Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17086 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Caroncini

n. 27 presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Damiano, rappresentato e

difeso dall’Avv. Sandomendico Carmelo del foro di Benevento come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccio

Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 6124/05 della Corte di Appello di

Napoli del 10.10.2005/31.12.2005 nella causa n. 543 R.G. 2001.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25.05.2 010 dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 29.10.1998, C.M. premesso di avere esperito negativamente il procedimento amministrativo, conveniva l’INPS per sentir dichiarare l’invalidità ai sensi della legge, per essersi la sua capacità di lavoro ridotta di oltre i due terzi, con la condanna dell’ente convenuto al pagamento del relativo assegno.

Si costituiva l’INPS contestando le avverse deduzioni ed argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito, espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Benevento con sentenza n. 4961 del 2000 accoglieva il ricorso, con il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità dal 1.01.1998 e la condanna del pagamento del relativo importo, oltre accessori, da parte dell’INPS Tale decisione, impugnata dall’INPS, è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6124 del 2005, che, all’esito di rinnovata consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda del C., ritenendo l’insussistenza di uno stato di invalidità di interesse medico-legale.

Il C. ricorre per cassazione con un articolato motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso il C. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 1, sostenendo che la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla “capacità di guadagno” e non già alla “capacità di lavoro” in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Il ricorrente aggiunge che il giudice di appello si è limitato ad una acritica adesione alla consulenza di secondo grado, difforme da quella di primo grado, senza procedere ad una valutazione globale di tutte le affezioni documentate, comportanti una incidenza usurante delle residue energie lavorative a termine della richiamata legge.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Va in primo luogo affermato che in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione non risulta: che sin dall’atto iniziale – o nel corso del giudizio di merito – sia stato indicata dall’assicurato la sua risalente o prossima attività lavorativa; che all’esito della consulenza di secondo grado e del suo deposito sia stato sul punto spiegata una qualche precisa e puntuale doglianza. Ed ancora va rimarcato come conseguentemente nel contenuto del ricorso non possa che riscontrarsi la carenza di una qualche considerazione che – sulla base di una residuale e non specificata capacità lavorativa- sia idonea ad attestare la rilevanza ai fini dell’accoglimento della chiesta provvidenza del denunziato scarto delle valutazioni medico-legali incentrate su presupposti fondanti diversi. E sempre con riferimento alla censura in esame deve specificamente anche rilevarsi che per escludere che nella presente controversia vi sia stata in concreto la denunziata violazione del disposto dell’art. 1 della vigente L. n. 222 del 1984 va evidenziato che – come emerge dal prosieguo della motivazione – l’esito del giudizio di appello è stato determinato non da una difformità del criterio giuridico su cui il primo giudice ha valutato le infermità riscontrate sull’assicurato – ossia sulla capacità lavorativa- ma unicamente sull’entità e la gravità di dette infermità e del grado globale di salute del C..

Ed invero l’impugnata decisione non si è limitata a riportare puramente e semplicemente le risultanze peritali del secondo consulente, ma ha proceduto – in modo puntuale – all’esame delle patologie descritte nella relazione di consulenza, escludendo l’insussistenza di uno stato di invalidità di interesse medico- legale ai fini del raggiungimento della soglia minima di riduzione della capacità lavorativa imposta dalla legge.

Il C. da parte sua ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza di secondo grado, non contrastando gli accurati accertamenti contenuti in essa con precisi clementi probatori in ordine a carenze od efficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142).

In questo quadro la denuncia dell’erroneità delle valutazioni del quadro anamnestico e della natura delle affezioni si risolve in una censura non ammissibile in sede di legittimità, e ciò alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla necessità di indicazione di precise carenze e deficienze diagnostiche, il che non è dato riscontrare, come già si è detto, nel caso di specie, in cui si prospetta un diverso apprezzamento del requisito sanitario e della sua incidenza sulla capacità lavorativa.

Non assume infine rilievo decisivo il riferimento del giudice di appello agli accertamenti del secondo perito, atteso che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio del giudizio di merito, ove il giudice di appello ritenga di dover prestare adesione alle conclusioni del consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza (cfr ex plurimis Cass. n. 13318 del 2001; Cass. n. 3093 del 2001).

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, essendo stato depositato il ricorso introduttivo il 29 ottobre 1998, per cui va applicato l’art. 152 anzidetto nella formulazione previgente al 2003 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004). Va precisato al riguardo che trova applicazione il nuovo art. 152 disp. att. c.p.c., che ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese, ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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