Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17087 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12842/2009 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO Antonino, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

LA VALTIGLIONESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato BOCCIA Franco Raimondo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARELLI MARIAGRAZIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 612/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/05/2008 R.G.N. 126/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’, per delega BOCCIA FRANCO RAIMONDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito rigettato ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22 maggio 2008, la Corte d’appello di Torino ha, per quanto qui interessa, respinto la domanda svolta da M.V. nei confronti della datrice di lavoro La Valtiglionese s.r.l., di dichiarazione della nullità del licenziamento disciplinare comunicatole il 19 settembre 2002, denunciato come motivato da ragioni di ritorsione (e quindi con la richiesta di applicazione delle conseguenze di cui all’art. 18 S.L.) rispetto alle rivendicazioni svolte nei confronti della società dal padre, in relazione ad un grave infortunio da questi subito sul lavoro, con conseguenti lunghe assenze per malattia, che infine avevano condotto al suo licenziamento appena cinque giorni prima di quello della figlia. La decisione ha riformato parzialmente sul punto la sentenza di primo grado, accogliendo unicamente la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità del licenziamento per violazione dell’art. 7 S.L., applicando conscguentemente la tutela obbligatoria in ragione delle limitate dimensioni aziendali.

In proposito la Corte territoriale, rilevato:

– che la vertenza col padre della M. era stata successivamente conciliata, il che non sosterrebbe l’esistenza di intenti ritorsivi della società nei riguardi della figlia;

– che della frase pronunciata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione dal rappresentante della società, secondo la quale “era logico che tuo padre, facendo scoppiare un casino così in una piccola ditta, coinvolgesse anche te”, non sarebbe emerso dall’istruttoria il contesto in cui era stata pronunciata e comunque la frase medesima, in quanto successiva al licenziamento, non ne potrebbe fornire ex post la motivazione;

– che il fatto che la società non si fosse difesa in giudizio in ordine alla illegittimità del licenziamento costituirebbe circostanza inlnfluente sul piano considerato;

– che pertanto l’unico indizio della natura ritorsiva del licenziamento sarebbe rappresentato dalla cronologia ravvicinata elei due licenziamenti”, insufficiente di per sè a sostenere l’assunto;

ha escluso la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, confermandone peraltro l’illegittimità per violazione dell’art. 7 S.L., in assenza della preventiva contestazione degli addebiti, accordando alla M. unicamente la tutela obbligatoria della L. n. 108 del 1990, ex art. 2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, notificato il 22 maggio 2009, M.V., affidandolo a sei motivi, relativi alla violazione dell’art. 2727 c.c., e al vizio di motivazione nell’analisi degli elementi rappresentati in giudizio a sostegno del carattere esclusivamente ritorsivo indiretto del suo licenziamento, comportante la dichiarazione di nullità dello stesso, con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1.

La società resiste alle domande con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente un ricorso incidentale, con due motivi.

La M. contrasta il ricorso incidentale con regolare controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto investono la medesima sentenza.

Con i sei motivi di ricorso, M.V. conduce in realtà un unico discorso di denuncia di omissioni, contraddizioni e illogicità della sentenza impugnata nella considerazione degli elementi indiziari emersi in giudizio a sostegno del carattere ritorsivo del licenziamento disciplinare.

In proposito la ricorrente pone in evidenza:

– la illogicità e comunque la superficialità dell’assunto secondo il quale l’intervenuta conciliazione della vertenza del padre per ciò che riguarda il suo licenziamento e il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio sul lavoro deporrebbe nel senso opposto rispetto all’esistenza di intenti ritorsivi;

– la incongruità e la illogicità dei rilievi secondo cui le dichiarazioni confessorie del rappresentante della società in sede di tentativo di conciliazione sarebbero irrilevanti perchè non ne sarebbe noto il contesto e comunque non potrebbero fornire ex post la motivazione del licenziamento;

– l’errore nel non aver rilevato la natura confessoria (stragiudiziale) di tali dichiarazioni, con le conseguenze di cui all’art. 2735 c.c.;

– la motivazione solo apparente in ordine all’importante indizio rappresentato dal fatto che nè nella lettera di licenziamento nè in giudizio la società aveva esplicitato in maniera specifica le ragioni pretesamente costituenti giusta causa del licenziamento, limitandosi a riconoscerne il vizio procedurale della mancata preventiva contestazione degli addebiti;

– l’omissione di ogni considerazione in ordine alle risultanze della prova testimoniale, che avrebbero evidenziato nell’atteggiamento della società anche nei confronti della ricorrente, a seguito delle assenze del padre dovute all’infortunio sul lavoro, un mutamento in peggio, sfociato infine anche in minacce di ritorsione in caso di persistenza delle rivendicazioni del padre.

Tutta questa serie di omissioni, illogicità e contraddizioni nella motivazione della sentenza avrebbe giuocato un ruolo decisivo in ordine alla valuta-zione di insufficienza degli indizi sull’esclusiva natura ritorsiva del licenziamento della M., che viceversa risulterebbe evidente ad una corretta considerazione degli stessi.

Col ricorso incidentale, la società si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sui motivi di appello relativi alla pretesa inconfigurabilità di un licenziamento discriminatorio nel caso, come quello sostenuto dalla ricorrente, di ritorsione indiretta e sulla inattendibilità dei testi indotti dalla M..

Il ricorso principale è fondato per le ragioni di seguito esposte, mentre va respinto quello incidentale.

Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che questa sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c..

Esso costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta.

Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza di questa Corte, data l’analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, della L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3 – interpretate in maniera estensiva -, che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all’art. 18 S.L. (cfr., da ultimo, Cass. 18 marzo 2011 n. 6282).

Ciò posto, va ribadita la regola che l’onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinale la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio.

Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole.

E’ appunto su tale piano che la sentenza impugnata fraintende in primo luogo il reale significato della deduzione della M., relativa alla assenza di una indicazione concernente le ragioni del licenziamento sia nella relativa lettera (non preceduta da contestazioni), che in giudizio.

Tale deduzione, come risulta dal ricorso, era infatti chiaramente diretta ad evidenziare un primo importante indizio della ritenuta ritorsione, rappresentato dalla significativa posizione volutamente silenziosa adottata dalla società, prima e durante il giudizio, sulle ragioni del licenziamento disciplinare per giusta causa (giustificate o meno che queste potessero essere ritenute).

La Corte ne ha viceversa colto un aspetto assolutamente improbabile, limitandosi a rilevare che sarebbe stato inutile per la società difendersi in giudizio nel merito delle giustificazioni del licenziamento, quando questo era evidentemente viziato quanto al rispetto della procedura di cui all’art. 7 S.L..

Una seconda grave carenza della motivazione della sentenza riguarda la valutazione dell’altrettanto importante indizio (non confessione stragiudiziali, sia in ragione della qualità di procuratore speciale di colui che pronunciò la frase in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, sia perchè la frase non significava ancora che il motivo fosse stato determinante), relativo alle dichiarazioni del rappresentante della società in sede di tentativo di conciliazione, concernenti il fatto che il licenziamento era maturato nel clima conflittuale creato dalla iniziative rivendicative del padre della M. (dichiarazioni di un teste che i giudici hanno ritenuto attendibile in assenza di significative controindicazioni, nell’esercizio del potere loro affidato di valutazione delle prove).

in proposito, appare infatti del tutto incomprensibile, anche quanto alle conseguenze che se ne vogliono trarre nello specifico, il rilievo secondo cui “dall’istruttoria non è emerso il contesto in cui la frase è stata pronunciata”, mentre non può che qualificarsi come illogica e stravagante raffermazione secondo cui “la frase è successiva al licenziamento e non ne può certo fornire la motivazione ex post”, che si commenta da sola.

Infine, anche la valutazione come indizio contrario dell’intervenuta transazione della vertenza del padre della ricorrente non è in alcun modo argomentata, sicchè il dato della “cronologia ravvicinata dei due licenziamenti” non era l’unico indizio possibile della ritorsione indiretta.

Nel complesso, la motivazione della sentenza si presenta pertanto carente, illogica e contraddittoria nello snodo decisivo della causa, tutta centrata sulla possibile dimostrazione da parte della ricorrente, mediante presunzioni semplici utilizzate per delineare un quadro ritenuto sufficientemente certo della effettiva natura esclusivamente ritorsiva del licenziamento, finalizzata alla dichiarazione della sua nullità, con gli effetti di cui all’art. 18 S.L..

Nei limiti delle considerazioni svolte, il ricorso principale va accolto mentre va respinto quello incidentale, in ragione di quanto sopra argomentato in ordine alla nozione di negozio a motivo illecito determinante, diretto o indiretto che sia e relativamente al potere del giudice di merito di valutare le prove, nei limiti della ragionevolezza e completezza.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale e quindi per un vizio di motivazione, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice, che procederà ad una nuova valutazione delle risultanze di causa, eventualmente integrandole, ove ne ricorrano i presupposti, mediante il corretto esercizio dei propri poteri istruttori d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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