Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17085 del 12/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 12/08/2016), n.17085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1256-2011 proposto da:

GAFFOIL DI FERRARA A. & C. S.N.C. (p.i. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VELLETRI 35, presso l’avvocato MARSILIO CASALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO CATERINO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RISING HOUSE S.R.L. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 154, presso l’avvocato ROSSETTI FRANCESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO MAGLIO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. CASALE, con delega verbale,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato S. GRASSI, con delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Gaffoil di Ferrara A&C s.n.c. chiese il fallimento di Rising House s.r.l. unipersonale, sul presupposto dell’insolvenza manifestata dal mancato pagamento di un credito di Euro 37.294,21 relativo a forniture di gasolio.

Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi respinse il ricorso e condannò l’istante alle spese.

La Gaffoil propose reclamo alla corte d’appello di Napoli dolendosi (a) del rigetto dell’istanza di fallimento in luogo dell’archiviazione, che avrebbe dovuto essere disposta per l’intervenuta desistenza, (b) della esclusione dell’insolvenza, avendo la debitrice pagato dopo la presentazione dell’istanza di fallimento la sorte capitale dovuta ma non gli interessi di mora, (c) della condanna alle spese.

Radicatosi il contraddittorio la corte d’appello rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle ulteriori spese, oltre che al pagamento di una somma – equitativamente determinata in Euro 5.000,00 – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Osservava che la reclamante non aveva interesse alla prima doglianza, atteso che, se anche il tribunale avesse adottato la formula dell’archiviazione, le conseguenze per la creditrice, in base al criterio di soccombenza virtuale, non sarebbero mutate; che l’insolvenza era da escludere avendo la debitrice comunque provveduto a saldare il debito pochi giorni dopo il deposito dell’istanza di fallimento e prima della notifica della stessa, in ciò dovendosi ravvisare un mero ritardo nel pagamento, mentre nessun ulteriore indice di rivelatore dell’insolvenza era in concreto emerso in giudizio; che non vi era contraddittorietà tra il capo della decisione di primo grado di condanna dell’istante alle spese processuali e il capo ulteriore di rigetto della domanda per lite temeraria, essendo la prima basata sul dato oggettivo della soccombenza.

Per la cassazione della sentenza, depositata il 21-72010, non notificata, la società Gaffoil ha proposto ricorso deducendo tre motivi.

L’intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 22, dal momento che l’atto di desistenza aveva fatto venir meno l’istanza di fallimento; sicchè il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, avrebbero dovuto considerare che nessuna pronuncia diversa dall’archiviazione si sarebbe dovuta emettere nel caso di specie.

Il motivo è inammissibile in quanto non calibrato sull’effettiva ratio dell’impugnata sentenza, la quale ha deciso il profilo consegnato alla corrispondente censura ravvisandone l’inammissibilità per difetto di interesse.

2 – Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la corte d’appello motivato in maniera inadeguata sull’identificazione dello stato d’insolvenza della società debitrice.

Il motivo è infondato.

L’art. 132 c.p.c., n. 4, nel testo conseguente alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, suppone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al fine di rendere questa comprensibile nella sua ratio (e v. già, finanche a proposito del testo anteriore, Sez. 5^ n. 22845-10, Sez. 3^ n. 12864-15; post riforma, Sez. 6^-5 n. 920-15)-La corte d’appello non ha violato la detta norma, avendo sottolineato che il credito al quale l’istanza si riferiva era stato estinto e che nessun ulteriore indice rivelatore dell’insolvenza era stato acquisito, con specifico riferimento a pendenze debitorie, protesti o pignoramenti. Ha inoltre considerato, e specificamente mentovato, le risultanze dei bilanci della società e la situazione immobiliare della medesima.

3. – Col terzo motivo la società deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., censurando la sentenza nel capo afferente la condanna al ristoro delle spese del procedimento e dei danni nei confronti della resistente.

Il motivo è sotto entrambi i profili inammissibile.

La condanna alle spese processuali è stata dalla corte pronunciata in base al criterio di soccombenza e al riguardo il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare o meno, in tutto o in parte, le spese di lite (cfr. ex aliis Sez. 2^ n. 273612; Sez. 1^ n. 17045-09; Sez. 3^ n. 406-08).

Quanto alla condanna per responsabilità processale aggravata, la ricorrente si limita ad affermare che ne difettavano i presupposti, essendo stata l’iniziativa per dichiarazione di fallimento avanzata in difetto del pagamento di quanto dovuto, dopo due dilazioni e dopo l’emissione di assegni a lunga scadenza, ed essendo stata la desistenza poi tempestivamente presentata sei giorni prima dell’udienza prefallimentare.

In tal senso il motivo appare tuttavia generico e inteso a sollecitare una distinta valutazione dei fatti, rispetto a quanto dalla corte d’appello accertato a proposito del non avere, l’istante, previamente verificato la situazione patrimoniale effettiva della debitrice e di avere intrapreso l’iniziativa al solo fine di ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento del credito, includendo anche fatture non ancora scadute. Tali fatti, in sè considerati, sono suscettibili di integrare il presupposto della responsabilità aggravata.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA