Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17086 del 24/08/2015

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17086 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso(211.._291L2E1225) proposto da:
A.A.

– ricorrente contro
UNIPOL BANCA S.P.A., già BA.N.E.C. Banca Nazionale
dell’Economia

Coopéiativa

(c.f.

03719580379),

in

persona del presidente dei consiglio di amministrazione
4390

2015

sig. Pierluigi Stefanini, rappresentata e difesa
dall’avv. Antonio Formar° ed elett.te dom.ta nel suo
studio in Roma, Via Tangorra n. 12, presso lo studio
Catricaià

Data pubblicazione: 24/08/2015

– controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.
2696/08 depositata il 10 ottobre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DE CHIARA;
udito per la controricorrente l’avv. Orazio CASTELLANA,
per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni RUSSO, che ha concluso
per la manifesta infondatezza del ricorso e condanna
aggravata del ricorrente alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Milano, rigettando il gravame proposto dall’avv. A.A., ha confermato la
sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato inesistente, per difetto di sottoscrizione, l’atto di opposizione del medesimo al decreto ingiuntivo di pagamento
di

e

10.325,88 emesso su richiesta della Unipol Banca

s.p.a.
La Corte ha fatto applicazione dell’art. 125
c.p.c., che impone la sottoscrizione dell’atto di citazione sia nell’originale che nella copia notificata,
rilevando che quest’ultima non era sottoscritta e che
l’originale non era stato depositato e disattendendo,

2

udienza del 14 maggio 2015 dal Consigliere dott. Carlo

altresì, la tesi dell’appellante secondo cui il vizio
in discussione sarebbe stato sanato dalla riconducibilità dell’atto al suo autore, comunque desumibile da
altri elementi e riconosciuta dalla stessa controparte:

dell’inesistenza di un atto.
L’avv. A.A. ha proposto ricorso per cassazione
con un solo motivo di censura, cui la banca intimata ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando
violazione dell’art. 125 c.p.c., si sostiene che l’atto
di citazione privo di sottoscrizione sia valido allorché la sua riferibilità all’autore sia deducibile da
altri elementi e che comunque non possa essere considerato inesistente allorché abbia raggiunto il suo scopo.
2.- Il motivo è infondato, essendo la sottoscrizione dell’atto di citazione elemento indispensabile
dello stesso, il cui difetto ne determina l’inesistenza
(Cass. 2691/1994, 6111/1999, 4116/2001, 15956/2001,
1275/2011), la quale non è suscettibile di sanatoria
(cfr., con particolare riferimento all’inesistenza per
difetto di sottoscrizione, Cass. 2137/1974, 4316/1976,
5077/1978).

3

tesi contrastante con il principio di insanabilità

3. – Il ricorso va pertanto respinto, con condanna
del soccombente alle spese processuali, liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.

te alle spese processuali, che liquida in
di cui

e 3.700,00,

e 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese

generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
14 maggio 2015.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren-

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