Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17086 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 12/08/2016), n.17086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4124-2011 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 54, presso l’avvocato FEDERICO

GARRITANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO CORVINO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IDEA TISSUE S.P.A. IGIENE PER CONSUMER &

CATERING;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il

17/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato improcedibile l’opposizione della Banca nazionale del lavoro s.p.a. allo stato passivo del fallimento di Idea Tissue Igiene per Consumer & Catering s.p.a., essendo stata omessa la produzione della copia autentica del decreto impugnato.

Avverso la decisione, la Bnl ricorre per cassazione con sei motivi.

Il fallimento non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, il cui esame si rivela assorbente e consente di non evidenziare il contenuto dei restanti, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 1, per avere il tribunale erroneamente dichiarato improcedibile l’opposizione attesa la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte (v. sez. 6^ (Ndr: testo originale non comprensibile) n. 2677-12, cui adde Sez. 1^ n. 19802-15), in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal Decreto Correttivo n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria.

La conclusione va ulteriormente ribadita osservandosi che la L. Fall., art. 99, indica il contenuto del ricorso in opposizione e non fa riferimento alla necessaria allegazione dell’atto impugnato.

L’unico richiamo sul punto concerne i documenti, che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice.

Consegue che ha errato il tribunale nel dichiarare l’opposizione improcedibile.

Vero è che nella materia de qua resta applicabile il precetto enunciato nell’art. 347 c.p.c., come dal tribunale affermato. Ma vi è che questa norma pone l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata con lo scopo di assicurare solo la possibilità dell’esame di detto provvedimento da parte del giudice dell’appello.

Consegue che il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Torre Annunziata che, in diversa composizione, provvederà a esaminare l’opposizione nel merito.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio, di cassazione, al tribunale di Torre Annunziata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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