Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17086 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17360/2014 proposto da:

D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 535, presso lo studio dell’avvocato MARCO POLIZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO ANTONIO

ALEO, CLAUDIO ZICHITTELLA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MAICO TECNIC PHON CENTER;

– intimata –

avverso la sentenza n. 414/2013 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata

il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 7/5/2013, il Tribunale di Marsala, in accoglimento dell’appello proposto da D.V.G. e in riforma della sentenza di primo grado, ha pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita di un apparecchio acustico stipulato tra il D.V. e la Maico Tecnic Phone Center, condannando quest’ultima alla restituzione, in favore del D.V., del prezzo dallo stesso corrisposto per l’acquisto dell’apparecchio risultato non funzionante, con l’ulteriore condanna del D.V. alla restituzione, in favore della Maico, del prodotto difettoso;

che, avverso la sentenza d’appello, D.V.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Maico Tecnic Phone Center non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo d’impugnazione proposto, il D.V. si duole della nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere il Tribunale di Marsala erroneamente condannato l’appellante alla restituzione del prodotto difettoso nonostante la controparte non avesse mai formulato siffatta domanda nel corso del giudizio;

che la censura è fondata;

che, infatti, dall’esame delle conclusioni formulate dalla Maico Tecnic Phone Center, tanto nel corso del giudizio di primo grado, quanto in quello di gravame, risulta che la stessa non ha mai rivendicato la condanna del D.V. la restituzione del prodotto difettoso cedutogli;

che, pertanto, la pronuncia emessa dal giudice a quo in ordine alla condanna del D.V. alla restituzione di tale prodotto deve ritenersi emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui impone la rigorosa corrispondenza della pronuncia del giudice alle domande proposte delle parti;

che, sulla base di tale considerazione, deve essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessaria l’esecuzione di alcun ulteriore accertamento di fatto, ritiene il collegio di poter direttamente procedere alla correzione della sentenza impugnata attraverso l’eliminazione della condanna del D.V. alla restituzione, in favore della controparte, del prodotto oggetto di lite, confermando, nel resto, la sentenza impugnata;

che sussistono giusti motivi, in ragione dei motivi della decisione, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i giudizi di merito e di quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la condanna emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti di D.V.G. per la restituzione, in favore della Maico Tecnic Phone Center, del prodotto oggetto di lite, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i giudizi di merito e di quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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