Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17086 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8637/2009 proposto da:

BERSUD S.P.A., già BERAUD SUD S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 20-13, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA

PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato MOTTA Cataldo, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato STANO Giulio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2299/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/12/2008 r.g.n. 2791/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MOTTA CATALDO;

udito l’Avvocato STEFANO FERRANTE per delega GIULIO STRANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 31 dicembre 2008, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, di annullamento del licenziamento comunicato il 17 marzo 2004 dalla s.p.a. Beriud a S.M., contabile tecnico-amministrativo di cantiere a Brindisi, per giustificato motivo oggettivo, relativo alla riduzione di una sola unità di personale.

In proposito, la Corte territoriale, affermata l’insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali relativamente alla riorganizzazione aziendale con soppressione o riduzione di attività, ha peraltro rilevato due circostanze, ognuna delle quali, a suo giudizio, rendeva ingiustificato il licenziamento del S.:

a) anzitutto il fatto che, appena un mese dopo tale licenziamento, la società avesse chiesto l’ammissione alla CIG ordinaria per 15 dipendenti per 13 settimane, cosi evidenziando, secondo i giudici, il carattere temporaneo delle difficoltà all’origine della situazione di crisi aziendale presso il cantiere di (OMISSIS), divenuta successivamente definitiva solo nel dicembre 2004, quando era stata avviata una procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991;

b) inoltre la circostanza che il 29 marzo 2004, in sede di riunione sindacale, la società aveva formulato la proposta di reintegrare il S., distaccandolo per due anni alle dipendenze della società capogruppo Donelli Eos s.r.l. a (OMISSIS); proposta peraltro mai comunicata direttamente al dipendente, indicativa della possibilità di un suo impiego in una diversa posizione lavorativa.

Avverso tale sentenza la Bersud s.p.a. (già Bersud s.p.a.) ha notificato in data 3 aprile 2009 un ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste S.M. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Coi primi due motivi, la società denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale sviluppato in maniera illogica un’analisi della crisi aziendale della società con apodittica valutazione a posteriori relativamente al carattere contingente della crisi, evidenziando la successiva messa in CIG di alcuni lavoratori e l’avvio dieci mesi dopo di una procedura di mobilità, invece di attenersi ad una valutazione al riguardo della situazione aziendale esistente al momento del licenziamento, quale rappresentata negli scritti difensivi della società, come provata in giudizio e confermata del resto dalle successive vicende, in particolare la messa in mobilità e quanto risultante dai verbali dei relativi incontri col sindacato, a conferma del carattere definitivo della crisi; in tal modo sostituendosi all’impresa nella formulazione di valutazioni di pertinenza di questa.

2 – Col terzo motivo, la società deduce l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nel l’aver ritenuto indicativa di un possibile repechage del S. la prospettazione di una sua utilizzazione in posizione di distacco a (OMISSIS), ancora una volta sostituendosi all’impresa in valutazioni ad essa spettanti, senza tener conto che il distacco proposto e risultante dal verbale di riunione sindacale del 29 marzo 2004 costituiva la conferma della inutilizzabilità della prestazione lavorativa del S. presso la struttura della Bersud, anche in forza del richiamo operato, nella proposta, alla L. n. 236 del 1993, art. 8, comma 3, che emancipa l’ipotesi del distacco dalla sussistenza di un interesse aziendale allo stesso.

3 – Col quarto motivo, la società denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all’art. 41 Cost., in quanto la Corte territoriale nel valutare la legittimità o meno del licenziamento intimato al S., si era arbitrariamente sostituita a quest’ultima in valutazioni che attengono all’organizzazione aziendale e alle conseguenti scelte in ordine alle relative dimensioni.

Il ricorso è infondato.

Esso investe con i primi due motivi (che sostanzialmente denunciano un vizio di motivazione della sentenza impugnata) la valutazione relativa alla natura temporanea della crisi posta a fondamento del licenziamento del S., col terzo l’accertamento della possibile utilizzazione di questi in una posizione diversa e col quarto ambedue i temi, per dedurne una indebita ingerenza nell’area riservata alla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore.

Delle due indicate motivazioni che sorreggono la decisione impugnata appare sicuramente incensurabile la seconda.

Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale costante l’affermazione secondo cui, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti l’attività produttiva, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato in mansioni diverse da quelle svolte in precedenza (cfr., ad es. Cass. 20 maggio 2009 n. 11720).

Nel caso in esame, la sentenza ha accertato che nella riunione sindacale immediatamente successiva al licenziamento, la società aveva prospettato ai sindacati la possibilità di reintegrare il S. in azienda, ponendolo temporaneamente, per due anni, a disposizione della capogruppo Donelli Eos s.p.a. e da ciò ha correttamente desunto “la dimostrazione che la Bersud, all’interno della sua organizzazione produttiva ed anche per i collegamenti con altre aziende facenti parte del suo stesso gruppo, era nella condizione di poter diversamente collocare il S., anche se non nell’unità produttiva di (OMISSIS), sia pure con lo strumento del distacco temporaneo presso altra azienda”.

Poichè, secondo i giudici, una tale offerta non era mai stata formulata direttamente al S., il quale comunque non l’aveva mai rifiutata, direttamente o indirettamente, la Corte territoriale ne ha tratto la logica conseguenza della invalidità del licenziamento. Nè tale conseguenza è influenzata dal richiamo operato dalla ricorrente al D.L. n. 148 del 1993, art. 8, comma 3, convertito nella L. n. 236 del 1993, che non esclude che alla disponibilità ad operare la reintegrazione del dipendente con comando o distacco (istituti di carattere temporaneo), corrisponda la possibilità di un suo diverso utilizzo nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro.

Restano assorbiti i profili di censura relativi alla valutazione della sentenza in ordine al carattere temporaneo della crisi al momento del licenziamento.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare al S. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.500.00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA