Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17085 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., S.B., C.S.G., D.

I.A., D.A., D.R.

elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Corridoni n. 14. presso lo

studio dell’Avv. Valentini Stefano, che li rappresentata e difende,

unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Pompeo Agostini per procura

in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. S.G.

P., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso

l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso,

anche disgiuntamete, dagli Avv.ti Mittoni Enrico, Valerio Mercanti ed

Elisabetta Lanzetta per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza n. 5021 della Corte di Appello di

Roma del 13.06.2 006/12.10.2006 nella causa n. 9954 R.G. 2004.

“3 Udita la relazione nella pubblica udienza del 25.05.2010 svolta

dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gcn. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per

mancanza dei quesiti di diritto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 18.1 1.2004 V.A. e gli altri litisconsorzi proponevano appello contro la sentenza del Tribunale di Roma del 7.05.2004, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’INPS riguardante la risoluzione del contratto di capitalizzazione stipulato con l’ente previdenziale all’atto del loro collocamento a riposo.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5021 del 2006 ha dichiarato l’improseguibilità dell’appello per mancata notifica del ricorso nel termine assegnato alle parti con provvedimento, con cui si disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, emesso in corso di causa (udienza del 13.12.2005) dalla Corte con ordinanza ex artt. 162 e 421 c.p.c..

I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per cassazione con due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo V.A. e gli altri litisconsorzi indicati in epigrafe denunciano nullità dell’impugnata sentenza ex art. 159 c.p.c., in relazione all’omessa comunicazione agli appellanti dell’ordinanza emessa all’udienza del 13.12.2005; mentre e on il secondo motivo lamentano violazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 421 c.p.c..

Il ricorso così formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, incorre nella violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie il ricorso non presenta formulazione di un appropriato ed adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico- giuridico risolutivo della questione introdotta, nè censura in modo specifico e chiaro il ragionamento attraverso il quale il giudice del gravame è giunto alla dichiarazione di improseguibiltà dell’appello.

Al riguardo si richiama recente indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA