Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17087 del 12/08/2016
Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 12/08/2016), n.17087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2118-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente-
contro
EQUITALIA ESATRI S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 157, presso l’avvocato MASSIMO PIERALLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO MARCHESI,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO LA OLMO CARPENTERIE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il
26/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/06/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Esatri s.p.a. si insinuava nel fallimento di La Olmo Carpenteria s.r.l., per il credito Irap relativo all’annualità 2006 e per l’aggio di riscossione, con relative spese, vantando il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1, e art. 2778 c.c., n. 18.
Il giudice delegato ammetteva al passivo il credito per l’imposta e per l’aggio, ma al rango chirografario, escludendo quello relativo alle spese di insinuazione. Equitalia Esatri proponeva opposizione e nella causa interveniva l’agenzia delle entrate.
Il Tribunale di Bergamo ammetteva Equitalia Esatri al passivo anche in relazione alle spese di insinuazione, benchè in chirografo, e rigettava l’opposizione in ordine al privilegio.
Reputava di discostarsi da quanto affermato da questa corte con sentenza n. 4861 – 10, attesi gli elementi di diversità dell’Irap onde poterla equiparare all’Ilor, e attesa l’inammissibilità di un’applicazione analogica delle norme in tema di privilegi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso l’agenzia delle entrate.
Equitalia Esatri si è costituita aderendo al ricorso. Non ha svolto difese il fallimento.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l’amministrazione finanziaria deduce la violazione dell’art. 2752 c.c., comma 1, in relazione all’art. 2778 c.c., n. 18, per aver il tribunale escluso il privilegio per il credito Irap in relazione ai periodi anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 159 del 2007, conv. in L. n. 222 del 2007.
Il motivo, al quale ha aderito la concessionaria col proprio controricorso, è fondato.
Questa corte ha stabilito che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, conv. con modificazioni dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva (e non analogica, come erroneamente ritenuto dal tribunale) del testo originario dell’art. 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente a oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’Ilor e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (v. Sez. 1^ n. 4861 – 10 e successivamente Sez. 6^ – 1 n. 17925-10; Sez. 1^ n. 26125-13).
Nel decreto impugnato non sono evidenziati argomenti idonei a contrastare l’insegnamento esposto.
Consegue che il decreto va cassato.
Non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dal momento che il tribunale, per quanto rileva, ha escluso il privilegio per il credito d’imposta ma ha ammesso in chirografo (anche) il credito per spese di insinuazione.
La decisione è stata impugnata solo in relazione al disconoscimento del privilegio quanto al credito d’imposta, privilegio che invece andava riconosciuto.
Tanto la corte può fare direttamente, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..
Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate per giusti motivi, atteso il consolidamento del citato indirizzo giurisprudenziale in epoca successiva all’insinuazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio in relazione al credito Irap; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 28 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016