti omissivi, denunciati con il primo e secondo motivo, che il datore avrebbe potuto tenere in via meramente eventuale se, una volta giunto sul cantiere, non avesse predisposto le misure necessarie allo svolgimento in sicurezza dei lavori che, fino al suo arrivo, aveva opportunamente disposto non fossero neppure iniziati;

Che nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio (Ndr: testo originale non comprensibile).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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