Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17085 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17085 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal
Tribunale di Potenza, con ordinanza R.G. 70/06 del 28.5.2012 e
depositata il 31.5.2012, nel procedimento pendente fra:
VENETUCCI MIMI’ RAFFAELE VNTMRE36A28A115W in qualità
di procuratore speciale di Venetucci Anna;
NARDIELLO ANGELA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

53Q0

Data pubblicazione: 10/07/2013

14147/2012

Ritenuto guanto segue:

Il tribunale di Potenza, con ordinanza del 31.5.2012, ha
chiesto il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45

confronti di Angela Nardiello.
Nessuna delle parti ha presentato memoria.
Il regolamento della competenza è chiesto in un giudizio di
rilascio di un fondo con pertinenza di fabbricato rurale nell’ordinanza il presupposto del rilascio è indicato
nell’inadempimento delle obbligazioni derivanti da un
contratto di mezzadria – dopo che la Sezione specializzata
agraria presso lo stesso tribunale, con sentenza del
13.12.2005, aveva declinato la propria competenza per materia
a conoscere della lite.
Il tribunale di Potenza, ritenendo che ricorra la competenza
funzionale inderogabile della Sezione Specializzata Agraria,
trattandosi di rapporto riconducibile al paradigma della
mezzadria, ha chiesto il regolamento d’ufficio.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai
sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha
depositato le sue conclusioni scritte, che sono state
notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

3

c.p.c. nel giudizio promosso da Miml Raffaele Venetucci nei

14147/2012

Considerato guanto segue:

Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile.
Anche per il regolamento d’ufficio valgono le preclusioni
alla sua rilevabilità di cui all’art. 38 c.p.c..

territorio nei casi previsti dall’art. 28 del codice di rito
possono, infatti, essere sollevate non oltre la prima udienza
di trattazione (Cass. 22.8.2006 n. 18240; cass.ord. 19.1.2007
n. 1167; cass.ord. 13.6.2008 n. 15910).
Nella specie, il tribunale ha sollevato il conflitto con
regolamento d’ufficio, in relazione alla competenza per
materia della sezione specializzata agraria, soltanto in sede
di decisione; quindi tardivamente, quando già la preclusione
al suo rilievo si era maturata.
Al che consegue che la competenza resta radicata davanti al
Tribunale Ordinario di Potenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di
competenza d’ufficio.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di
suprema di cassazione.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA