Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17085 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4663/2007 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ROBINIE

84, presso lo studio dell’avvocato GUERRIERO LUCIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EPICOCO Stefano, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRE FIAMMELLE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 48, presso lo studio dell’avvocato STUDIO JANNI

FAUDA BRESCIA & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli

avvocati

TRIGGIANI Pasqua, REGINA PASQUALE, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151,

presso lo Studio dell’avvocato ROSATI ANGELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NORSCIA ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 120/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/02/2006 r.g.n. 2750/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato ANTONIO NORSCIA;

E’ comparso l’Avvocato REGINA PASQUALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., M.L. aveva impugnato il licenziamento comunicatogli il 18 luglio 2000 dalla s.p.a. Fleurtex (poi divenuta Servizi Ospedalieri s.p.a.) per mancanza di commesse e in particolare per la perdita dell’appalto relativo al servizio di lavanderia presso l’ospedale “Di Stimma” di Brindisi, cui il lavoratore era addetto, appalto assegnato ad altra impresa. Il ricorrente aveva sostenuto che l’appalto era stato in realtà assegnato ad una associazione temporanea di imprese tra la stessa Fleurtex e la Tre Fiammelle s.c. a r.l., per cui aveva chiesto in via principale l’accertamento della assenza di un giustificato motivo oggettivo del licenziamento, con la conseguente reintegrazione presso la Fleurtex e, in via subordinata, in caso di accertamento della legittimità del licenziamento, la declaratoria del proprio diritto ad essere assorbito dalla associazione temporanea di imprese aggiudicatari a dell’appalto e ad essere collocato al lavoro presso quella delle due associate che sarebbe stata ritenuta obbligata a tanto ai sensi dell’art. 8 del capitolato di appalto del servizio, con conseguente condanna di quest’ultima ad assumerlo dalla data del licenziamento a tutti gli effetti, anche retributivi.

Il Tribunale adito aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento e accolto la domanda subordinata nei confronti della cooperativa Tre Fiammelle, in quanto conferente il personale per l’esecuzione del contratto di appalto (mentre la Fleurtex avrebbe conferito unicamente attrezzature ed un automezzo).

Su appello della cooperativa e in assenza di appello incidentale delle altre due parti, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 13 febbraio 2006, ha respinto la domanda svolta dal M. nei confronti della Tre Fiammelle, con due motivazioni alternative:

– ritenuto che si fosse tonnato il giudicato tra il M. e la Fleurtex in ordine alla dichiarata legittimità del licenziamento, lo ha viceversa valutato, su appello della cooperativa terza, ingiustificato, col conseguente venir meno del presupposto per l’accoglimento della domanda subordinata del M., sostanzialmente diretta nei confronti della Tre Fiammelle s.c. a r.l.;

– ha comunque valutato come insussistente l’obbligo della cooperativa, a norma del capitolato d’appalto, di procedere all’assunzione del M., “trattandosi di condizione del capitolato d’appalto generante diritti-doveri solo in connessione con disposizioni in merito derivanti da pattuizioni del C.C.N.L., nella specie del tutto assenti”.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, notificato il 31 gennaio 2007, il M., affidandolo a due motivi.

Resiste alle domande la cooperativa Tre Fiammelle con rituale controricorso.

La s.p.a. Servizi ospedalieri ha notificato tardivamente alle altre parti un controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 22, e segg., e/o del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 93, con riferimento all’art. 1703 c.c., e segg. e art. 112 c.p.c..

Il motivo investe la valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi di fatto relativi alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento del M., senza considerare il comportamento contrario a buona fede della cooperativa che nella associazione temporanea di imprese sarebbe stata la capogruppo e quindi anche mandataria della Fleurtex.

Il secondo motivo, relativo ad un vizio di motivazione della sentenza, investe “il silenzio in danno della Fleurtex s.p.a. per aver posto in essere i comportamenti qualificati come di “malafede contrattuale”, alfine di far apparire legittimo il licenziamento irrogato all’odierno ricorrente”.

Il terzo motivo denuncia infine la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nella interpretazione della norma del capitolato di appalto che secondo il ricorrente prevederebbe l’assorbimento incondizionato del personale da parte dell’impresa subentrante.

Come riferito nella parte espositiva della presente sentenza, la decisione della Corte d’appello di Lecce fonda su di una duplice alternativa ratio, ognuna delle quali sufficiente a sostenere la decisione.

Il ricorso investe la prima di esse con i primi due motivi, che appaiono peraltro poco comprensibili, sia in rapporto alle norme che nella rubrica vengono indicate come violate sia quanto al contenuto delle argomentazioni di sostegno.

In ogni caso poi, deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza (su cui cfr., ad es. Cass. sentt. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) e per la natura meramente assertiva della argomentazioni di sostegno, il terzo motivo, che censura la seconda ratio posta a fondamento della decisione impugnata (la quale presuppone la legittimità del licenziamento e quindi il possibile ingresso della domanda subordinata).

Pur contrastando l’interpretazione data dalla Corte territoriale al capitolato dell’appalto relativo al servizio presso l’ospedale aggiudicato all’associazione di imprese e per essa alla capogruppo Tre Fiammelle, il ricorrente omette infatti di riprodurne il contenuto essenziale, limitandosi ad affermare in maniera apodittica che il suo significato è diverso da quello ritenuto in sentenza.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto con la condanna, in solido, del ricorrente e della s.p.a. Servizi Ospedalieri che ne ha sostenuto la richiesta di accoglimento del ricorso, a rimborsare alla società di produzione e lavoro a r.l. Tre Fiammelle le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in solido con la Servizi Ospedalieri s.p.a., a rimborsare alla società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Tre Fiammelle le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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